F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 038/CFA del 23 Marzo 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 062/CFA del 28 Maggio 2015 e su www.figc.it 1. RICORSO U.S. LECCE S.P.A. AVVERSO LA REIEZIONE DEL PROPRIO RECLAMO, TENDENTE AD OTTENERE LA CONDANNA DELLA SOCIETÀ SPEZIA CALCIO S.R.L.ALLA CORRESPONSIONE DELLA PERCENTUALE DI COMPETENZA IN ORDINE ALLA RIPARTIZIONE DEGLI INCASSI DA STADIO, SEGUITO GARA TIM CUP, SPEZIA/LECCE DEL 16.8.2015 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Com. Uff. n.9/T.F.N. – Sez. Vertenze Economiche del 23.1.2015)
F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO - 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 038/CFA del 23 Marzo 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 062/CFA del 28 Maggio 2015 e su www.figc.it
1. RICORSO U.S. LECCE S.P.A. AVVERSO LA REIEZIONE DEL PROPRIO RECLAMO, TENDENTE AD OTTENERE LA CONDANNA DELLA SOCIETÀ SPEZIA CALCIO S.R.L.ALLA CORRESPONSIONE DELLA PERCENTUALE DI COMPETENZA IN ORDINE ALLA RIPARTIZIONE DEGLI INCASSI DA STADIO, SEGUITO GARA TIM CUP, SPEZIA/LECCE DEL 16.8.2015 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale - Com. Uff. n.9/T.F.N. – Sez. Vertenze Economiche del 23.1.2015)
Con decisione del 23.1.2015 il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, respingeva il reclamo proposto in data 15.10.2014, dalla Società U.S. Lecce S.p.A., volto ad ottenere dalla Società Spezia Calcio S.r.l., oltre a quanto già percepito quale quota di partecipazione sull’incasso realizzato dalla vendita dei biglietti per la gara di TIM CUP Spezia-Lecce del 16.8.2014, anche la percentuale del 50% sul rateo degli abbonati che hanno assistito alla gara. Avverso tale decisione proponeva appello dinanzi a questa Corte l’U.S. Lecce S.p.A. chiedendo l’accoglimento delle seguenti conclusioni: “Tutto quanto sopra premesso e argomentato l’U.S. Lecce, conclude affinché l’Ecc.ma Corte di Giustizia Federale Voglia, per i motivi esposti in narrativa, in riforma della decisione del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche di cui al Com. Uff. n. 9 del 23 gennaio 2015, accogliere il reclamo della scrivente e, per l’effetto: - riconoscere il diritto della scrivente alla percentuale gara, nella misura indicata dal Com. Uff. n. 247 del 4.6.2012, sul rateo degli abbonati che hanno assistito all’incontro Spezia/Lecce del 16.8.2014 valida per il secondo turno della TIM CUP; - condannare, in via principale, lo Spezia Calcio Srl al pagamento in favore dell’U.S. Lecce S.p.A. della somma risultante dall’applicazione della percentuale del 50% al corrispondente rateo abbonati; - condannare, in subordine, lo Spezia Calcio Srl alla somma risultante dall’applicazione della percentuale del 50% sul prezzo dei settori occupati dagli spettatori/abbonati erroneamente non conteggiati.” La società ricorrente in sostanza sosteneva che l’ingresso degli abbonati alla gara di TIM CUP Spezia vs. Lecce del 16.8.2014, non poteva essere considerato a titolo gratuito poiché, per gli ingressi gratuiti la normativa fiscale richiede l’emissione di titoli ad hoc per ciascun beneficiario destinatario. 2 Conseguentemente, chiedeva l’applicazione della percentuale stabilita dal Regolamento TIM CUP sugli incassi derivanti da tutti gli spettatori che, con l’acquisto del biglietto della gara o dell’abbonamento comprensivo della partita de qua, avevano comunque assistito alla gara per cui è causa. Di diverso avviso era invece la Spezia Calcio s.r.l. che, costituitasi regolarmente in giudizio, chiedeva la reiezione delle domande proposte dall’U.S. lecce S.p.A. perché infondate, sia in fatto sia in diritto. Detta società ribadiva ed ha ribadito, anche in questa sede, la correttezza del proprio comportamento operato riguardo al criterio di calcolo applicato in seguito alla gara Spezia vs. Lecce forte anche del contenuto della “nota esplicativa” resa dalla Lega Nazionale Professionisti Serie A, in data 28.11.2014, in merito all’applicazione dell’art. 11 del Regolamento Tim Cup, che esclude dalla ripartizione degli incassi tutte le gratuità, ivi comprese quelle derivanti dagli abbonamenti alle gare di Campionato. Alla riunione del 23 marzo 2015 questo Collegio, ascoltato il difensore della società Spezia Calcio S.r.l., assente la parte