COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 73 DEL 24.04.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Ricorso A.S.D. F.C. Burano Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 70 dell’11/4/2014 – Applicazione art. 17/1 gara Gorghense‐Burano del 6/4/2014, Ammenda a carico della Società di € 80,00 – Campionato di 1^ Cat.
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 73 DEL 24.04.2014
Delibera della Commissione Disciplinare
Ricorso A.S.D. F.C. Burano
Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 70 dell’11/4/2014 – Applicazione art. 17/1 gara Gorghense‐Burano del 6/4/2014, Ammenda a carico della Società di € 80,00 – Campionato di 1^ Cat.
La Società A.S.D. F.C. Burano ha inoltrato ricorso avverso le delibere del Giudice Sportivo Regionale e
pubblicate nel Comunicato n. 70 dell’11/4/2014 con le quale infliggeva i provvedimenti disciplinari indicati a
margine per i seguenti motivi : “la soc. Gorghense F.C.D. ha regolarmente, secondo i termini abbreviati, preannunciato e formalizzato regolare reclamo avverso la validità della gara in oggetto, in quanto la stessa sarebbe stata dichiarata conclusa prima dell'effettuazione dei 4 minuti di recupero preannunciati dall'Arbitro.
La soc. F.C. Burano ha fatto pervenire proprie controdeduzioni, chiedendo il rigetto delle domande avverse e
sostenendo che i minuti di recupero preannunciati non sarebbero stati recuperati per rifiuto della soc. Gorghense a proseguire la gara, dopo che era stata sospesa dal direttore di gara per tafferugli sugli spalti,
nonostante l'espresso invito dell'Arbitro a riprendere il gioco. Dal referto arbitrale emerge quanto segue: al 46' del 2' tempo l'Arbitro interrompeva il gioco in quanto il giocatore Da Lio Mattia (soc. Burano), appena sanzionato con il cartellino rosso, cercava di scavalcare la recinzione che divide il campo dagli spalti, in quanto sugli stessi aveva avuto inizio una rissa tra alcuni sostenitori delle due società. Lo stesso giocatore, non riuscito a superare la recinzione, cercava di colpire i tifosi al di là con dei calci. A nulla sono valsi i tentativi del capitano del Burano a calmarlo. Alcuni giocatori del Burano, non meglio identificati dall'Arbitro, si avvicinarono a loro volta alla recinzione a sostegno dei propri sostenitori. Il direttore di gara, avvisando una situazione di pericolo per tutti i presenti, chiese al dirigente del Burano l'intervento delle forze dell'ordine e, ritenendo non vi fossero le condizioni di sicurezza per il proseguo dell’incontro, decretava la fine della stessa con il triplice fischio finale. Precisa l'Arbitro che l'interruzione è avvenuta al 46' del 2' tempo, e che non erano pertanto stati disputati 3 dei 4 minuti di recupero segnalati. - Visto l'art. 35 C.G.S., il quale attribuisce al rapporto dell'Arbitro piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare; - rilevando pertanto che l'Arbitro ha disposto la conclusione anticipata della gara per fatti addebitabili ai
giocatori della Soc. Burano.” La Commissione Disciplinare Territoriale letto il ricorso presentato dalla Società Burano; esaminata la documentazione ufficiale in atti; sentito il legale rappresentante della Società ricorrente; sentito, altresì, l’arbitro che ha confermato che la responsabilità dell’accaduto indipendentemente dal comportamento del pubblico, è da attribuirsi esclusivamente ai calciatori del Burano che, probabilmente provocati, si sono lanciati verso la rete divisoria con il pubblico ed hanno ripetutamente tentato la collusione. I ripetuti interventi del direttore di gara volti a far riprendere il gioco (circa 9 minuti dall’interruzione) ai calciatori del Burano non ha avuto nessun esito; atteso, d’altra parte, sia dal rapporto dell’arbitro che dalla successiva audizione risulta in maniera espressa che i tafferugli hanno visto coinvolto anche i sostenitori della Società Gorghense, che hanno peraltro ripetutamente tentato di entrare nel terreno di gioco P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale delibera ‐ di respingere il ricorso presentato dalla Società Burano; - di confermare la sanzione della ammenda di € 80,00 a carico della Società ricorrente; - di confermare a carico della Società Burano la sanzione sportiva della perdita della gara per 0-3, omologando la stessa come segue : Gorghense-Burano 3-0; - di versare la tassa reclamo non versata. Peraltro sia dal rapporto dell’arbitro, che dalla successiva audizione, risulta in maniera espressa che i tafferugli hanno visto coinvolto anche i sostenitori della Società Gorghense, che hanno ripetutamente tentato di entrare nel terreno di gioco, visto l’art. 36, c. 4, 2^ capoverso, ritenuto quanto sopra circostanza decisiva agli effetti del procedimento, non rilevata dal giudice di primo grado, la C.D.T. irroga alla società Gorghense la sanzione di € 150,00 di ammenda.
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