F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 074 del 30 Aprile 2014 (312) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FRANCESCO VINELLA (Amministratore unico e Legale rappresentante p.t. della Società AS Bari Spa), ORESTE FORNARELLI (Presidente del Collegio Sindacale della Società AS Bari Spa), Società AS BARI Spa ▪ (nota n. 5540/562 pf13-14 SP/blpdel 2.4.2014).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 074 del 30 Aprile 2014
(312) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FRANCESCO VINELLA (Amministratore unico e Legale rappresentante p.t. della Società AS Bari Spa), ORESTE FORNARELLI (Presidente del Collegio Sindacale della Società AS Bari Spa), Società AS BARI Spa ▪ (nota n. 5540/562 pf13-14 SP/blpdel 2.4.2014).
Con atto del 2.4.2014, la Procura federale ha deferito: - il Sig. Francesco Vinella, Amministratore unico e legale rappresentante della AS Bari Spa, per rispondere della violazione prevista dall’art. 85, lett. B, paragrafo VII, NOIF in relazione all’art. 10, comma 3, CGS, non aver documentato agli Organi federali competenti l’avvenuto pagamento dei contributi INPS relativi agli emolumenti per le mensilità di ottobre 2013, nei termini stabiliti dalla normativa federale; - il Sig. Francesco Vinella ed il Sig. Oreste Fornarelli, quest’ultimo Presidente del Collegio Sindacale della AS Bari Spa, della violazione prevista e punita dall’art. 8, comma 1, CGS per avere prodotto alla COVISOC in data 14.1.2014 una dichiarazione non veridica per la parte relativa all’avvenuto pagamento dei contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati per la mensilità di ottobre 2013, nei termini stabiliti dalla normativa federale; - la Società AS Bari Spa a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2, CGS vigente, per la condotta ascritta al proprio legale rappresentante pro tempore e al Presidente del Collegio Sindacale. Alla riunione del 30.4.2014, la Procura federale ha concluso chiedendo per il Sig. Vinella l’inibizione per mesi 3 (tre), per il Sig. Fornarelli l’inibizione per mesi 2 (due) e per la Società la penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica nella corrente stagione sportiva l’ammenda di € 7.000,00 (€ settemila/00) ai sensi delle vigenti disposizioni. I deferiti, con le proprie memorie, chiedono di essere mandati esenti da qualsiasi responsabilità. Il deferimento è fondato e va pertanto accolto. La documentazione acquisita agli atti, consistente sia nella nota n. 299.04/GC/ar con la quale la COVISOC ha denunciato la riferita violazione del termine sia nel rapporto della Società di revisione sia nella nota proveniente dall’INPS pervenuta presso la COVISOC il 4.2.2014 (avente ad oggetto la comunicazione che la Società deferita era stata ammessa, il 17.1.2014, al beneficio della rateizzazione per il pagamento delle mensilità relative al periodo ottobre – dicembre 2013, richiesta il 10.1.2014), prova la responsabilità degli stessi in ordine agli addebiti contestati, ed in particolare alla non veridicità della dichiarazione resa il 14.1.2014, soprattutto in ragione del fatto che non hanno neanche fornito prova dell’estinzione dell’obbligazione a tale ultima data. Per tali motivi, le deduzioni difensive della Società sono inidonee a superare la prova del compimento dell’illecito, tenendo a precisare, quanto al secondo capo di incolpazione, che la sottoscrizione apposta in calce all’autocertificazione ne fa assumere al sottoscrittore la paternità anche quanto alla natura non veridica delle dichiarazioni, tanto più nel momento in cui lo stesso dota anche la lettera accompagnatoria, datata 10.1.2014, di un contenuto chiaramente confermativo di quanto falsamente prospettato in detta autocertificazione. Per altro verso, non possono poi essere accolte le eccezioni in merito alla inapplicabilità della responsabilità oggettiva, da un lato, e diretta, dall’altro, discendenti dal compimento dei due illeciti. Quanto alla prima, non può che confermarsi che la responsabilità contestata è sine titulo e sorge per il solo fatto del compimento del fatto contestato da parte di un soggetto tesserato che, peraltro, ricopriva un ruolo apicale negli organi di controllo societari. Quanto alla seconda, con la quale, sostanzialmente, la deferita sostiene la impossibilità di sanzionare direttamente la Società per fatti compiuti dal precedente legale rappresentante pro tempore laddove altri siano subentrati nell’amministrazione o nel controllo, non coglie nel segno. Invero, la responsabilità diretta della Società, connaturata al compimento di fatti disciplinarmente rilevanti posti in essere dal legale rappresentante, è indifferente alle vicende modificative e/o estintive di chi riveste tale qualità, a pena di vedere svilita la portata precettiva della norma attraverso nomine o cambi di gestione del tutto strumentali. Al caso di specie, non risulta pertanto applicabile la richiamata decisione della Corte di Giustizia Federale 140/2010 essendone diversi i presupposti. Difatti, mentre con l’odierno deferimento è contestato alla stessa Società – ancorché sottoposta oggi a procedure concorsuali – un fatto ascrivibile al rappresentante dell’epoca, nel caso sottoposto alla Corte di Giustizia Federale si è discusso della possibilità, esclusa, di ritenere la nuova Società (alla quale era stato trasferito il titolo sportivo) responsabile per i fatti ascrivibili al legale rappresentante di quella non più esistente. L’accertato compimento degli illeciti comporta l’accoglimento delle richieste della Procura federale e l’applicazione delle sanzioni a tutti i deferiti conformemente alle disposizioni vigenti. P.Q.M. Infligge al Sig. Vinella l’inibizione per mesi tre (3), al Sig. Fornarelli Oreste l’inibizione per mesi 2 (due) ed alla AS Bari Spa la penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva e l’ammenda di € 7.000,00 (€ settemila/00).
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