COMITATO REGIONALE VENETO – Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 95 DEL 04.06.2015 Delibere del Tribunale Federale Territoriale Deferimento della Procura Federale nei confronti dei seguenti soggetti : Sig. Petruzzi Diego Giocatore ASD S.Giuseppe Aurora Sig. Chinellato Gianfranco Dirigente accompagnatore ASD S.Giuseppe Aurora Società A.S.D. S.Giuseppe Aurora

COMITATO REGIONALE VENETO - Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 95 DEL 04.06.2015 Delibere del Tribunale Federale Territoriale Deferimento della Procura Federale nei confronti dei seguenti soggetti : Sig. Petruzzi Diego Giocatore ASD S.Giuseppe Aurora Sig. Chinellato Gianfranco Dirigente accompagnatore ASD S.Giuseppe Aurora Società A.S.D. S.Giuseppe Aurora Con riferimento alle incolpazioni di cui agli atti di deferimento della Procura Federale adottato nell’ambito del Procedimento n. 439 della stagione 2014/15, trasmesso in data 9/4/2015 avente per oggetto la seguente condotta dei soggetti deferiti : -Sig. PETRUZZI Diego, calciatore ASD S.Giuseppe Aurora : violazione dell’art. 1bis, comma 1 CGS e art. 10,comma 2 CGS per aver preso parte a n. 4 gare del Campionato di 3^ Categoria 2014/15 senza averne titolo; -Sig. CHINELLATO Gianfranco Dirigente accompagnatore S.Giuseppe Aurora per violazione dell’art. 1bis, comma 1 CGS e art. 10,comma 2 CGS per aver sottoscritto la distinta di n. 4 gare del Campionato di 3^ Categoria 2014/15 dove dichiarava la regolarità della posizione dei giocatori partecipanti, nonostante il giocatore Petruzzi Diego non ne avesse titolo perché non ancora tesserato; -Società A.S.D. S.GIUSEPPE AURORA : per responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4,comma 2 CGS e art. 1bis,comma 5 dello stesso CGS. Vista l’istanza presentata dal Sig. PREVITERA Sergio (Presidente S.Giuseppe Aurora) nell’interesse del giocatore Sig. PETRUZZI Diego, del Dirigente accompagnatore Sig. CHINELLATO Gianfranco e della Società ASD S.GIUSEPPE AURORA che hanno chiesto l’applicazione della sanzione ai sensi dell’art. 23 C.G.S.; Ritenuto che la Procura Federale ha prestato il proprio consenso alla richiesta di applicazione della sanzione concordata con le parti interessate; Ritenuto che il Procuratore Generale dello Sport, decorsi i 10 giorni previsti dall’art. 23, comma 2 del CGS non ha formulato osservazioni in merito alla qualificazione dei fatti e alla congruità delle sanzioni proposte P.Q.M. Il Tribunale Federale Territoriale rende noto gli accordi come segue : -a carico del Sig. PETRUZZI Diego : 2 giornate di squalifica da scontarsi nel Campionato di competenza 2015/16 -a carico del Sig. CHINELLATO Gianfranco: inibizione per n. 40 giorni -a carico della Società: S.GIUSEPPE AURORA: 2 punti di penalizzazione da scontarsi nel Campionato di 3^ Categoria 2015/16; ammenda di € 200,00 Si precisa che i su indicati provvedimenti hanno decorrenza dalla data di pubblicazione del presente Comunicato.
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