F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 091 del 25 Giugno 2014 (372) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MARCO BRAMUCCI (Presidente della Società ASD CITTÁ DI FALCONARA), Società ASD CITTÁ DI FALCONARA (nota n. 7346/727 pf13-14/AM/LG/pp del 10.6.2014).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 091 del 25 Giugno 2014
(372) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MARCO BRAMUCCI (Presidente della Società ASD CITTÁ DI FALCONARA), Società ASD CITTÁ DI FALCONARA (nota n. 7346/727 pf13-14/AM/LG/pp del 10.6.2014).
Il deferimento
Con atto del 10 giugno 2014 la Procura federale deferiva alla scrivente Commissione disciplinare:
- Bramucci Marco (all’epoca dei fatti Presidente della Società ASD Città di Falconara) per violazione dell’art. 10 comma 3bis del CGS, in relazione al punto A9 del Comunicato Ufficiale n. 790 del 10 giugno 2013 della Divisione Calcio a Cinque per l’inosservanza del termine stabilito per il deposito della dichiarazione di responsabilità del campo di giuoco in merito alla sicurezza ed alla agibilità dell’impianto per effettuazione delle gare indicate al citato punto A9 (termine 15 luglio 2013 ore 18,00); - ASD Città di Falconara a titolo di responsabilità diretta, at sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS per le violazioni ascritte al proprio Legate rappresentante. La Procura federale ha ritenuto di svolgere l’azione disciplinare a seguito di segnalazione della Co.Vi.So.D., la quale, nella riunione del mese di febbraio 2014, con riferimento al Comunicato Ufficiale n. 790 del 10 giungo 2013 della Divisione Calcio a Cinque e agli adempimenti ivi contenuti in ordine alla domanda di iscrizione ai campionati nazionali della Divisione Calcio a Cinque Serie A Femminile – stagione sportiva 2013/2014 – ha riscontrato a carico della Società deferita l’inosservanza del termine stabilito per il deposito della dichiarazione di responsabilità del campo di giuoco in merito alla sicurezza ed alla agibilità dell’impianto per effettuazione delle gare indicate al citato punto A9 (termine 15 luglio 2013 ore 18,00). Alla riunione odierna é comparso il rappresentante della Procura federale, il quale ha chiesto confermarsi il deferimento e irrogarsi le sanzioni della inibizione di giorni 30 (trenta) per il Sig. Marco Bramucci e l’ammenda di € 300,00 (€ trecento/00) per la Società ASD Città di Falconara. I motivi della decisione Dalla nota in atti della Co.Vi.So.D. del 18 febbraio 2014 risulta comprovato che la Società deferita non ha osservato l’obbligo di deposito della dichiarazione di responsabilità del campo di giuoco in merito alla sicurezza ed alla agibilità dell’impianto per effettuazione delle gare indicate al citato punto A9 non avendo provveduto al predetto incombente entro il termine ultimo dell’15 luglio 2013, ore 18,00. La violazione è ascrivibile al Sig. Bramucci Marco per la sua qualità di Presidente responsabile Legale della Società deferita all’epoca dei fatti. Dalla responsabilità del Legale rappresentante discende anche la responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS, della stessa Società.
ll dispositivo Per quanto sopra la Commissione disciplinare nazionale infligge: - a Bramucci Marco (all’epoca dei fatti presidente della Società ASD Città di Falconara) la sanzione di giorni 30 (trenta) di inibizione; - alla Società ASD Città di Falconara la sanzione della ammenda di € 300,00 (€ trecento/00).
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