F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 057/TFN del 05 Giugno 2015 (186) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: KEVIN CHRISTOPHER FIORANELLI (Agente di calciatori con licenza rilasciata dalla Federazione Svizzera), OGENYI EDDY ONAZI (Calciatore tesserato attualmente per la Società SS Lazio Spa), ARMANDO ANTONIO CALVERI (Segretario della Società SS Lazio Spa), IGLI TARE (Direttore Sportivo della Società SS Lazio Spa), Società SS LAZIO Spa – (nota n. 9642/1199 pf12-13/SP/gb del 28.4.2015).
F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 057/TFN del 05 Giugno 2015
(186) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: KEVIN CHRISTOPHER FIORANELLI (Agente di calciatori con licenza rilasciata dalla Federazione Svizzera), OGENYI EDDY ONAZI (Calciatore tesserato attualmente per la Società SS Lazio Spa), ARMANDO ANTONIO CALVERI (Segretario della Società SS Lazio Spa), IGLI TARE (Direttore Sportivo della Società SS Lazio Spa), Società SS LAZIO Spa - (nota n. 9642/1199 pf12-13/SP/gb del 28.4.2015).
Il deferimento Con provvedimento n. 9642/1199pf12-13/SP/gb del 28 aprile 2015, il Procuratore Federale ha deferito innanzi a questo Tribunale Federale Nazionale - Sez. Disciplinare: 1. il Sig. Fioranelli Kevin Christopher, agente di calciatori con Licenza rilasciata dalla Federazione Svizzera; 2. il calciatore Onazi Ogenyi Eddy, calciatore attualmente tesserato con la Società SS Lazio Spa; 3. il Sig. Calveri Armando Antonio, segretario della Società SS Lazio Spa; 4. il Sig. Tare Igli, Direttore Sportivo della Società SS Lazio Spa; 5. la Società SS Lazio Spa; per rispondere - il Sig. Fioranelli Kevin Christopher, della violazione di cui all’art. 1 bis, comma 1 del CGS (all’epoca 1, comma 1 CGS), in relazione a quanto previsto dall’art. 19, comma 1, lettera a) del Regolamento Agenti vigente dall’8.4.2010 al 31 marzo 2015, per aver svolto di fatto attività di assistenza e consulenza in favore del calciatore Onazi, in occasione della stipula del rinnovo contrattuale con la Società SS Lazio Spa, avvenuto in data 7.11.2012, nonostante fosse vigente il mandato conferito dal detto calciatore all’agente Giusti, come dettagliatamente esposto nella parte motiva; - della violazione dell’art. 1 bis, comma 1 del CGS (all’epoca 1, comma 1 CGS), in relazione con l’art. 20, commi 6 e 9 del Regolamento Agenti vigente dall’8.4.2010 al 31 marzo 2015, per aver curato gli interessi del calciatore Onazi e intrapreso trattative con la Società SS Lazio Spa finalizzate al rinnovo del contratto del detto calciatore del 7.11.2012, nonostante il fratello Jesse Fioranelli ricoprisse un incarico tecnico-sportivo con la medesima Società, con ciò determinando una situazione di conflitto d’interessi, come dettagliatamente esposto nella parte motiva; - della violazione di cui all’art. 1, comma 1 del CGS, in relazione con l’art. 16, comma 1 del Regolamento Agenti vigente dall’8.4.2010 al 31 marzo 2015, per aver prestato opera di assistenza in favore della Società SS Lazio Spa finalizzata alla stipula del contratto con il calciatore Onazi del 18.04.2011, senza depositare alcun mandato scritto rilasciatogli dalla Società Lazio presso la Commissione Agenti, come dettagliatamente esposto nella parte motiva. - Il Sig. Onazi Ogenyi Eddy, della violazione di cui all’art. 1 bis, comma 1 del CGS (all’epoca 1, comma 1 CGS), anche in relazione con l’art. 21, commi 1 e 3 del Regolamento Agenti vigente dall’8.4.2010 al 31 marzo 2015, per essersi avvalso dell’opera dell’agente Kevin Fioranelli in occasione del rinnovo contrattuale con la Società Lazio del 7.11.2012, mentre era ancora in essere il mandato rilasciato in favore dell’agente Giusti, come dettagliatamente esposto nella parte motiva. - Il Sig. Calveri Armando Antonio, della violazione dell’art. 1 bis, comma 1 del CGS (all’epoca 1, comma 1 CGS), in relazione con l’art. 22, comma 2 del Regolamento Agenti vigente dall’8.4.2010 al 31 marzo 2015, per aver preso parte alla trattativa finalizzata alla stipulazione del rinnovo contrattuale del 7.11.2012 tra la Società Lazio e il calciatore Onazi, il quale, nella circostanza, era assistito indebitamente dall’agente Fioranelli, omettendo di accertare la vigenza del mandato conferito dal predetto calciatore all’agente Giusti. - Il Sig. Tare Igli, della violazione dell’art. 1 bis, comma 1 del CGS (all’epoca 