F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 062/TFN del 26 Giugno 2015 (196) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: NICOLA LAURENZA (all’epoca dei fatti Presidente della Società AS Varese 1910 Spa), Società AS VARESE 1910 Spa – (nota n. 10528/326 pf14-15 AM/SP/ma del 15.5.2015).
F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 062/TFN del 26 Giugno 2015
(196) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: NICOLA LAURENZA (all’epoca dei fatti Presidente della Società AS Varese 1910 Spa), Società AS VARESE 1910 Spa - (nota n. 10528/326 pf14-15 AM/SP/ma del 15.5.2015).
Il deferimento Con provvedimento del 15 maggio 2015, il Procuratore Federale deferiva a questo Tribunale Federale Nazionale Sez. Disciplinare: 1) Il Signor Nicola Laurenza, Presidente all’epoca dei fatti della Società AC Varese 1910 Srl, per rispondere della violazione di cui all’art. 1bis, comma 1 e dell’art. 8 comma 15, del CGS per aver disatteso l’obbligo di effettuare il pagamento della somma di € 99.000,00 in favore del calciatore Lignani Matteo, così come disposto dal Collegio Arbitrale LNP Serie B nel Lodo rubricato al n. 57/14/B/Calc del 10/7/2014. 2) La Società AC Varese 1910 Srl, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1 del C.G.S., per la condotta ascritta al suo Presidente all’epoca del fatti Signor Nicola Laurenza. Le memorie difensive Nei termini assegnati nell’atto di comunicazione degli addebiti, i deferiti presentavano memoria difensiva con la quale respingevano gli addebiti mossi. Essi, in particolare, eccepivano un vizio di notifica del lodo arbitrale che avrebbe inciso, a loro detta, sulla valutazione del mancato adempimentoIl dibattimento All’odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale ha insistito per l’applicazione delle seguenti sanzioni: nei confronti del Signor Nicola Laurenza l’inibizione per mesi 6 (sei), e l’ammenda di euro 6.000,00 (euro seimila/00); nei confronti della Società AC Varese 1910 Srl l’ammenda di euro 20.000,00 (euro ventimila/00). I motivi della decisione Il Tribunale Federale Nazionale Sez. Disciplinare, esaminati gli atti, rileva quanto segue: Dagli atti del procedimento è emerso che il calciatore Lignani (attualmente tesserato per la Società Perugia Calcio Srl), con lettera inviata alla Procura Federale in data 18/11/2014, denunciava il mancato adempimento da parte della Società AC Varese 1910 Srl del Lodo sopra detto con il quale il Collegio Arbitrale condannava la Società al pagamento, in favore del suddetto calciatore, della complessiva somma di € 99.000,00 a titolo di equo indennizzo ex art. 3.6 dell’Accordo Collettivo. La Società AC Varese 1910 Srl, non riconoscendo la validità del Lodo, proponeva reclamo presso la Corte di Appello di Milano avverso l’esecutorietà del Lodo medesimo, opponendosi altresì al pignoramento proposto dal calciatore Lignani nei confronti della Società per il recupero forzoso del credito. Il Presidente della Società AC Varese 1910 Srl, infine, dichiarava che la Società non intendeva ottemperare all’obbligo di pagamento imposto dal Lodo sino a che la decisione definitiva non fosse stata emessa. Entrambi i deferiti, nel contestare gli addebiti loro mossi dalla Procura Federale, in particolare eccepiscono che la notifica presso il difensore non sarebbe idonea a far decorrere il termine di cui all’articolo 8 comma 15 del CGS. Tale doglianza non può essere meritevole di accoglimento, in quanto l’articolo 8 comma 15 del CGS prevede un obbligo di pagamento entro il termine di 30 giorni delle somme poste a carico di società o tesserati dagli Organi della Giustizia Sportiva o da Collegi Arbitrali competenti. Detto termine deve essere inteso con riferimento alla conoscenza del provvedimento emesso dal Collegio Arbitrale. Nel caso de quo, i deferiti nel ricevere la comunicazione del lodo presso il domicilio eletto, e nell’opporsi alla procedura pignoratizia intrapresa dal creditore procedente, erano pertanto pienamente consapevoli del contenuto del lodo, del loro dovere di eseguirlo, e quindi tenute all’integrale rispetto del provvedimento emesso dal Collegio Arbitrale. Al contrario, a tutt’oggi i deferiti si rifiutano di adempiere al pagamento dell’importo dovuto, ben oltre il termine di 30 giorni previsto, e ciò è stato ribadito anche dal difensore dei deferiti in sede dibattimentale. Alla luce delle considerazioni sopra svolte, risulta comprovato il comportamento antiregolamentare posto in essere dal Signor Nicola Laurenza ai sensi dell’articolo 1 bis comma 1, e dell’art. 8 comma 15 del CGS, risultando di conseguenza acclarata la responsabilità diretta della Società AC Varese 1910 Srl, ai sensi dell’art. 4 comma 1 del C.G.S., per i fatti ascritti al Signor Nicola Laurenza suo Presidente all’epoca dei fatti. P.Q.M. Il Tribunale Federale Nazionale Sez. Disciplinare, in accoglimento del deferimento proposto, applica le seguenti sanzioni: nei confronti del Signor Nicola Laurenza l’inibizione per mesi 4 (quattro) e l’ammenda di euro 4.000,00 (euro quattromila/00); nei confronti della Società AC Varese 1910 Srl l’ammenda di euro 15.000,00 (euro quindicimila/00).
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