F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 015/CFA del 18 Dicembre 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 030/CFA del 03 Marzo 2015 e su www.figc.it 3. RICORSO DEL SIG. AMELIA STEFANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SOSPENSIONE PER ANNI 3 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE PER VIOLAZIONE DI CUI AGLI ARTT. 1 COMMA 1 C.G.S. E 40 COMMI 1, 2, 3 LETT. A) ED H) REGOLAMENTO A.I.A. – NOTA 608/1153 PF 13 14/MS/VDB DEL 30.7.2014 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale presso C.R. Lazio – Com. Uff. n. 83/LND del 7.11.2014)
F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 015/CFA del 18 Dicembre 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 030/CFA del 03 Marzo 2015 e su www.figc.it
3. RICORSO DEL SIG. AMELIA STEFANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SOSPENSIONE PER ANNI 3 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE PER VIOLAZIONE DI CUI AGLI ARTT. 1 COMMA 1 C.G.S. E 40 COMMI 1, 2, 3 LETT. A) ED H) REGOLAMENTO A.I.A. – NOTA 608/1153 PF 13 14/MS/VDB DEL 30.7.2014 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale presso C.R. Lazio – Com. Uff. n. 83/LND del 7.11.2014)
Il giorno 14.1.2014 si è disputata la gara Nuova Tivoli Calcio/Real Casilino, valevole per il Campionato di I Categoria Laziale, Girone E, conclusasi con il punteggio di 1 a 1 e diretta dall’arbitro effettivo Stefano Amelia della sezione A.I.A. di Latina. Questi, nel proprio referto di gara ha, tra l’altro, segnalato di aver espulso, al 49^ del secondo tempo, il calciatore n. 9 del Real Casilino, sig. Mirko Strabioli, reo di averlo pesantemente insultato dopo l’annullamento di una sua segnatura, precisando, altresì, che dopo l’espulsione il predetto calciatore lo aveva colpito con tre calci sullo stinco destro, provocandogli forte dolore. Aggiungeva, poi, che, a fine gara, il predetto calciatore, dopo averlo ulteriormente insultato e minacciato, lo aveva colpito nuovamente con calci e pugni alla spalla destra e alla coscia destra, provocandogli dolore, tanto da farlo zoppicare. Alla luce dei fatti refertati il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Lazio della LND, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n.138/15 del predetto Comitato, squalificava il calciatore Mirko Strabioli fino al 15.1.2008. Avverso la suddetta decisione la società Real Casilino proponeva impugnazione sostenendo che, al contrario di quanto riferito dal direttore di gara nel proprio referto, non vi sarebbe stato alcun contatto fisico tra lo stesso ed il calciatore Mirko Strabioli. Quest’ultimo, infatti, dopo aver subito l’annullamento della ennesima sua segnatura si sarebbe limitato ad una protesta veemente, senza alcuna aggressione fisica e violenza. Alla luce dell’evidente notevole contrasto tra le due versioni dei fatti la Commissione Disciplinare Territoriale convocava il direttore di gara che, nell’occasione, aveva modo di ribadire quanto già descritto nel proprio rapporto arbitrale. In particolare, l’arbitro confermava che, all’atto dell’espulsione, il calciatore Strabioli lo aveva colpito con tre calci ad uno stinco e, successivamente, al momento del rientro negli spogliati, lo aveva nuovamente attinto con calci e pugni tanto violenti che soltanto a fatica riusciva a rientrare nel suo spogliatoio. Al termine dell’audizione il rappresentante AIA presso l’adìta Commissione dava lettura del referto dell’osservatore arbitrale, dal quale non emergeva la sussistenza di alcun contatto fisico, né aggressione ai danni del direttore di gara. Il predetto osservatore riferiva di aver solo visto l’assembramento al termine della gara, ma non l’aggressione segnalata nel referto ufficiale e che, entrato nell’immediatezza nello spogliatoio del sig. Amelia, a sua esplicita domanda, questi aveva risposto di non avere alcun problema. Peraltro, la Predetta Commissione Territoriale dava atto del fatto che «a margine dell’audizione l’Arbitro lamentava che, in una precedente gara era stato mal valutato dall’Osservatore arbitrale, solo per ritorsione per pregressi dissapori interni all’associazione arbitrale, e poi che dopo la gara in questione, inspiegabilmente, non era stato più utilizzato, ipotizzando una sorta di congiura ai suoi danni». Pertanto, «a fronte della evidente ed inconciliabile dissonanza tra quanto riferito dal direttore