COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 50 DEL 12.02.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Deferimento da parte della Procura Federale F.I.G.C. Nei confronti di: del Sig. Livio ROSSI Presidente A.S.D. Virtus Vi Est del Sig. Mariano SILVELLO Direttore Sportivo A.S.D. Virtus Vi Est del Sig, Francesco ELIA Calciatore tesserato A.S.D. Virtus Vi Est della Società A.S.D. Virtus Vi Est

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 50 DEL 12.02.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Deferimento da parte della Procura Federale F.I.G.C. Nei confronti di: del Sig. Livio ROSSI Presidente A.S.D. Virtus Vi Est del Sig. Mariano SILVELLO Direttore Sportivo A.S.D. Virtus Vi Est del Sig, Francesco ELIA Calciatore tesserato A.S.D. Virtus Vi Est della Società A.S.D. Virtus Vi Est La Procura Federale della F.I.G.C. con atto datato 9/1/2014 ha deferito dinanzi a questa Commissione Disciplinare : Il Sig. Livio ROSSI – Presidente A.S.D. Virtus VI Est “per rispondere della violazione dell’art. 1, comma 1 del C.G.S, per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, anche in relazione alle disposizioni normative di cu all’art. 39, comma 2 del Regolamento L.N.D., per avere, come dettagliatamente descritto nella parte motiva dell’atto di deferimento allegato, dapprima indebitamente e reiteratamente richiesto al proprio tesserato Milano Salvatore la somma di € 200,00 per la concessione dello svincolo al termine della stagione sportiva 2012/2013, e, successivamente, indotto il calciatore Elia Francesco a sottoscrivere, in data 30.7.2013, un “accordo” che prevedeva la corresponsione, da parte del detto tesserato, della somma di € 500,00 al termine del suo prestito temporaneo per la stagione 2013/2014 alla Società ASD 7 Mulini”; Il Sig. Mariano SILVELLO – Presidente A.S.D. Virtus VI Est “per rispondere della violazione dell’art. 1, comma 1 del C.G.S, per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, per avere fattivamente cooperato con il Presidente dell’ASD Virtus VI Est in entrambe le circostanze innanzi descritte, al fine di conseguire le indebite dazioni di denaro da parte dei due summenzionati tesserati”; Il Calciatore Francesco ELIA – Presidente A.S.D. Virtus VI Est “per rispondere della violazione dell’art. 1, comma 1 del C.G.S, per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, in relazione a quanto previsto dall’art. 39, comma 2, del Regolamento della L.N.D., per avere incautamente sottoscritto, in data 30.7.2013, il testo dell’accordo predisposto dal Sig. Rossi Livio nel quale era stata prevista la corresponsione della Società ASD Virtus VI Est della somma di € 500,00, per lo svincolo del proprio cartellino”; la Società A.S.D. Virtus VI Est “per rispondere a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2 del C.G.S.,in conseguenza delle condotte violative ascritte,rispettivamente, al proprio Presidente Rossi Livio (responsabilità diretta) al direttore sportivo Silvello Mariano ed al calciatore Elia Francesco (responsabilità oggettiva)”. Nell’udienza dell’11/02/2014 sono risultati presenti : il Sig, Francesco ELIA Calciatore tesserato A.S.D. Virtus Vi Est il Sig. Mariano SILVELLO Direttore Sportivo A.S.D. Virtus Vi Est la Società A.S.D. Virtus Vi Est, rappresentata dal Sig.Dario Piccolo (Presidente) Il Dott. Salvatore SCIUTO Rappresentante della Procura Federale. Non si é presentato all’udienza dell’11/02/2014 : il Sig. Livio ROSSI Presidente dimissionario dell’A.S.D. Virtus Vi Est nei confronti del quale il Dott. Sciuto ha dichiarato di non essere disponibile a presentare richiesta di patteggiamento, anche in considerazione del comportamento processuale tenuto dallo stesso. Il Rappresentante della Procura ha poi illustrato dettagliatamente le ragioni del deferimento evidenziandone gli elementi e le circostanze di maggior rilievo; sentite le parti deferite presenti alla riunione dell’11/02/2014 hanno dichiarato di aderire alle proposte comunicate dal Procuratore Federale, concordando l’applicazione di sanzioni ex art. 23 del C.G.S. nella seguente misura : a carico del Sig, Francesco ELIA Calciatore tesserato A.S.D. Virtus Vi Est : squalifica per giorni 10; a carico del Sig. Mariano SILVELLO Direttore Sportivo A.S.D. Virtus Vi Est : inibizione per mesi 4; a carico della Società A.S.D. Virtus Vi Est : ammenda di € 300,00 (trecento:-). a Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto dell’accordo delle parti, visto l’art. 23 del C.G.S., ritenuti sussistenti i presupposti di cui al comma 2 del predetto articolo 23 del C.G.S. dispone l’adozione delle sanzioni disciplinari di cui sopra : a carico del Sig, Francesco ELIA Calciatore tesserato A.S.D. Virtus Vi Est : squalifica per giorni 10; a carico del Sig. Mariano SILVELLO Direttore Sportivo A.S.D. Virtus Vi Est : inibizione per mesi 4; a carico della Società A.S.D. Virtus Vi Est : ammenda di € 300,00 (trecento:-). I predetti provvedimenti decorrono dalla data di pubblicazione del presente Comunicato. Il Rappresentante della Procura F.I.G.C., considerate le circostanze che hanno determinato il deferimento, ha inoltre proposto l’adozione del seguente provvedimento disciplinare a carico : a carico del Sig. Livio ROSSI Presidente dimissionario dell’A.S.D. Virtus Vi Est : inibizione per un anno a far data dall’eventuale nuovo tesseramento utile del soggetto interessato. La Commissione Disciplinare Territoriale, valutato il provvedimento proposto dal Dott. S. Sciuto e ritenuto congruo lo stesso dispone l’adozione della seguente sanzione disciplinare a carico : a carico del Sig. Livio ROSSI Presidente A.S.D. Virtus Vi Est : inibizione per un anno a far data dall’eventuale nuovo tesseramento utile del soggetto interessato.
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