F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 002 del 28 Luglio 2014 (387) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: AUGUSTO CRISTOFARI (Presidente e legale rappresentante della Società US Palestrina 1919 SS Srl), US PALESTRINA 1919 SS Srl – (nota n. 7528/925 pf13-14 AM/ma del 17.6.2014).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 002 del 28 Luglio 2014 (387) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: AUGUSTO CRISTOFARI (Presidente e legale rappresentante della Società US Palestrina 1919 SS Srl), US PALESTRINA 1919 SS Srl - (nota n. 7528/925 pf13-14 AM/ma del 17.6.2014). La Commissione Accordi Economici, con decisione assunta il 20 febbraio 2014 e pubblicata sul CU n. 156/1, in accoglimento del ricorso proposto dal calciatore Pierluigi De Angelis, condannava la Società di appartenenza di detto calciatore US Palestrina 1919 al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 1.500,00 a saldo dell’accordo economico stipulato tra le parti, con obbligo a carico della stessa Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell’avvenuto pagamento e di inviare copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dal medesimo, il tutto entro e non oltre giorni trenta dalla data della comunicazione, giusto il disposto dell’art. 94 ter comma 11 NOIF. L’Associazione Italiana Calciatori, con nota del 24 aprile 2014, denunciava alla Presidenza della Lega Nazionale Dilettanti ed alla Procura federale il fatto che la Società US Palestrina 1919, a cui la decisione della CAE era stata ritualmente comunicata, non aveva adempiuto all’obbligo, sicché la Procura federale in data 17 giugno 2014 deferiva a questa CDN il Sig. Augusto Cristofari, all’epoca Presidente della Società US Palestrina 1919 e la stessa Società per rispondere il primo della violazione degli artt. 1 comma 1 CGS, 94 ter comma 11 NOIF, 8 comma 9 CGS (“per non aver dato corso alla decisione emessa dalla Commissione Accordi Economici, pubblicata con CU n. 156 del 4.3.2014 e notificata il 7.3.2014, non provvedendo alla corresponsione di quanto statuito in favore del calciatore De Angelis Pierluigi”) e la seconda ai sensi dell’art. 4 comma 1 CGS per responsabilità diretta stanti le violazioni ascritte al proprio rappresentante legale. Entrambi i deferiti non hanno contro dedotto, né sono comparsi alla odierna riunione, nel corso della quale la Procura federale ha chiesto accogliersi il deferimento, con applicazione delle seguenti sanzioni: a carico del Sig. Leonzio D’Amicis l’inibizione di mesi 6 (sei), a carico della Società US Palestrina 1919 la penalizzazione di 1 (uno) punto in classifica, da scontarsi nella stagione sportiva 2014 – 2015. La Commissione osserva quanto segue. Le ragioni del deferimento risultano documentalmente accertate, sicché esse devono essere accolte. Vanno altresì applicate le sanzioni richieste, atteso che le stesse sono conformi al minimo edittale di cui ai commi 9 e 10 dell’art. 8 CGS. P.Q.M. accoglie il deferimento e per l’effetto infligge al Sig. Augusto Cristofari, all’epoca del fatto Presidente della US Palestrina 1919, l’inibizione di mesi 6 (sei) ed alla Società US Palestrina 1919 la penalizzazione di 1 (uno) punto in classifica, da scontarsi nella stagione sportiva 2014-2015.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it