F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 010/CSA del 14 Ottobre 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 028/CSA del 09 Dicembre 2014 e su www.figc.it 6. S.C. VALLEE D’AOSTE S.S.D.ARL AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. GALLI NICOLÒ SEGUITO GARA VALLÉE D’AOSTE/OLTREPO VOGHERA DEL 5.10.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 31 del 8.10.2014)
F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 010/CSA del 14 Ottobre 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 028/CSA del 09 Dicembre 2014 e su www.figc.it
6. S.C. VALLEE D’AOSTE S.S.D.ARL AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. GALLI NICOLÒ SEGUITO GARA VALLÉE D’AOSTE/OLTREPO VOGHERA DEL 5.10.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 31 del 8.10.2014)
Con ricorso del 10 ottobre 2014 la S.C. Vallée d’Aoste S.S.D. a r.l. ha impugnato il provvedimento del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale (di cui al Com. Uff. n. 31 del giorno 8.10.2014) con la quale era stata inflitta al calciatore Galli Nicolò la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara a seguito della gara contro la “Oltrepovoghera” disputatasi il 5 ottobre 2014. A sostegno del reclamo veniva dedotta la non intenzionalità o violenza del comportamento tenuto dal calciatore Galli nei confronti del giocatore avversario Nicolò Lombardi, nonché la circostanza che lo stesso Galli, in realtà, non avrebbe colpito l’avversario. Si precisava poi che l’alzata di mano del Galli sarebbe stata conseguenza di una violenza subìta e comunque avrebbe costituito una reazione difensiva rispetto ad una “testata” proveniente dall’avversario. Da qui, secondo la ricorrente, la ritenuta eccessività della sanzione di cui veniva richiesta una congrua riduzione. Il reclamo risulta infondato. Il referto arbitrale descrive con puntuale precisione quanto accaduto e chiarisce che il Galli, in reazione ad un fallo subìto, colpiva l’avversario al volto con uno schiaffo quando il pallone non era più in gioco. La reazione del Lombardi allo schiaffo subìto era successiva e si traduceva in una testata all’avversario. La diversa dinamica dei fatti rappresentata dalla società reclamante non trova pertanto alcun
riscontro nel referto il quale, come è noto, costituisce fonte di prova privilegiata. Peraltro la sanzione appare pienamente commisurata alla gravità del fatto e merita, dunque, piena conferma. Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società Vallee D’Aoste S.S.D. ARL di Aosta. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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