di gara e quanto scritto dall’osservatore arbitrale ed in presenza delle affermazioni estremamente risentite del direttore di gara nei confronti dell’Associazione arbitrale» la Commissione riteneva opportuno un approfondimento istruttorio e, a tal fine, con ordinanza pubblicata nel Com. Uff. n. 18/CDT del 7.3.2014 del Comitato regionale laziale, trasmetteva gli atti alla Procura federale, affinché, «previa acquisizione del rapporto dell’osservatore arbitrale, l’audizione dello stesso ed eventualmente il confronto con il direttore di gara ed ogni altro esperimento istruttorio ritenuto utile e necessario», procedesse all’accertamento dei fatti oggetto del ricorso. La Procura Federale, dunque, provvedeva ad esperire le indagini richieste. In particolare, disponeva l’audizione di alcuni tesserati delle società Nuova Tivoli Calcio e Real Casilino, nonché dell’osservatore arbitrale della gara di cui trattasi e di alcuni rappresentanti AIA. Al termine dell’attività di accertamento ed indagine la Procura federale, nella propria relazione trasmessa alla Commissione territoriale, evidenziava come l’aggressione lamentata e refertata dall’arbitro Amelia non aveva trovato alcun riscontro, essendo stato, diversamente, accertato «il verificarsi di condotte di contestazione, ancorché veementi limitatamente al solo Strabioli Mirko, esclusivamente verbali». In particolare, nella propria relazione d’indagine, la Procura Federale evidenziava la «puntuale e dettagliata relazione dei fatti operata dall’Osservatore arbitrale, sig. Innocenzi, che non ha mostrato alcun tentennamento davanti all’esibizione dei reperti fotografici dei luoghi che mostrano, tra l’altro, un campo di gioco assolutamente aperto e privo di qualsiasi ostacolo visuale o aree coperte». Si esprimeva, poi, perplessità in ordine alla certificazione medica prodotta dal sig. Amelia a comprova della subita aggressione, evidenziandosi, in particolare, che «ancorché redatto su carta riportante i dati del sanitario» il certificato «risulta privo dell’apposizione del relativo timbro del professionista sulla sigla, del tutto anonima, posta alla fine del certificato» medesimo, mentre, quanto alla prognosi, la stessa «di non certa scarsa importanza (giorni 15)» appariva formulata senza che fosse stato ritenuto opportuno «un approfondimento, ad esempio strumentale (Rx, Tac, Eco, RM), delle lesioni». Veniva, infine, segnalata la condotta, «a dir poco anomala, del Sig. Stefano Amelia che, contravvenendo ad apposite disposizioni A.I.A. in materia di aggressioni in danno di Arbitri, non si reca presso alcun Pronto Soccorso, nonostante una refertata duplice aggressione di particolare violenza così come descritta, ne, tanto meno, ritiene opportuno avvisare i propri superiori di quanto accaduto, salvo richieste informazioni provenienti dai medesimi informati della vicenda da altre fonti, e rendendosi indisponibile anche alle convocazioni della Procura federale; nonché mentendo alla Commissione Disciplinare Territoriale laddove ha lamentato la presenza di una congiura in suo danno concretizzatasi con le mancate designazioni successivamente alla data del 12.1.2014». Sotto quest’ultimo profilo, nella relazione della Procura federale si da atto che l’osservatore arbitrale «Sig. Innocenzi ha concluso le proprie dichiarazioni riferendo di aver visto, e conosciuto, il Sig. Amelia Stefano in occasione della gara oggetto di indagine e di averlo visto, successivamente, solo un’altra volta in occasione di un raduno arbitrale tenutosi a Nemi; nonché di non aver avuto alcun contrasto, di alcun genere, con il predetto Sig. Amelia». Il sig. Gennaro Palazzino, componente organo tecnico C.R.A. Lazio, quanto alla presunta duplice aggressione al direttore di gara sig. Amelia in occasione della partita Nuova Tivoli Calcio/Real Casilino, «ha dichiarato», si legge sempre nella predetta relazione di indagine della Procura federale, «di aver appreso tale vicenda non dal diretto interessato, bensì il lunedì successivo, dal Presidente del Comitato regionale Lazio dott. Melchiorre Zarelli nel corso di una telefonata in proposito». Il sig. Palazzino ha, quindi, riferito di aver immediatamente contattato il sig. Amelia «che ebbe a dirmi di non avermi avvisato, contravvenendo ad esplicite indicazioni vigenti, poiché era presente l’Osservatore Arbitrale che aveva visto tutto», evidenziando