F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 030/CSA del 10 Dicembre 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 060/CSA del 02 Febbraio 2015 e su www.figc.it 1. RICORSO S.S.D. CYNTHIA 1920 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 20.4.2015 INFLITTA AL SIG. ABBATINI ALESSANDRO SEGUITO GARA DEL CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES, CYNTHIA 1920/VITERBESE CASTRENSE DEL 15.11.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 28 del 19.11.2014)
F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 030/CSA del 10 Dicembre 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 060/CSA del 02 Febbraio 2015 e su www.figc.it
1. RICORSO S.S.D. CYNTHIA 1920 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 20.4.2015 INFLITTA AL SIG. ABBATINI ALESSANDRO SEGUITO GARA DEL CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES, CYNTHIA 1920/VITERBESE CASTRENSE DEL 15.11.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 28 del 19.11.2014) Il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale ha inflitto al signor Alessandro Abbatini, allenatore di base tesserato in favore della società Cynthia 1920 S.r.l., la sanzione della squalifica fino al 20 aprile 2015 per avere durante la gara del Campionato Nazionale Juniores, Cynthia 1920/Viterbese Castrense del 15 novembre 2014: "presenziato indebitamente, durante l'intervallo tra il primo e secondo tempo nella zona degli spogliatoi benché squalificato ai sensi del Com. Uff. n, 26 del 12 novembre 2014. Lo stesso forniva generalità differenti a richiesta dall'arbitro, veniva successivamente identificato sia dal direttore di gara sia da un assistente attraverso i documenti in possesso della società e consegnati prima della gara. Per avere, inoltre, per tutta la durata della gara in più circostanze: rivolto espressioni offensive e gravemente insultanti all'indirizzo della terna arbitrale, minacciato e rivolto espressioni insultanti all'indirizzo degli avversari, in città ha istigato sino i calciatori, sia i sostenitori della propria squadra alla violenza nei confronti degli avversari; sanzione così determinata in considerazione della gravità è reiterazione delle condotte, nonché nel tentativo di eludere il riconoscimento dell'ufficiale di gara sintomatiche dell'assenza dei principi di cui all'articolo uno del codice di giustizia sportiva (adesso uno bis). Il rapporto dell'arbitro e più che esauriente dettagliato sul grave atteggiamento tenuto dall'Abbatini. E così il rapporto dell'assistente arbitrale. Avverso la decisione proponevano rituale reclamo la S.S.D. Cynthia 1920 S.r.l. ed il signore Abbatini Alessandro, contestando quanto certificato dalla terna arbitrale. Si afferma poi che frasi gravemente offensive sarebbero state pronunziate da un altro soggetto non identificato, che sarebbe stato vicino all'Abbatini; si deduce, pertanto, carenza di prova nei confronti dello stesso. In ogni caso si giudica sproporzionata la squalifica applicata chiedendo di conseguenza, per il principi di graduazione, una riduzione della sanzione. Il reclamo non è fondato e va pertanto respinto. Il Giudice sportivo ha considerato e valutato tutti gli elementi indicati dall'art.16 del Codice di Giustizia Sportiva e la sanzione appare congrua in relazione alla gravità della condotta, alla reiterazione ed alla violazione dell'art.1 bis C.G.S. nel declinare false generalità violando i principi di lealtà, correttezza e probità che era tenuto ad osservare. L'ipotesi avanzata dalla difesa che poteva essere altro soggetto viciniore allo stesso a tenere i comportamenti censurati non ha alcun riscontro. 2 Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società S.S.D. Cynthia 1920 di Genzano di Roma (Roma). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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