F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 054 del 20 Febbraio 2014 (186) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MARCO POLITA (all’epoca dei fatti Presidente della Società SSD Jesina Calcio Srl), Società ASD SSD JESINA CALCIO Srl – (nota n. 3832/399 pf13-14 AM/ma del 27.1.2014).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 054 del 20 Febbraio 2014 (186) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MARCO POLITA (all’epoca dei fatti Presidente della Società SSD Jesina Calcio Srl), Società ASD SSD JESINA CALCIO Srl - (nota n. 3832/399 pf13-14 AM/ma del 27.1.2014). Il deferimento Con provvedimento del 27.01.2014 il Procuratore federale ha deferito a questa Commissione - il Sig. Polita Marco, all’epoca dei fatti Presidente della Società SSD Jesina Calcio Srl per rispondere della violazione di cui all’art. 1, comma 1, del CGS in relazione all’art. 94 ter, comma 2, delle NOIF ed al Comunicato n. 1 del 01.07.2013 della Lega Nazionale Dilettanti – Dipartimento Interregionale Lettera E, per non aver depositato gli accordi economici relativi ai calciatori tesserati per la medesima Società per la stagione sportiva 2013-2014 entro il 15° giorno successivo alla stipula, nonché - la Società SSD Jesina Calcio Srl per responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS, per le condotte poste in essere dal proprio Presidente. Nei termini assegnati nell’atto di convocazione, gli incolpati facevano pervenire unica memoria difensiva a mezzo della quale ammettevano gli addebiti contestati adducendo al contempo che il mancato deposito degli accordi economici di cui sopra nei termini previsti era da ricondurre ai gravi problemi familiari del segretario della medesima Società e che avevano impedito allo stesso di provvedere tempestivamente ai relativi adempimenti Alla riunione odierna è comparso sia il Rappresentante della Procura federale il quale ha chiesto la dichiarazione di responsabilità dei deferiti e l’irrogazione della sanzione di mesi 6 (sei) di inibizione di inibizione per il Sig. Polita Marco nonché della sanzione di 2 (due) punti di penalizzazione e dell’ammenda di € 1.000,00 (€ mille/00) per la Società, sia gli incolpati i quali hanno insistito per il proscioglimento dagli addebiti contestati. I motivi della decisione La Commissione disciplinare nazionale, esaminati gli atti e sentite le parti, osserva che il deferimento è meritevole di accoglimento. Difatti, dalla documentazione in atti, risulta incontrovertibilmente provato l'addebito mosso dalla Procura federale in ordine al mancato deposito nei termini normativamente previsti degli accordi economici di tutti i calciatori tesserati per la stagione sportiva 2013-2014. Tale ricostruzione in fatto non è inficiata dalle deduzioni difensive svolte dagli incolpati, risolvendosi le stesse nell’ammissione stessa dei fatti contestati. Di conseguenza, sono sanzionabili la condotta ascrivibile sia all'allora Presidente della Società sia alla Società stessa a titolo di responsabilità diretta. In merito alle sanzioni, vista la normativa in riferimento e la richiesta della Procura, le difese degli incolpati, accertate le responsabilità come da deferimento, si ritengono congrue quelle di seguito indicate. Il dispositivo Per tali motivi, la Commissione accoglie il deferimento ed infligge la sanzione di mesi 4 (quattro) di inibizione per il Sig. Polita Marco nonché della sanzione dell’ammenda di € 1.000,00 (€ mille/00) per la Società SSD Jesina Calcio Srl.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it