F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 026/CSA del 04 Dicembre 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 029/CSA del 09 Dicembre 2014 e su www.figc.it 1. RICORSO A.S.D. ITALIAN OLD STYLE AVVERSO LE SANZIONI:- SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA AL SIG. ROMANI GIULIO;- SQUALIFICA FINO AL 30.9.2015 AL SIG. PACE ALESSANDRO;- SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA AL SIG. DELL’ANNO GIAMPIERO,INFLITTE SEGUITO GARA ITALIAN OLD STYLE/EMPIRE FC SPORT DEL 17.10.2014 (Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Lazio – Com. Uff. n. 20/C5 del 14.11.2014)
F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 026/CSA del 04 Dicembre 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 029/CSA del 09 Dicembre 2014 e su www.figc.it
1. RICORSO A.S.D. ITALIAN OLD STYLE AVVERSO LE SANZIONI:- SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA AL SIG. ROMANI GIULIO;- SQUALIFICA FINO AL 30.9.2015 AL SIG. PACE ALESSANDRO;- SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA AL SIG. DELL’ANNO GIAMPIERO,INFLITTE SEGUITO GARA ITALIAN OLD STYLE/EMPIRE FC SPORT DEL 17.10.2014 (Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Lazio – Com. Uff. n. 20/C5 del 14.11.2014)
L'A.S.D. Italian Old Style, militante nel Campionato di Serie D del Calcio a 5, ha impugnato davanti a questa Corte la delibera con cui la Corte Sportiva di Appello Territoriale del Comitato Regionale Lazio della L.N.D. (Com. Uff. n. 20/C5del 14.11.2014) ha confermato una precedente decisione del Giudice Sportivo (Com. Uff. n. 9/C5 del 21.10.2014) che aveva inflitto ai tesserati di essa reclamante, per violazioni disciplinari poste in essere in occasione della gara Italian Old Style/Empire F.C. Sport Event del 17.10.2014, Romani Giulio, Dell'Anno Giampiero e Pace Alessandro, la squalifica, rispettivamente, per 2 giornate,4 giornate e fino al 30.9.2015. Censura genericamente la direzione arbirale e chiede una riduzione delle sanzioni. Il reclamo è inammissibile. Com'è noto, infatti, il procedimento davanti agli organi di giustizia sportiva si articola su di un doppio grado di giurisdizione che, nella specie, si è esaurito con i giudizi svoltisi davanti al Giudice Sportivo ed alla Corte Sportiva di Appello Territoriale per cui a questo collegio è preclusa ogni possibilità di ulteriori interventi. Per questi motivi la C.S.A., dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Italian Old Style di Cerveteri (Roma). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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