di non aver ritenuto opportuno approfondire la vicenda «anche perché, nell’ambito delle mie funzioni, già nel corso della presente stagione sportiva ero stato obbligato a riprenderlo 3 volte in ragione di sue condotte non appropriate, tra l’altro, nei confronti dell’osservatore arbitrale. In proposito presento copia di comunicazione A.I.A. del 12.12.2013 inviata all’Amelia, ove si comunicava, al medesimo, una sospensione nelle designazioni conseguente alla condotta tecnica, per quanto riguarda la direzione di gara, e disciplinare per quanto riguarda il comportamento tenuto nei confronti dell’Osservatore Arbitrale nel corso del colloquio tecnico post-gara». Aggiunge, poi, sempre il sig. Palazzino, che il sig. Amelia «ha dichiarato fatti non rispondenti al vero per quanto riguarda una sua mancata designazione successivamente alla gara del 12.1.2014. Infatti presento la stampa delle designazioni del predetto Amelia che in data 26.1.2014 e 1.2.2014 era stato designato per la direzione di gara di due partite dallo stesso rifiutate con giustificazioni accettate. Preciso inoltre che sempre l’Amelia era stato designato anche per il giorno 30.3.2014 ma ha rifiutato inviando certificato medico» (cfr. verbale dichiarazioni Palazzino in atti). Nello stesso senso, anche le dichiarazioni del sig. Andrea Sorrentino, associato A.I.A. della sezione di Roma 1 e designatore del C.R.A. per la I categoria, secondo cui, appunto, il sig. Amelia ha dichiarato fatti non corrispondenti al vero per quanto concerne l’asserita sua mancata designazione successivamente alla gara del 12.1.2014: infatti, «il predetto Arbitro è stato designato per altre 2 gare successive dallo stesso rifiutate con motivi personali così come per l’ultima designazione del 30.3.2014 dallo stesso rifiutata per motivi di salute» (cfr. verbale dichiarazioni Sorrentino in atti). Sulla base degli accertamenti istruttori svolti dalla Procura federale la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio della LND definiva il procedimento d’appello proposto dalla società Real Casilino avverso la sanzione inflitta al calciatore Mirko Strabioli. A tal fine, riteneva, la predetta CDT, di poter considerare accertato «senza possibilità di equivoci, che il calciatore Strabioli Mirko, non ha attinto il direttore di gara con calci e pugni come, invece, riferito dallo stesso nel suo referto. Si è accertato, altresì, che il calciatore ha effettivamente messo in atto una protesta molto accesa che non ha sconfinato nella violenza consumata solo per l’intervento dei compagni di squadra intervenuti nel frangente che lo hanno allontanato». Per queste ragioni la Commissione riteneva di dover «largamente» ridimensionare la sanzione a carico del calciatore, riducendo, appunto, la stessa dal 15.1.2018 al 30.6.2014 e di trasmettere «gli atti alla Procura federale per il deferimento dell’arbitro effettivo Amelia Stefano», affermando di non poter non rilevare «come il direttore di gara si sia macchiato di una serie di violazioni regolamentari molto gravi avendo, dapprima, compilato un referto gravemente infedele ed avendo poi accusato il designatore arbitrale di un atteggiamento ostile, riferendo circostanze, quali le mancate designazioni, rivelatesi infondate». Con atto del 30 luglio 2014 la Procura Federale ha, dunque, deferito il sig. Stefano Amelia innanzi alla Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Lazio della LND per la violazione di cui all’art. 1, comma 1, C.G.S. e 40, commi 1, 2, 3, lett. A), B), C), F), H), del Regolamento AIA. In particolare, al sig. Stefano Amelia veniva contestato: di aver refertato, contrariamente a quanto poi effettivamente accertato, di essere stato aggredito più volte dal calciatore Mirko Strabioli della società Real Casilina, in occasione della gara del 14.1.2014 disputatasi contro la Nuova Tivoli Calcio, causando allo stesso un’ingiusta sanzione di quattro anni di squalifica; di aver ingiustamente accusato, in sede di audizione presso la Commissione Disciplinare del Lazio, l’organizzazione arbitrale; di non essersi presentato, sebbene ritualmente convocato, per ben tre volte innanzi agli organi competenti della Procura Federale. A seguito del suddetto deferimento la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio disponeva la convocazione delle parti. All’udienza del 22.10.2014, tuttavia, nessuno era presente per