F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 017/CSA del 07 Novembre 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 050/CSA del 16 Gennaio 2015 e su www.figc.it 4. RICORSO S.S.D. JESINA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. BACCI FRANCESCO SEGUITO GARA JESINA CALCIO/SAMBENEDETTESE DEL 19.10.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 38 del 22.10.2014)
F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 017/CSA del 07 Novembre 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 050/CSA del 16 Gennaio 2015 e su www.figc.it
4. RICORSO S.S.D. JESINA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. BACCI FRANCESCO SEGUITO GARA JESINA CALCIO/SAMBENEDETTESE DEL 19.10.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 38 del 22.10.2014)
Con reclamo ritualmente proposto la S.S.D. Jesina Calcio ha impugnato la decisione (Com. Uff. n. 38 del 22.10.2014) con la quale il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, seguito gara Jesina/Sambenedettese del 19.10.2014, ha irrogato al Tecnico Bacci Francesco la squalifica per 3 gare effettive “per avere spintonato, a gioco fermo, alcuni tesserati della Società avversaria; alla notifica del provvedimento di espulsione abbandonava il terreno di gioco solo dopo numerosi richiami”. Con i motivi scritti la reclamante ha contestato che fosse stato il Bacci a tenere la condotta addebitatagli posta, per contro, in essere da altro tecnico della sua panchina avente la medesima corporatura e la stessa casacca verde. Ha precisato essere rispondente al vero che il Bacci aveva ritardato l'uscita dal campo di gioco ma solo per spiegare l'equivoco ed a tal fine ha allegato un DVD contenente video di quanto accaduto. Ha, pertanto, concluso chiedendo l'annullamento della sanzione o in subordine la riduzione della stessa. Alla seduta del 7.11.2014, tenutasi davanti alla Corte Sportiva di Appello Nazionale – Ia Sezione – nessuno è comparso per la reclamante. Il reclamo è infondato e deve essere rigettato. Osserva, preliminarmente, questa Corte l'inammissibilità del DVD video non sussistendo l'ipotesi prevista dall'art. 35, comma 1 – 1.2., C.G.S.. Osserva, pertanto, che, ex art. 35, comma 1 – 1.1., C.G.S. i rapporti dell'arbitro, degli assistenti, del quanto ufficiale ed i relativi eventuali supplementi, fanno piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare. Del tutto congrua appare la sanzione disciplinare irrogata in prime cure esplicatasi nello spintonamento a gioco fermo di alcuni tesserati della Società avversaria e di avere abbandonato il terreno di gioco solo dopo numerosi richiami. Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società S.S.D. Jesina Calcio di Jesi (Ancona). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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