1, comma 1 CGS), in relazione con l’art. 22, comma 2 del Regolamento Agenti vigente dall’8.4.2010 al 31 marzo 2015, per aver omesso di effettuare i necessari controlli volti ad accertare che l’agente Fioranelli fosse fornito di regolare mandato rilasciato dal calciatore Onazi, in occasione della trattativa avente ad oggetto il rinnovo contrattuale tra il predetto calciatore e la Società Lazio, avvenuto il 7.11.2012; - della violazione dell’art. 1 bis, comma 1 del CGS (all’epoca 1, comma 1 CGS), in relazione con l’art. 16, comma 1 del Regolamento Agenti vigente dall’8.4.2010 al 31 marzo 2015, per essersi avvalso dell’opera dell’agente Fioranelli ed aver trattato con il medesimo in occasione della stipulazione del contratto del calciatore Onazi del 18.04.2011, senza che fosse depositato presso la Commissione Agenti regolare mandato da parte della Società Lazio in favore del predetto agente, come dettagliatamente esposto nella parte motiva. - La Società SS Lazio Spa, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del CGS per le condotte ascritte ai propri tesserati. Il dibattimento Al dibattimento, sono comparsi il rappresentante della Procura Federale ed i difensori delle parti deferite. In particolare, la difesa del Fioranelli, rileva, in via preliminare, il difetto di giurisdizione dell’adito organo di giustizia federale, a suo dire sprovvisto della potestas iudicandi. Sul punto, la Procura si rimette al giudizio del TFN. Il Collegio, ritenuta la necessità di analizzare in via preventiva la evidenziata eccezione, si ritira in camera di consiglio ed adotta la seguente ordinanza: “Quanto al lamentato difetto di giurisdizione di questo TFN, sul punto viene in soccorso il pronunciamento della Corte di Giustizia Federale – V Sezione, che ha affrontato una questione avente la stessa natura (cfr. Com. Uff. n. 012/CGF del 20.7.2012), connessa proprio con la presenza, tra i deferiti di un agente appartenente ad una federazione estera. Puntuale l’excursus normativo nella fattispecie operato dalla CGF, secondo il cui giudizio, ampiamente condivisibile, l’agente dei calciatori quale rappresentante, e non anche parte contrattuale, deve essere ritenuto nulla di più che “un alter ego di una delle parti contrattuali, che agisce in suo nome e per conto – art. 1703 cc”. Lì dove, per parte contrattuale, sul piano sostanziale, deve intendersi unicamente la Società o il calciatore coinvolti nella transazione (“conclusione…rinnovo del contratto...trasferimento di un calciatore fra una Società e l’altra”). Transazione, qualificabile nazionale se conclusa “dalle parti contrattuali che appartengono tutte alla medesima federazione”, internazionale se conclusa “da contraenti appartenenti a federazioni diverse”. Ecco che nel primo caso, indipendentemente dal fatto che nella vicenda possa avere avuto un ruolo un agente, quale il Fioranelli, titolare di licenza rilasciata all’estero, dovrà affermarsi “la giurisdizione degli organi di giustizia domestica della F.I.G.C.. Giurisdizione in capo a questo Collegio, supportata anche dall’art. 33, comma 1 del Regolamento F.I.F.A., che nell’indicare le sanzioni in danno degli agenti dei calciatori, al successivo comma 3 precisa che limitatamente alla sospensione e revoca della licenza, da ciò arguendo che con riferimento alle altre sanzioni, quali la censura, la deplorazione, la sanzione pecuniaria, nella ipotesi di transazione nazionale e “a prescindere dalla federazione di appartenenza dell’agente”, la competenza a giudicare resta ancorata dinanzi al Giudice della federazione di appartenenza delle parti contrattuali. Pertanto, nel caso che ci occupa, trattandosi di rapporto intercorrente tra parti contrattuali (Società e calciatore, e non anche l’agente che, come prima evidenziato, riveste la figura del rappresentante della parte appartenenti alla federazione italiana, la competenza resta legittimamente radicata dinanzi a questo Tribunale Federale Nazionale. P.Q.M. Respinge l’eccezione e dispone procedersi oltre. A questo punto il Procuratore, illustrato il deferimento e richiesto il rigetto delle ulteriori avverse eccezioni, conclude per la dichiarazione di responsabilità dei deferiti, quindi per l’irrogazione in danno degli stessi delle seguenti sanzioni: - per Kevin Christopher Fioranelli, la sospensione della licenza per mesi 2 (due) oltre al divieto di svolgere