F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 024/CSA del 21 Novembre 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 051/CSA del 16 Gennaio 2015 e su www.figc.it 3. RICORSO SSD ARL MEZZOLARA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. ORLANDO GIUSEPPE SEGUITO GARA IMOLESE/MEZZOLARA DEL 12.11.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 49 del 13.11.2014)
F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 024/CSA del 21 Novembre 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 051/CSA del 16 Gennaio 2015 e su www.figc.it
3. RICORSO SSD ARL MEZZOLARA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. ORLANDO GIUSEPPE SEGUITO GARA IMOLESE/MEZZOLARA DEL 12.11.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 49 del 13.11.2014)
Con atto del 18.11.2014, la Soc. Mezzolara ha impugnato la delibera con la quale il Giudice Sportivo ha inflitto al calciatore Orlando Giuseppe la squalifica per 4 gare effettive a seguito dell’espulsione comminata a fine gara per gli episodi descritti, motivati e sanzionati nella decisione adottata dal Giudice di prime cure. La società reclamante chiede la riduzione della squalifica. A supporto di tale richiesta la società ha dedotto la non corrispondenza al vero della ricostruzione dei fatti operata dal Direttore di gara nel proprio referto. Il reclamo è infondato e va, pertanto, rigettato. La ricostruzione dei fatti effettuata dalla società reclamante è totalmente smentita dal referto arbitrale che, a parte la fede probatoria privilegiata della quale è dotato, descrive in modo essenziale le azioni illecite poste in essere dall’Orlando che hanno giustamente determinato il provvedimento di espulsione. L’esame delle condotte violente, consistite nell’aver spintonato e afferrato per il collo violentemente l’allenatore della squadra avversaria, il quale veniva fatto oggetto anche di frasi gravemente offensive, fanno ritenere congrua la sanzione inflitta. Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società SSD Arl Mezzolara di Budrio (Bologna). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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