parte deferita. L’organo giudicante (per effetto della riforma del Codice di giustizia sportiva, entrata in vigore nelle more del procedimento, ora denominato Tribunale Federale Territoriale), «preliminarmente consultato il sito internet delle Poste italiane e acquisita la prova che la raccomandata è in giacenza presso l’ufficio postale di competenza dal 22 settembre 2014» riteneva «l’adempimento perfezionato», disponendo, dunque, procedersi alla discussione. La Procura federale, quindi, chiedeva l’affermazione della responsabilità del deferito con conseguente sanzione di anni tre di sospensione. Il Tribunale federale, ritenuto che dalle risultanze in atti emergesse «in maniera inequivocabile il fatto contestato al deferito» e «considerata la gravità del comportamento» tenuto dal sig. Amelia, dichiarava lo stesso responsabile per le condotte contestate, determinando la correlata sanzione in anni tre di sospensione. Avverso la suddetta delibera di cui al Com. Uff. n. 83 del 7.11.2014 del Tribunale Federale presso il Comitato Regionale Lazio della LND ha, come detto, interposto gravame il sig. Amelia Stefano, come rappresentato e difeso. Con il primo motivo di appello il ricorrente deduce nullità del Comunicato Ufficiale ove è pubblicata la decisione impugnata, per non essere lo stesso mai stato comunicato al sig. Stefano Amelia, nonché per l’incompetenza a decidere dell’organo giudicante di primo grado, non avendo lo stesso «potere decisionale sulla materia trattata e sulle relative contestazioni avanzate al sig. Amelia, quale appartenente alla AIA». In tal ottica, secondo la prospettazione del reclamante, essendo l’associazione di categoria degli arbitri autonoma, tanto sul piano organizzativo, quanto su quello disciplinare, sono stati attribuiti alla stessa «anche specifici poteri decisionali finalizzati a reprimere le infrazioni poste in essere dai propri associati nonché garantire il rispetto dei doveri regolamentari». Ed a al fine è stato istituito «un apposito procedimento disciplinare (art. 1 norme disciplina AIA) che si articola su un doppio grado di giudizio e rimesso nelle competenze proprie degli organi giudiziari interni all’Associazione Arbitri». Richiamata la norma di cui all’art. 3 del Regolamento AIA, a mente del quale «gli arbitri sono sottoposti […] alla giurisdizione domestica dell’AIA per la violazione agli obblighi associativi specificamente disciplinati dall’art. 40 commi terzo e quarto del presente regolamento e per la violazione delle norme secondarie interne, purché le questioni non riguardino in alcun modo altri tesserati o società della FIGC», il reclamante ritiene che i fatti contestati rientrino nella competenza esclusiva della giurisdizione domestica dell’AIA e che, quindi, «il Tribunale Federale non aveva alcun potere di decisione sul deferimento», atteso che lo stesso si fonderebbe «esclusivamente su obblighi e divieti tecnici connessi alla qualifica di Arbitro (redazione veritiera del referto arbitrale e rispetto del principio di colleganza e fedeltà) e non vanno ad integrare alcuna violazione delle norme federali considerate esterne all’Ordinamento AIA». In definitiva, ritiene il ricorrente che, seppur, le condotte contestate «abbiano influito su un terzo soggetto (calciatore) questo non trova collegamento con le contestazioni avanzate» allo stesso arbitro Amelia: con la conseguenza che «nemmeno l’elemento appena richiamato (presenza di altro soggetto facente parte dell’Ordinamento federale) può comportare l’attribuzione dei poteri all’organo interno alla FIGC». Per queste ragioni, quindi, il reclamante chiede dichiararsi l’incompetenza a giudicare del Tribunale federale e, di conseguenza, annullarsi «la decisione impugnata e la sanzione in essa prevista nonché di trasmettere gli atti al Presidente Federale affinché lo inoltri all’Organo competente della Giurisdizione interna dell’AIA». Con il secondo motivo d’appello il ricorrente deduce nullità dell’impugnata decisione per violazione del principio del contradditorio per effetto della mancata notifica degli atti del procedimento. In tal ottica, il ricorrente evidenzia come «l’organo procedente ha semplicemente accertato che la posta, inviata al sig. Amelia, risultava in giacenza presso l’ufficio postale e non ha atteso ed accertato i reali motivi per cui la stessa risultava in questo stato», né ha atteso «il ritorno della raccomandata di convocazione». Non avendo, dunque, prosegue il ricorrente, la semplice ricevuta scaricata dal terminale delle poste circa lo stato della lettera, «alcun valore giuridico ai fini della notificazione», il Tribunale federale, «prima di procedere alla trattazione dell’udienza doveva attendere il ritorno della raccomandata e verificare se la stessa risultava: accettata (quindi notificata); non accettata o rimessa al mittente per compiuta giacenza. Nel caso di esito negativo della notifica, il Presidente del Tribunale poteva anche procedere ad effettuare la notifica presso la sezione AIA di appartenenza del sig. Amelia». Lamenta, pertanto, il ricorrente, la violazione del «principio del contraddittorio» e del diritto alla difesa, alla luce delle norme del “giusto processo” e, nello specifico, la violazione della disposizione di cui all’art. 38 C.G.S. in tema di notifiche, anche considerato che la notificazione relativa al procedimento innanzi al Tribunale federale risulta essere stata indirizzata in via Paisiello n. 30, anziché in Largo Ascianghi, ove effettivamente il medesimo risiederebbe. Per queste ragioni l’appellante insta affinché la Corte Federale d’Appello voglia «dichiarare la nullità del presente giudizio e, di conseguenza, annullare la decisione impugnata e la sanzione in essa prevista», rinviando «il procedimento all’organo di 1° grado». Chiede, altresì, rimettersi «in termini il ricorrente al fine di esercitare il proprio diritto di difesa presentando memorie ed atti difensivi a proprio favore oppure richiedere applicazione di sanzione attraverso specifico accordo con la Procura Federale». Quanto al merito, il ricorrente ritiene che la Procura federale, all’esito degli accertamenti espletati, non ha valutato «gli eventi nel loro insieme» e, soprattutto, ha «riconosciuto valenza a determinati atti piuttosto che ad altri. Condotta tenuta anche dal Tribunale in sede di trattazione del giudizio», che, sempre a dire del ricorrente, nulla ha motivato «sul merito dei fatti contestati osservando come questi emergano in maniera “inequivocabile”». Certezza, questa, che, invece, non troverebbe «fondamento negli atti stessi del giudizio». A partire dalla affermata assenza di contatto fisico tra arbitro e calciatore di cui trattasi, considerato che «la percezione sui fatti» che ha avuto il direttore di gara «così come la descrizione esposta dalla società ricorrente nel procedimento di riduzione della sanzione applicata al medesimo calciatore, riportano il contrario. Infatti, basta richiamare quanto testualmente scritto nel ricorso: “il quale – riferito al calciatore Strabioli – tenuto di peso, fortuitamente colpiva con il piede sfiorando la gamba dello stesso direttore di gara”». Ed allora, argomenta il ricorrente, quanto riferito in referto arbitrale, alla luce dello stesso ricorso della società Real Casilino, «non è così “falso”», «così come non è del tutto “falso” il fatto che vi sia stato un contatto tra le parti. Circostanza questa confermata dal medesimo Strabioli nelle sue dichiarazioni rilasciate alla Procura Federale, in sede di audizione». Per determinare la sanzione da applicare al direttore di gara, invece, lamenta il ricorrente, si è dato «risalto a quanto percepito da terzi soggetti, i calciatori in campo e l’Osservatore arbitrale sugli spalti, che erano distanti dal luogo di accadimento degli eventi». Ad ogni buon conto, vi sarebbe una «chiara connessione tra le parole del direttore di gara e quanto esposto in sede di indagini dallo Strabioli» e, «di conseguenza, la contestazione prevista al capo A) del deferimento (violazione art. 40 comma 3 lett. a ed h) non risulta essere così evidente e lo scarso grado di certezza si determina proprio dalle parole riportate sopra che non escludono il contatto fisico anche se lieve» e, «in tal senso, forse, la sanzione applicata al direttore di gara in merito all’obbligo di fedeltà nella redazione del referto arbitrale poteva essere anche più gradata in quanto la pena comminata di 3 anni di sospensione risulta essere eccessiva rispetto al reale accadimento dei fatti». Quanto alla contestazione di cui al punto B) del capo d’incolpazione, la tesi difensiva si sostanzia nel fatto che la stessa si fonderebbe «esclusivamente sulla dichiarazione effettuata dal ricorrente a margine dell’audizione disposta dalla Commissione