F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 058/TFN del 08 Giugno 2015 (185) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MAURO MOI (Presidente della Società AS Calcio a 5 Sinnai), ANNA PIRAS (già calciatrice della Società AS Calcio a 5 Sinnai, attualmente tesserata per la Società ASD Città di Sora a rl), Società AS CALCIO A 5 SINNAI – (nota n. 9667/251 pf14-15 GT/dl del 28.4.2015).
F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 058/TFN del 08 Giugno 2015
(185) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MAURO MOI (Presidente della Società AS Calcio a 5 Sinnai), ANNA PIRAS (già calciatrice della Società AS Calcio a 5 Sinnai, attualmente tesserata per la Società ASD Città di Sora a rl), Società AS CALCIO A 5 SINNAI - (nota n. 9667/251 pf14-15 GT/dl del 28.4.2015).
Il deferimento Con provvedimento del 28 aprile 2015, il Procuratore federale deferiva a questo Tribunale federale nazionale sez. disciplinare: - Il Signor Mauro Moi Presidente della Società AS Calcio a 5 Sinnai, per rispondere della violazione di cui ai seguenti articoli: art. 1, comma 1, del CGS vigente all’epoca dei fatti (oggi trasfuso nel corrispondente art. 1 bis, comma 1 del nuovo CGS); art. 3 comma 1 e art. 8 commi 6 e 11 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all’art. 94 ter, comma 2 delle NOIF e all’art. 43 comma 2 del regolamento della LND, per non aver redatto l’accordo economico con la calciatrice Anna Piras sull’apposito modulo, per non aver provveduto al relativo deposito dello stesso e per non aver segnalato tali violazioni alla Procura federale per i provvedimenti di competenza. - La Signora Anna Piras calciatrice all’epoca dei fatti tesserata per la Società AS Calcio a 5 Sinnai, con riferimento alla violazione dell’art. 1 comma 1 del CGS vigente all’epoca dei fatti (oggi trasfuso nel corrispondente art. 1 bis, comma 1 del nuovo CGS), dell’art. 3 comma 1 e dell’art. 8 comma 11 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione agli art. 94 ter, comma 2 delle NOIF e dell’art. 43 comma 2 del Regolamento della LND, per non aver redatto l’accordo economico sottoscritto in data 30.08.2012 con la Società AS Calcio a 5 Sinnai sull’apposito modulo, per non aver provveduto al relativo deposito e per non aver segnalato tali violazioni alla Procura federale per i provvedimenti di competenza. - la Società AS Calcio a 5 Sinnai, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 4 commi 1 e 2 del CGS, per responsabilità diretta ed oggettiva in relazione alle sopra condotte poste in essere, rispettivamente, dal presidente Mauro Moi e dalla calciatrice Anna Piras. Le memorie difensive Nei termini assegnati nell’atto di comunicazione degli addebiti, i deferiti non presentavano alcuna memoria difensiva. Il dibattimento All’odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura federale, il quale ha richiesto l’applicazione delle seguenti sanzioni: nei confronti del Signor Mauro Moi mesi sei di inibizione; nei confronti della Signora Anna Piras 4 giornate di squalifica; nei confronti della Società AS Calcio a 5 Sinnai l’ammenda di euro 5.000,00. La decisione Il Tribunale federale nazionale sez. disciplinare, esaminati gli atti, rileva quanto segue: A seguito dell’emissione da parte del Segretario della F.I.G.C. della nota con cui si negava alla Signora Anna Piras, sulla base della documentazione prodotta, l’autorizzazione ad adire le vie legali nei confronti della Società AS Calcio a 5 Sinnai, emergeva che il Signor Mauro Moi, all’epoca dei fatti ed attualmente Presidente della Società AS Calcio a 5 Sinnai ometteva di redigere sull’apposito modulo l’accordo economico con la calciatrice Anna Piras e non provvedeva al deposito dello stesso. Emergeva altresì che anche la Signora Piras non redigeva sull’apposito modulo, l’accordo economico intercorso con la Società AS Calcio a 5 Sinnai né provvedeva al suo deposito. Sul punto l’art. 94 ter comma 2 delle NOIF prevede che gli accordi tra calciatori e tesserati debbano essere depositati entro e non oltre il 15° giorno successivo alla loro sottoscrizione presso i Comitati e le Divisioni di competenza a cura della Società e con contestuale comunicazione al calciatore. Detta norma prevede altresì che qualora a detta incombenza non provveda la Società, il deposito può essere effettuato dal calciatore entro il 25° giorno successivo a quello in cui l’accordo stesso è stato sottoscritto. Nel caso di specie, né la Società AS Calcio a 5 Sinnai né la calciatrice Piras hanno adempiuto al prescritto deposito. La Società deferita ed il Signor Moi sono pertanto responsabili della violazione della suddetta norma. Proprio in relazione alla posizione della calciatrice, l’art. 94 tre comma 2 delle NOIF riconosce alla tesserata una facoltà e non prevede un vero e proprio obbligo. Per tali ragioni il Tribunale Federale Nazionale, ritiene che il mancato esercizio di tale facoltà da parte della Signora Piras, non costituisca un comportamento antiregolamentare. In relazione all’art. 43 comma 2 del Regolamento LND, che stabilisce che sono vietati e nulli ad ogni effetto e comportano la segnalazione delle parti contraenti alla Procura federale, gli accordi e le convenzioni scritte e verbali di carattere economico che siano in contrasto con le disposizioni federali, nel caso di specie, né la Società AS Calcio a 5 Sinnai né la calciatrice Piras hanno provveduto a redigere la convenzione sull’apposito modulo e ciò in contrasto anche con l’art. 8 comma 11 del CGS. Alla luce delle considerazioni sopra svolte, risulta comprovato ogni oltre ragionevole dubbio, il comportamento antiregolamentare posto in essere dai Signori Mauro Moi con altrettanto evidente violazione delle norme indicate in epigrafe e della Signora Anna Piras unicamente per la violazione dell’art. 8 comma 11 del CGS; di conseguenza, la Società AS Calcio a 5 Sinnai, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 4 commi 1 e 2 del CGS, deve rispondere per responsabilità diretta ed oggettiva, per le violazioni poste in essere dal presidente Mauro Moi e dalla calciatrice Anna Piras. P.Q.M. Il Tribunale federale nazionale sez. disciplinare, in accoglimento del deferimento proposto, infligge le seguenti sanzioni: nei confronti del Signor Mauro Moi 3 (tre) mesi di inibizione; nei confronti della Signora Anna Piras 1 (una) giornata di squalifica; nei confronti della Società AS Calcio a 5 Sinnai l’ammenda di € 1.500,00 (€ millecinquecento/00).
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