F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 054 del 20 Febbraio 2014 (187) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CARLO MAGLI (all’epoca dei fatti Presidente della Società ASD Latte Dolce Calcio), Società ASD LATTE DOLCE CALCIO – (nota n. 3834/400 pf13-14 AM/ma del 27.1.2014).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 054 del 20 Febbraio 2014
(187) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CARLO MAGLI (all’epoca dei fatti Presidente della Società ASD Latte Dolce Calcio), Società ASD LATTE DOLCE CALCIO - (nota n. 3834/400 pf13-14 AM/ma del 27.1.2014).
La LND – Dipartimento Interregionale, con nota del 12 dicembre 2013, portava a conoscenza della Procura federale che la ASD Latte Dolce Calcio non aveva depositato gli accordi economici relativi ai calciatori con essa tesserati per la stagione sportiva 2013 – 2014. La Procura federale, valutato che il fatto comportava la violazione dell’art. 94 ter comma 2 NOIF e della lettera E del CU n. 1 del 1° luglio 2013 LND – Dipartimento Interregionale, con atto del 27 gennaio 2014 deferiva a questa CDN il Sig. Carlo Magli, presidente della ASD Latte Dolce Calcio, nonché la ASD Latte Dolce Calcio, per rispondere il Magli della violazione dell’art. 1 comma 1 CGS in relazione all’art. 94 ter comma 2 NOIF e del CU n. 1/1°.7.2013 lettera E LND – Dipartimento Interregionale e la Società della responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4 comma 1 CGS per l’addebito contestato al proprio legale rappresentante. Alla riunione odierna è comparsa la Procura federale, la quale ha chiesto, in una all’accoglimento del deferimento, l’applicazione delle seguenti sanzioni: a carico del Magli l’inibizione di mesi sei, a carico della ASD Latte Dolce Calcio la penalizzazione di due punti in classifica, da scontarsi nella stagione sportiva in corso e l’ammenda di € 2.000.00. Sono altresì comparsi i deferiti, attraverso un proprio rappresentante,i quali hanno dedotto la sussistenza della buona fede in capo alla Società deferita, in quanto, promossa per
ripescaggio dal campionato regionale di Eccellenza a quello nazionale di Interregionale, non aveva avuto immediata cognizione della norma di che trattasi, che peraltro aveva rispettato sùbito dopo essere stata notificata del deferimento. Nel merito, la CDN osserva quanto segue. Posto che la violazione contestata ai deferiti risulta comprovata dagli atti del procedimento e dalle ammissioni della stessa Società deferita, deve essere evidenziato che il mancato deposito degli accordi economici costituisce espressione di un ancor più grave inadempimento perché, nella ipotesi in cui la Società non rispettasse siffatti accordi, il calciatore non troverebbe tutela nell’ambito federale e sarebbe indotto ad adire l’AGO per il soddisfacimento del proprio diritto di credito. Infatti, mutuando da Commissione vertenze economiche, decisione 18 gennaio 2013 (CU n. 16/D 21 gennaio 2013) richiamata nella parte motiva del deferimento, “l’eventuale omesso deposito dell’accordo economico nei termini prescritti … non può che comportare appunto l’inefficacia dell’accordo medesimo”, che determinerebbe il non luogo a procedere da parte della Commissione accordi economici LND, che fosse adita in punto di mancato rispetto dell’accordo non depositato. Il deferimento deve essere pertanto accolto. In merito alle sanzioni richieste, osserva questa Commissione che esse vanno accolte entro limiti di minore entità. Dalle deduzioni rese in forma orale dai deferiti, si evince con sufficiente chiarezza che l’inosservanza della normativa sulla tempistica del deposito degli
accordi economici era stata provocata da un difetto di organizzazione della Società, a sua volta causato dal repentino e forse inaspettato passaggio della Società stessa dalla realtà regionale alla realtà nazionale, dovuto a ripescaggio, con negativa ricaduta sugli aspetti organizzativi della stessa, tali da assumere, ai fini del presente decidere, aspetti di credibilità. P.Q.M.
accoglie il deferimento e, per l’effetto, infligge al Sig. Carlo Magli, presidente della ASD atte Dolce Calcio, l’inibizione di mesi 3 (tre) ed alla ASD Latte Dolce Calcio l’ammenda di € 1.000,00 (mille//00).
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