Disciplinare Territoriale», riguardo al procedimento d’appello relativo al reclamo proposto dalla società Real Casilino avverso la squalifica di anni 4 inflitta al proprio calciatore Mirko Strabioli. Infatti, le circostanze alla base di siffatta contestazione non sarebbero state «oggetto di alcuna attività d’indagine ed il deferimento trova origine solo dalle eventuali dichiarazioni del sig. Amelia, peraltro, non allegate al fascicolo procedimentale». Quanto, infine, alla mancata presentazione del sig. Amelia alle convocazioni, la stessa non potrebbe essere imputata allo stesso «in quanto il medesimo non ha mai avuto coscienza e conoscenza delle stesse in quanto notificate presso un indirizzo errato». Conclude, dunque, il ricorrente, chiedendo accogliersi le seguenti richieste: «A) in via preliminare: di dichiarare nullo il procedimento per violazione degli artt. 3 e 40 comma 1 – 3 del Regolamento AIA ed art. 1 Norme di disciplina AIA e relativa incompetenza a decidere dell’organo giudicante di 1° grado; B) In via preliminare: dichiarare nullo il procedimento per violazione delle norme del Giusto Processo, del diritto di difesa e del principio del contraddittorio in assenza di notifica degli atti del procedimento al ricorrente e della relativa convocazione per l’udienza di trattazione del giudizio; C) In via principale: in assenza di elementi a supporto delle indagini espletate, riformare totalmente la sanzione applicata ed annullare la pena di 3 anni di sospensione; D) In subordine: tenuto conto della tenuità dei fatti e delle contestazioni avanzate al ricorrente, riformare parzialmente la sanzione ed applicare la pena nel minimo edittale oppure con l’entità che si ritiene più adeguata». Alla seduta fissata innanzi a questa CFA per il giorno 18.12..2014 sono comparsi il rappresentante della Procura federale ed il reclamante sig. Stefano Amelia assistito da difensore di fiducia. Dopo aver ampiamente illustrato le rispettive posizioni, il primo ha insistito per il rigetto dell’appello e la conferma della decisione impugnata, mentre parte reclamante ha chiesto l’accoglimento delle conclusioni come in via gradata rassegnate nell’atto di impugnazione. All’esito della camera di consiglio la Corte ritiene che il reclamo vada accolto, nei termini e nei limiti in motivazione precisati MOTIVI La questione che in via logicamente preliminare la Corte è chiamata ad affrontare riguarda la corretta o meno instaurazione del procedimento disciplinare di cui trattasi e la sussistenza o meno della lamentata violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa. Ma, ancor prima, l’ordine logico delle diverse questioni agitate nel presente procedimento impone di verificare la sussistenza della competenza a giudicare, da parte di questa Corte (e, quindi, del Tribunale federale che ha pronunciato la decisione impugnata), sui fatti oggetto del giudizio, come contestati dalla Procura Federale. La preliminare eccezione di nullità dell’impugnata decisione per difetto di competenza a giudicare da parte del Tribunale di prime cure appare priva di pregio. A tal proposito, non nutre dubbio alcuno, questo Collegio, sul fatto che non sia rinvenibile, nella fattispecie, alcun problema in ordine al rapporto sussistente tra la giurisdizione domestica, propria dell’A.I.A., e quella della FIGC, che ha competenza su tutti i tesserati ad essa afferenti, compresi gli arbitri. Sotto tale profilo è possibile, in primo luogo, osservare come residui, in ordine ai fatti contestati al reclamante, una competenza di questa Corte (e, dunque, del Tribunale di primo grado), considerato che le contestazioni di cui trattasi non hanno natura squisitamente disciplinare. Non può, dunque, trovare adesione l’assunto difensivo secondo cui non sussisterebbe alcuna “giurisdizione” degli organi di giustizia sportiva della FIGC. Il ricorrente, infatti, se è vincolato, nei limiti della giurisdizione domestica, alle regole proprie specificamente dettate per gli arbitri, deve, in quanto arbitro e tesserato FIGC, ritenersi anche assoggettato alla normativa in materia di giustizia sportiva dettata dalla Federcalcio. Occorre muovere, anzitutto, da una lettura attenta dell’invocato dato normativo di cui all’art. 3 del Regolamento AIA, che così testualmente recita: «1. Gli arbitri sono sottoposti alla potestà disciplinare degli Organi della giustizia sportiva della FIGC per le violazioni delle norme federali. 