appellante per un legittimo impedimento, tratteneva la causa in decisione. La Corte Federale di Appello, letti gli scritti difensivi delle parti ed esaminati gli atti ufficiali e i documenti prodotti dalle società, ritiene di non accogliere il ricorso in ragione dei motivi che seguono. Come ha correttamente statuito il Giudice di prime cure la liquidazione operata dalla Spezia Calcio S.r.l. riguardo all’incasso derivante dalla vendita dei biglietti della gara di TIM Cup Spezia vs. Lecce del 16.08.2014, per la quale non è stato preso in considerazione il rateo degli abbonati che hanno assistito all’incontro, deve considerarsi in linea con quanto stabilito dal Regolamento della manifestazione così come disciplinato dalla Lega Nazionale Professionisti Serie A. E’ agli atti di causa la “nota esplicativa”, datata 28 novembre 2014, inviata dalla Lega Nazionale Professionisti Serie A al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, che così recita: “La Lega Nazionale Professionisti Serie A, facendo seguito alla Vostra richiesta del 21 novembre 2014 precisa: • che l’unica documentazione esistente è il Regolamento TIM Cup; • che l’art. 11 del predetto Regolamento prevede che “L’incasso lordo delle gare della Competizione, ad eccezione della finale, dedotti gli oneri fiscali e le spese di affitto del campo e di organizzazione forfettariamente liquidate nel 10% dell’incasso netto, è suddiviso al 50% fra le due società in gara. L’incasso lordo della finale della Competizione, dedotti gli oneri fiscali e le spese di affitto del campo e di organizzazione forfettariamente liquidate nel 10% dell’incasso netto, è suddiviso come segue: 45% a ciascuna delle due società; 10% all’Organizzatrice della Competizione”; che il suddetto art. 11 Regolamento TIM Cup è stato sempre applicato nel senso che sono escluse tutte le gratuità, ivi comprese quelle concesse ai propri abbonati per le gare di Campionato che è competizione distinta e separata dal torneo di coppa; che tale applicazione della norma regolamentare è quella costantemente applicata dai club nei casi analoghi a quello da Voi posto a presupposto del quesito.” Ne consegue che la quota da ripartire tra le due società, al netto degli oneri fiscali e delle spese di organizzazione forfettariamente determinate, deve necessariamente scaturire dall’incasso effettivamente realizzato dalla vendita dei biglietti con esclusione degli spettatori non paganti e, quindi, nel nostro caso anche della quota abbonati che, come detto, in forza dell’abbonamento al Campionato fruivano dell’ingresso gratuito alla gara di Tim Cup del 16.8.2014.. E’ circostanza provata in giudizio che nell’abbonamento alla Stagione Sportiva 2014/2015 la Spezia Calcio s.r.l. aveva incluso, oltre alla t-shirt dedicata, in omaggio, anche il titolo d’accesso gratuito al secondo turno della TIM Cup e alle gare del Campionato Primavera. E’ altrettanto provato che il prezzo dei suddetti abbonamenti è rimasto invariato rispetto alla stagione sportiva precedente, che prevedeva l’accesso a n. 21 gare del Campionato di Serie B. 3 Ne consegue che la Spezia Calcio s.r.l. non ha venduto ai propri abbonati l’evento per cui è causa ma ha consentito ai medesimi l’ingresso allo stadio a titolo gratuito senza incassare somma alcuna. Irrilevante ai fini della decisione del presente giudizio e comunque tardiva e inammissibile la richiesta di ordine di esibizione documentale formulata dalla difesa dell’U.S. Lecce S.p.A. riguardante la copia del modello C1 relativo all’evento e del modello C2 relativo al riepilogo mensile degli abbonamenti per il mese di Agosto 2014, trasmessi dalla Spezia Calcio S.r.l. alla Siae. Quel che ha rilevanza nel caso di specie è il fatto che la Spezia Calcio S.r.l. ha concesso gratuitamente l’ingresso all’evento ai propri abbonati senza percepire somma alcuna e di conseguenza la ripartizione da essa operata deve considerarsi corretta nel rispetto di quanto statuito dall’art. 11 del Regolamento TIM Cup emanato dalla Lega Nazionale Professionisti Serie A (cfr. nota esplicativa in atti del 28.11.2014). Per questi motivi la C.F.A., respinge il ricorso come sopra proposto dall’U.S. Lecce S.p.A. di Lecce. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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