F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 192/CGF del 31 Gennaio 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 216/CGF del 21 Febbraio 2014 e su www.figc.it 3. RICORSO DEL S.S.C. NAPOLI S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 50.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA ROMA/NAPOLI DEL 18.10.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. 63 del 21.10.2013)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 192/CGF del 31 Gennaio 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 216/CGF del 21 Febbraio 2014 e su www.figc.it
3. RICORSO DEL S.S.C. NAPOLI S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 50.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA ROMA/NAPOLI DEL 18.10.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. 63 del 21.10.2013)
Con rituale reclamo del 5.11.2013 la S.S.C. Napoli ha impugnato la decisione (Com. Uff. n. 63 del 21.10.2013) con la quale il Giudice Sportivo presso la L.N.P. Serie A ha irrogato, seguito gara Roma/Napoli del 18.10.2013, l'ammenda di € 50.000,00 per avere suoi sostenitori (prima dell'inizio della gara, al 48° del 1° T. ed al 27° del 2° T.) effettuato un fitto lancio di oggetti contundenti di varia natura (bottigliette, aste di bandiere, bengala e fumogeni accesi) nel settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria, cagionando in tal modo numerosi feriti e contusi tra costoro e gli stewards intervenuti per sedare i tumulti, con conseguente ricovero ospedaliero per uno di questi ultimi; sanzione attenuata ex art. 14 n. 15 in relazione all'art. 13, comma 1 lettera b) C.G.S., per avere la Società concretamente operato con le FF.OO a fini preventivi e di vigilanza. Con i motivi scritti la reclamante ha eccepito: 1) l'erronea interpretazione degli atti ufficiali, genericità degli stessi e non riconducibilità di tutti i fatti posti alla base della sanzione ai suoi sostenitori; 2) l'erronea applicazione della sanzione massima prevista dall'art. 14 C.G.S. – incompatibilità con il riconoscimento dell'attenuante – compresenza di una ulteriore circostanza (c.d. disputa della gara in campo avverso) – assenza di recidiva; 3) l'eccessività della sanzione con riferimento a fattispecie simili. Ha, quindi, concluso chiedendo la riduzione della ammenda nella misura ritenuta di giustizia e, comunque, non superiore a € 15.000,00. Alla seduta del 15.11.2013 la C.G.F. – 1° Sezione Giudicante – sospeso il giudizio conseguente al proposto reclamo, ha, così, disposto con ordinanza interlocutoria: “ritenuto, anche alla luce della Sezione 3° redatta dai Sostituti della Procura Federale, che dal contenuto di quanto refertato alla Sezione 4°, non è dato evincere con sufficiente grado di certezza quali sostenitori siano stati autori dei fatti ivi descritti, dispone i necessari accertamenti da parte della Procura Federale”. Accertamenti di seguito effettuati e inviati a questa Corte non nota del 23/01/2014 e trasmessi alla reclamante. Alla seduta fissata per il 31.1.2014 è comparso il difensore della reclamante il quale ha illustrato i motivi scritti, concludendo in conformità. Il reclamo è parzialmente fondato per quanto di ragione. Osserva, infatti, questa Corte che dagli accertamenti delegati alla Procura Federale si evince che il lancio e l'esplosione di petardi (v. all. 4 del rapporto della P.F.) nel recinto di gioco e nel settore avversario è stato effettuato dai sostenitori della Società Roma, squadra ospitante, e che avevano dato luogo a sommovimenti di folla in cui rimanevano contusi tifosi. È stato, altresì, chiarito che uno degli stewards, tal Gallo Alessando, che svolgeva il suo servizio all'interno del settore denominato “Curva Nord”, occupato dai sostenitori della Roma, era stato oggetto, intorno al 10° del 1° T., di un lancio di un orologio effettuato da un tifoso della Roma, che lo aveva attinto all'occhio destro; in conseguenza di ciò era stato soccorso e medicato nella infermeria dello Stadio. Fatto, questo, che erroneamente il G.S. aveva addebitato anche alla odierna reclamante. È stato, peraltro, chiarito che in quel frangente vi era stato un lancio scambievole di oggetti vari, bottigliette e aste di bandiere, nonché di bengala e fumogeni accesi (v. all. B della P.F.). Nell'occasione altro steward, D'Ulisse Bruno, che faceva parte del cordone di sicurezza posto a pochi metri di distanza dai cristalli di separazione dei due settori occupati dalle due tifoserie, era stato accerchiato da cinque-sei sostenitori del Napoli, uno dei quali lo aveva colpito con una gomitata che lo aveva attinto alla tempia destra; veniva, prontamente, soccorso e curato dal medico addetto alla infermeria dello Stadio. Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società S.S.C. Napoli S.p.A. di Napoli, riduce la sanzione inflitta a € 40.000,00. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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