F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 051 del 12 Febbraio 2014 (123) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MARIO VISENTINI (Presidente e Legale rappresentante della Società AC Delta Porto Tolle Srl), Società AC DELTA PORTO TOLLE Srl ▪ (nota n. 2783/92 pf13-14 SP/pp del 3.12.2013).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 051 del 12 Febbraio 2014
(123) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MARIO VISENTINI (Presidente e Legale rappresentante della Società AC Delta Porto Tolle Srl), Società AC DELTA PORTO TOLLE Srl ▪ (nota n. 2783/92 pf13-14 SP/pp del 3.12.2013).
Il deferimento
Con atto del 3 dicembre 2013 il Procuratore federale ha deferito alla Commissione disciplinare nazionale della FIGC Visentini Mario presidente e Legale rappresentante della Società AC Delta Porto Tolle Srl per rispondere della violazione di cui all'art. 1, comma 1, del CGS, in relazione al Titolo II) "Criteri Infrastrutturali", A) punto 3), per non aver provveduto, entro il termine del 20 giugno 2013, al deposito dei seguenti documenti: disponibilità dell'impianto indicato in deroga; licenza di cui all'ari. 68 del TULPS relativa all'impianto indicato in deroga; e la Società AC Delta Porto Tolle Srl per responsabilità diretta, ai sensi dell'ari 4, comma 1, del CGS per il comportamento ascritto al proprio
Legale rappresentante.
Il patteggiamento
All’inizio della riunione odierna il Sig. Mario Visentini e la Società AC Delta Porto Tolle Srl, tramite i propri difensori, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell’ art. 23 CGS. In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza: “La Commissione disciplinare nazionale, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, il Sig. Mario Visentini e la Società AC Delta Porto Tolle Srl, tramite i propri difensori, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell’ art. 23 CGS. [“pena base per il Sig. Mario Visentini, sanzione dell’inibizione di giorni 40 (quaranta), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a giorni 27 (ventisette); pena base per la Società AC Delta Porto Tolle Srl, sanzione dell’ammenda di € 20.000,00 (€ ventimila/00), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a € 13.400,00 (€ tredicimilaquattrocento/00)]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. la Commissione disciplinare nazionale dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni:inibizione per giorni 27 (ventisette) per Mario Visentini; ammenda di € 13.400,00 (€ tredicimilaquattrocento/00) per la Società AC Delta Porto Tolle Srl. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti”.
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