COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 108 DEL 19.02.2014 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO n. 61 del Sig. SCIGLIANO Maria Grazia (tesserato Soc. La Sportiva Traforo) avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale . n. 103 del 6.2.2014 (squalifica per TRE gare effettive).
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 108 DEL 19.02.2014
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO n. 61 del Sig. SCIGLIANO Maria Grazia (tesserato Soc. La Sportiva Traforo)
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale . n. 103 del 6.2.2014 (squalifica per TRE gare effettive).
LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
letti il reclamo e gli atti ufficiali;
RITENUTO
che dal rapporto dell'arbitro risulta in maniera chiara e inequivoca che a fine gara il giocatore Scigliano Maria Grazia colpiva con un calcio un avversario;
che il fatto, ammesso dalla stessa reclamante la quale ha espresso pentimento e rammarico per l'accaduto, deve considerarsi evento isolato e del tutto occasionale, dati anche gli ottimi precedenti dell'atleta responsabile;
P.Q.M.
riduce la squalifica inflitta al calciatore SCIGLIANO Maria Grazia a DUE (2) giornate effettive di gara e dispone restituirsi la tassa.
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