F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 025/CSA del 27 Novembre 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 059/CSA del 02 Febbraio 2015 e su www.figc.it 3. RICORSO A.S. BISCEGLIE 1913 DON UVA APD AVVERSO DECISIONI SEGUITO GARA BISCEGLIE/FRANCAVILLA DEL 9.11.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 48 del 12.11.2014)
F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 025/CSA del 27 Novembre 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 059/CSA del 02 Febbraio 2015 e su www.figc.it
3. RICORSO A.S. BISCEGLIE 1913 DON UVA APD AVVERSO DECISIONI SEGUITO GARA BISCEGLIE/FRANCAVILLA DEL 9.11.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 48 del 12.11.2014) Il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 48 del 12.11.2014, ha inflitto, seguito incontro Bisceglie/Francavilla disputato il 9.11.2014, le sanzioni: - dell’ammenda inflitta alla società A.S. Bisceglie 1913 Don Uva APD per avere, due persone non identificata ma riconducibili alla società della quale indossavano la tuta sociale, fatto ingresso sul campo per destinazione per festeggiare la realizzazione di una rete da parte della propria squadra. Inoltre propri raccattapalle, dal 19° del secondo tempo e sino al termine della gara, nonostante richiamo verbale al capitano della squadra, rallentavano sistematicamente la consegna 4 del pallone al fine di favorire il conseguimento del risultato favorevole; - della squalifica per 3 giornate effettive di gara inflitta al calciatore Riccio Stefano per avere, in reazione ad analoga condotta, colpito un calciatore avversario con un forte schiaffo al volto; - della squalifica per 1 giornata effettiva di gara inflitta al calciatore Guadalupi Mirko. Avverso tale provvedimento la società A.S. Bisceglie 1913 Don Uva APD ha preannunziato reclamo, innanzi a questa Corte Sportiva d’Appello con atto del 12.11.2014 formulando contestuale richiesta degli “Atti Ufficiali”. Istruito il reclamo e fissata la data della camera di consiglio, nelle more della trattazione, il ricorrente, in data 20.11.2014, inoltrava formale rinuncia all’azione. La Corte premesso che ai sensi dell’art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali e operanti nell’ambito federale (circostanze, quest’ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento. Per questi motivi la C.S.A., preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dalla società A.S. Bisceglie 1913 Don Uva APD di Bisceglie (Barletta) dichiara estinto il procedimento. Dispone addebitarsi la tassa reclamo
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