F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 057/CSA del 22 Gennaio 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 119/CSA del 05 Giugno 2015 e su www.figc.it 6. RICORSO DELL’A.C. PISA 1909 S.S.AR.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 2.000,00 SEGUITO GARA PISA/FORLÌ DEL 6.1.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 106/DIV del 7.1.2015)
F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 057/CSA del 22 Gennaio 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 119/CSA del 05 Giugno 2015 e su www.figc.it
6. RICORSO DELL’A.C. PISA 1909 S.S.AR.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 2.000,00 SEGUITO GARA PISA/FORLÌ DEL 6.1.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 106/DIV del 7.1.2015)
Con ricorso dell’8.1.2015 la A.C. Pisa 1909 S.r.l. (d’ora in avanti Pisa) ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico (di cui al Com. Uff. n. 106/DIV del 7.1.2015) con la quale veniva irrogata la sanzione pecuniaria di €. 2.000,00 in relazione al comportamento di un gruppo di sostenitori che, nel corso della gara del Girone B svoltasi il 6.1.2015 contro la squadra del Forlì, avevano introdotto e fatto esplodere nel proprio settore alcuni petardi (senza conseguenze) ed avevano altresì intonato cori offensivi e provocatori nei confronti della tifoseria di altre squadre toscane. A sostegno dell’impugnazione, con la quale si richiedeva una riduzione della sanzione nella misura ritenuta di giustizia, il Pisa deduceva sostanzialmente come unico motivo la circostanza che i cori intonati della tifoseria, per un verso, non erano diretti contro la squadra avversaria bensì esclusivamente rivolti alle squadre (ed alla relativa tifoseria) della stessa regione di appartenenza (in particolare alle formazioni di Livorno e Lucca) e, per altro verso, non esprimevano alcun intento discriminatorio, dovendosi il loro “tenore” ricondurre ad un ormai consolidato (per quanto deprecabile) atteggiamento di esasperato, ma consueto, campanilismo che contraddistingue i rapporti tra tifosi di alcune formazioni toscane. Considerato, pertanto, che l’assenza di carattere discriminatorio era stata riconosciuta dallo stesso Giudice Sportivo, il quale aveva irrogato la sanzione solo in relazione al loro carattere offensivo e provocatorio, e considerato altresì che non si trattava di condotta posta in essere da tesserati bensì esclusivamente da sostenitori, con conseguente responsabilità solo “oggettiva” della squadra, la reclamante insisteva per una riduzione congrua della sanzione. Il reclamo merita accoglimento, sia pure parziale. Osserva la Corte, al riguardo, che il Giudice Sportivo ha irrogato la sanzione con riferimento a due distinti comportamenti tenuti dal gruppo di sostenitori e più precisamente: a) l’introduzione e l’esplosione di petardi durante la gara; b) l’intonazione di cori offensivi rivolti non già all’avversario (la squadra del Forlì) bensì ad altre squadre della stessa regione, tradizionalmente rivali. Nel valutare la sanzione non può dunque prescindersi dal fatto che essa trova giustificazione in due distinti comportamenti, ben identificati nella decisione del Giudice, uno solo dei quali ha rappresentato oggetto di doglianza da parte del Pisa (ossia l’intonazione dei cori). Non vi è dubbio, pertanto, che per uno dei due comportamenti la sanzione non è neppure oggetto di contestazione. Per ciò che concerne i cori, pur dovendosi riconoscere il tono oggettivamente offensivo (sia pure nei confronti di quadre e tifoserie non coinvolte nella gara) può invece considerarsi equa una riduzione della sanzione, tenuto conto, per un verso, della loro riconducibilità a forme di campanilismo (comunque esasperato e sempre deprecabile in relazione ai valori che ispirano la competizione sportiva) e, per altro verso, al fatto che essa investe la squadra a titolo di responsabilità oggettiva. Per questi motivi la C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società A.C. Pisa 1909 S.S.AR.L. di Pisa riduce l’ammenda ad € 1.200,00. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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