qualsiasi attività nell’ambito dell’Ordinamento federale per mesi 2 (due) e l’ammenda di e 15.000,00 (€ quindicimila/00); - per Ogenyi Eddy Onazi, la squalifica per 3 (tre) gare oltre alla ammenda di € 10.000,00 (€ diecimila/00); - per Armando Antonio Calveri, l’inibizione di mesi 2 (due); - per Igli Tare, l’inibizione di mesi 2 (due) oltre all’ammenda di € 10.000,00 (€ diecimila/00); - per la Società SS Lazio Spa, l’ammenda di € 30.000,00 (€ trentamila/00). Per contro, le difese dei deferiti, previa segnalazione al Collegio dell’avvenuto superamento dei termini previsti per la pronuncia della decisione di primo grado (gg. 90 dalla data di esercizio dell’azione disciplinare), concludono, ai sensi dell’art. 34 bis CGS, per la dichiarazione di estinzione del procedimento. In più, la difesa del Fioranelli contesta anche l’ordinanza adottata in punto di giurisdizione, lamentando, nella specie, l’inversione di rotta del Tribunale Federale rispetto ai precedenti pronunciamenti afferenti casi analoghi (uno su tutti il procedimento che aveva interessato il padre dell’odierno deferito, conclusosi, a dire della difesa, con l’accoglimento della eccezione relativa al difetto di giurisdizione). Nel merito, tutti i deferiti si riportano alle rispettive memorie e concludono per il rigetto degli addebiti ed il conseguente proscioglimento. Terminata la discussione, dichiarato chiuso il dibattimento, il TFN si riserva di provvedere. Orbene, il Tribunale Federale, nel confermare l’ordinanza di rigetto relativa all’eccepito difetto di giurisdizione, precisa che sul punto i precedenti richiamati dalla difesa del Fioranelli (comunicati ufficiali nn. 73/CDN del 19.03.2012, 90/CDN del 26.04.2012 e 95/CDN del 14.05.2012) risultano, per certi aspetti, superati dal Com. Uff. n. 012/CGF del 20.07.2012, contenente il testo integrale della delibera da cui l’odierno Collegio ha estratto il principio in virtù del quale ha ritenuto di affermare la propria giurisdizione. Quanto al C.U. n. 100/CDN del 12.06.2013, ricordato con particolare slancio dalla difesa del deferito Fioranelli, occorre far presente che il pronunciamento richiamato, così come gli altri che lo hanno preceduto, non afferma alcun principio in tema di giurisdizione se non quello di rimettere la decisione dinanzi alla Commissione disciplinare della Federazione Internazionale, affinché decida quale sia l’organo di giustizia competente ad espletare la procedura ed adottare le conseguenti delibere. Pertanto, con riferimento ai casi evidenziati, contrariamente a quanto sostenuto dalla parte, non è stata adottata alcuna decisione in merito alla giurisdizione degli Organi disciplinari nazionali. Ed allora, in mancanza di decisioni da parte della F.I.F.A., l’odierno Collegio, anche in discontinuità con i menzionati precedenti - si ribadisce, dal contenuto assolutamente interlocutorio, data la natura controversa della questione trattata -, ritiene, riguardo al presente procedimento, e sulla scorta del principio ripreso dalla ricordata delibera della Corte di Giustizia Federale, di affermare la propria giurisdizione. Risolta la preliminare questione, resta da analizzare la altrettanto assorbente eccezione difensiva concernente la estinzione del procedimento ex art. 34 bis CGS Orbene, il TFN, preso atto della delibera riportata dal Com. Uff. n. 044/CFA, con la quale le Sezioni Unite della Corte Federale d’Appello hanno statuito che il termine per il computo dei 90 giorni per la pronuncia della decisione di primo grado decorre dall’esercizio dell’azione disciplinare (ergo, dal deferimento), indipendentemente dal fatto che detto esercizio sia stato operato validamente, ritiene, nella fattispecie, che nonostante il susseguirsi dei formali atti di contestazione - datati rispettivamente 10.09.2014, 24.02.2015, 28.04.2015 -, il dies a quo comunque decorre dal primo deferimento (ancorché invalido), dato che già con esso, a prescindere dalla sua validità, si è esercitata per la prima volta l’azione disciplinare (deferimento, tra l’altro, recante lo stesso numero di protocollo degli altri due, a conferma proprio della inscindibilità dei deferimenti stessi). P.Q.M. Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, in via preliminare e del tutto assorbente, dichiara la estinzione del procedimento disciplinare de quo.
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