2. Sono invece sottoposti alla giurisdizione domestica dell’AIA per la violazione agli obblighi associativi specificatamente disciplinati dall’art. 40 commi terzo e quarto del presente regolamento e per la violazione delle norme secondarie interne, purché le questioni non riguardino in alcun modo altri tesserati o società della FIGC. 3. La Procura arbitrale deve segnalare alla Procura Federale ogni notizia di presunta violazione di norme federali commesse da arbitri, nonché ogni presunta violazione di qualsiasi norma, anche associativa, commessa da arbitri in concorso con altro tesserato o società della FIGC, nonché trasmettere alla stessa copia di eventuali atti di indagine già compiuti e di quanto comunque in suo possesso». Muovendo dal citato dato positivo non si può che constatare come le incolpazioni oggetto del presente procedimento integrano fattispecie di carattere non meramente tecnico e comportamentali per le quali è sottratta la più ampia competenza giurisdizionale della FIGC. In particolare, il sopra richiamato art. 40, sempre del Regolamento AIA, dopo aver imposto agli arbitri di «svolgere le proprie funzioni con lealtà sportiva, in osservanza dei principi di terzietà, imparzialità ed indipendenza di giudizio, nonché a comportarsi in ogni rapporto comunque riferibile alla attività sportiva, con trasparenza, correttezza e probità» (comma 1), e averli richiamati all’obbligo «di osservare lo Statuto e le altre norme della FIGC, nonché ogni altra direttiva e disposizione emanata dagli organi federali» (comma 2), al terzo comma, lettere prima menzionate, così testualmente dispone: «Gli arbitri, in ragione della peculiarità del loro ruolo, sono altresì obbligati: aሻ ad osservare il presente Regolamento, le norme secondarie ed ogni altra direttiva e disposizione emanata dai competenti organi associativi, nonché a rispettare il codice di etica e di comportamento; bሻ a mantenere tra loro rapporti verbali ed epistolari secondo i principi di colleganza e di rispetto dei ruoli istituzionali ricoperti; cሻ ad improntare il loro comportamento, anche estraneo allo svolgimento della attività sportiva nei rapporti con colleghi e terzi, rispettoso dei principi di lealtà, trasparenza, rettitudine, della comune morale a difesa della credibilità ed immagine dell’AIA e del loro ruolo arbitrale; dሻ a non adire qualsiasi via legale nei confronti di altri tesserati FIGC e associati per fatti inerenti e comunque connessi con l’attività tecnica sportiva e la vita associativa, senza averne fatto preventiva richiesta scritta al Presidente dell’AIA e senza aver poi ottenuto dal Presidente FIGC la relativa autorizzazione scritta a procedervi nei confronti di altri tesserati e direttamente dal Presidente AIA nei confronti di altri associati, salvo dopo il decorso di 60 giorni dalla richiesta in assenza di risposta; eሻ ad accettare, in ragione della loro appartenenza all’ordinamento settoriale sportivo e dei vincoli assunti con la costituzione del rapporto associativo, rinunciando ad adire qualsiasi Autorità Giudiziaria, la piena e definitiva efficacia di qualsiasi provvedimento adottato dalla FIGC o dall’AIA, dai suoi Organi o soggetti delegati nelle materie comunque riconducibili allo svolgimento dell’attività federale, nonché nelle relative vertenze di carattere tecnico, disciplinare ed economico; fሻ a collaborare fattivamente e lealmente con gli Organi disciplinari, nonché ad accettare il principio dell’assoluta insindacabilità delle decisioni di natura tecnica; gሻ a compilare con assoluta veridicità la propria scheda anagrafica personale tenuta dal Presidente di Sezione ed a segnalare immediatamente eventuali variazioni, compresi cambi di residenza e/o domicilio; hሻ ad assolvere con tempestività e con la massima fedeltà al potere referendario ed alle eventuali richieste di integrazione; […]». Orbene, nel caso di specie vengono in rilievo non già (rectius: non solo) mere violazioni delle predette prescrizioni, nel senso che non ci trova di fronte a contestazioni di ordine tecnico-disciplinare attinenti alla funzione arbitrale, ma si è (quantomeno, anche) in presenza di violazioni comportamentali rilevanti ex art. 1 (ora 1 bis) C.G.S., norma, questa, posta infatti alla base della contestazione mossa dalla Procura Federale. Si aggiunga, poi, in ogni