F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2013/2014 – COMUNICATO UFFICIALE N.4 del 29.03.2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 168 del 04.04.2014 VERTENZA: all. Luigi COLAGIORGI0 / ASD A.TOMA MAGLIE (191/23) ARBITRI: sigg.Vittorio RUSSIANO e Cesare DOBICI
F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2013/2014 – COMUNICATO UFFICIALE N.4 del 29.03.2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 168 del 04.04.2014
VERTENZA: all. Luigi COLAGIORGI0 / ASD A.TOMA MAGLIE
(191/23)
ARBITRI: sigg.Vittorio RUSSIANO e Cesare DOBICI
L'allenatore di Base Luigi Colagiorgio in data 29 giugno 2013 presenta ricorso a questo Collegio Arbitrale affinché gli venga riconosciuta da parte della Società. A.S.D. Toma Maglie, partecipante al campionato di Promozione Pugliese Gir. B , la somma di €.6.000,00 a pagamento della cifra pattuita
nell'accordo economico stipulato con la medesima in data 16 ottobre 2012 e, come accertato da
questo Collegio, regolarmente depositato presso il competente Comitato Regionale Puglia.
Chiede inoltre gli vengano riconosciuti,oltre al risanamento del danno causato dalla svalutazione monetaria,gli interessi di mora.
Comunica inoltre di essere stato esonerato in data 18 dicembre 2012. Al ricorso vengono allegati:
- contratto economico stipulato con la A.S.D. Toma Maglie nel quale si conviene che la Società, nell'assumere il tecnico Luigi Colagiorgio,quale allenatore responsabile della prima squadra per la stagione sportiva 2012-2013, si impegna a riconoscergli un premio di tesseramento complessivo di
€ 6.000,00.
- copia della lettera di esonero
- ricevuta della raccomandata attestante l'invio del presente ricorso alla controparte
Con raccomandata datata 7 ottobre 2013 il Segretario del Collegio invita la Società A.S.D. Toma Maglie a presentare le proprie controdeduzioni al ricorso ed il tecnico Luigi Colagiorgio ad inviare successivamente le proprie eventuali osservazioni.
Il Collegio esaminata la documentazione pervenuta e considerato altresì che la Società A.S.D. Toma Maglie nulla ha ritenuto di controdedurre giudica il ricorso meritevole di accoglimento.
PQM
Il Collegio Arbitrale accoglie il ricorso e obbliga la Società A.S.D. Toma Maglie a corrispondere all'allenatore Luigi Colagiorgio la somma di € 6.000,00 a saldo del premio di tesseramento e di €.135,00 per interessi equitativamente determinati per un totale complessivo di € 6.135,00 oltre agli interessi legali che andranno a maturare fino all'effettivo soddisfo.
Nulla infine e dovuto per il risanamento della svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno,come da costante orientamento di questo Collegio.
La presente delibera e inappellabile ed immediatamente esecutiva nei termini,modalità,tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art.94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art.8 comma 15 del CGS.
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