caso, che la condotta contestata all’arbitro Stefano Amelia ha avuto indiscutibile influenza su terzi soggetti (calciatore Mirko Strabioli) e società della FIGC (Real Casilina). Per l’effetto, alla luce del combinato disposto delle norme di cui agli artt. 3, comma 2, e 40 Regolamento A.I.A. e delle norme di cui agli artt. 1 bis e 30, comma 3, C.G.S., la fattispecie dedotta in giudizio rimane, comunque, assoggettata agli Organi di giustizia della FIGC. Di conseguenza, per quanto occorra, non può che escludersi, per i fatti contestati, la sussistenza della giurisdizione esclusiva domestica dell’AIA. Ritenuta, pertanto, infondata e, dunque, disattesa la preliminare eccezione di incompetenza a decidere in capo agli organi della giustizia sportiva presso la FIGC, occorre passare ad esaminare, sulla base dell’ordine logico di cui sopra si diceva, la seconda eccezione svolta dal reclamante in ordine alla lamentata violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa, per difetto di notifica degli atti del procedimento. Tale eccezione appare fondata. Dall’esame degli atti acquisiti al fascicolo del procedimento emerge prova della notificazione dell’atto di deferimento effettuata, a mani del sig. Stefano Amelia, con raccomandata ricevuta in data 6 agosto 2014, seppur indirizzata in Latina, via Paisiello, n. 30, laddove, invece, il ricorrente afferma non risiedere. Analoga prova, tuttavia, non può ritenersi raggiunta in ordine alla notificazione dell’avviso relativo al procedimento innanzi al Tribunale Federale del Lazio. In quest’ottica, infatti, a prescindere da ogni questione (non decisiva ai fini della definizione del presente giudizio) in merito alla efficacia probatoria della ricevuta scaricata dal terminale di Poste italiane circa lo stato della lettera ed al valore giuridico della stessa ai fini della notificazione, non può che prendersi atto del fatto che, dall’esame degli atti acquisiti al fascicolo del procedimento, non vi è dimostrazione alcuna che la convocazione prevista dall’art. 30, comma 10, CGS, da effettuarsi a cura del Tribunale Federale, sia stata ritualmente notificata. Non è, infatti, a tal fine sufficiente il fatto che il predetto medesimo Tribunale abbia ritenuto «acquisita la prova che la raccomandata è in giacenza presso l’ufficio postale di competenza», non risultando in atti che la stessa sia stata, comunque, effettivamente ricevuta dal deferito o quantomeno correttamente inviata in Latina, via Ascianghi n. 23, ove l’interessato ha effettivamente documentato di risiedere, come attestato dalla certificazione dell’Ufficio Anagrafe del Comune di Latina e confermato dallo stesso presidente della sezione AIA di Latina a seguito consultazione della scheda anagrafica personale del sig. Stefano Amelia. Certo, residua qualche perplessità, specie in considerazione del fatto che, come prima detto, altra precedente comunicazione inviata al sig. Stefano Amelia all’indirizzo di via Paisiello n. 30 è stata dallo stesso personalmente ricevuta. Ma ritiene questo Collegio, anche alla luce della rinnovata attenzione riservata, in sede di riforma, dal legislatore sportivo e da quello federale ai temi del contraddittorio e della garanzia del diritto di difesa, che il solo fumus sull’esito positivo della notificazione non possa ritenersi sufficiente ad affermare il buon esito della stessa, specie a fronte del rischio di confiscare ingiustamente un grado di giudizio al soggetto deferito. Per queste ragioni, visto l’art. 37, comma 4, ult. periodo, CGS, che dispone che la Corte federale di appello, «se rileva la violazione delle norme sul contraddittorio annulla la decisione impugnata e rinvia all’Organo che ha emesso la decisione, per l’esame del merito», questa Corte annulla la decisione del Tribunale federale presso il Comitato Regionale Lazio della LND impugnata dal sig. Stefano Amelia, pubblicata sul relativo Com. Uff. n. 83 del 7.11.2014, e, per l’effetto, rinvia per l’esame del merito al predetto Tribunale federale. Per questi motivi la C.F.A., in accoglimento del ricorso come sopra proposto dal sig. Amelia Stefano annulla la delibera impugnata. Rinvia al Tribunale Federale Territoriale c/o il Comitato Regionale Lazio per l’esame del merito, ai sensi dell’art. 37, comma 4 C.G.S.. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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