F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 003/TFN del 07 Luglio 2015 (52) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: LUIGI REPACE (Presidente p.t. del Comitato Regionale Umbria), CARLO EMILI, NALDINO FORTI, GIUSEPPE PALMERINI, ROBERTO LOMBRICI e MARIO CICIONI (Componenti p.t. del C.R. Umbria) – (nota n. 3671/896 pf12-13 SP/blp del 25.11.2014). (191) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: LUCIANO PACCAMONTI (all’epoca dei fatti componente p.t. del Comitato Regionale Umbria – (nota n. 10020/250 pf14-15 SP/gb del 6.5.2015).
F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 003/TFN del 07 Luglio 2015
(52) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: LUIGI REPACE (Presidente p.t. del Comitato Regionale Umbria), CARLO EMILI, NALDINO FORTI, GIUSEPPE PALMERINI, ROBERTO LOMBRICI e MARIO CICIONI (Componenti p.t. del C.R. Umbria) - (nota n. 3671/896 pf12-13 SP/blp del 25.11.2014). (191) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: LUCIANO PACCAMONTI (all’epoca dei fatti componente p.t. del Comitato Regionale Umbria - (nota n. 10020/250 pf14-15 SP/gb del 6.5.2015).
Il Procuratore Federale ha deferito al Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare Luigi Repace (Presidente pro tempore del Comitato Regionale Umbria), Carlo Emili, Naldino Forti, Giuseppe Palmerini, Roberto Lombrici e Mario Cicioni, questi ultimi cinque tutti componenti pro-tempore del Comitato Regionale dell’Umbria, per la violazione delle norme di comportamento di cui principi di lealtà, correttezza e probità da rispettare in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva, previsti dall’art. 1 bis del CGS, per aver concorso tra loro a formare e per aver sottoscritto due appendici ai verbali di riunione del Comitato Regionale Umbria (verbali n. 8 del 29/03/2008 e n. 9 del 29/04/2010, il solo Mario Cicioni limitatamente a quest’ultimo verbale) da ritenersi non veridici in quanto difformi per contenuto, modalità e tempo alla realtà effettiva che invece volevano diversamente attestare, con l’aggravante della finalità illecita e del clamore avuto dalla vicenda, comportante danno all’immagine della F.I.G.C.. Con decisione 16/3/2015 il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare ha dichiarato l’improcedibilità dell’azione disciplinare. Con decisione pubblicata il 25/5/2015 la Corte Federale d’Appello in accoglimento del ricorso della Procura Federale ha annullato la dichiarazione di improcedibilità rinviando il procedimento nuovamente al Tribunale Federale – Sezione Disciplinare per decidere sul merito. Con separato atto a causa di un precedente stralcio il Procuratore federale ha deferito al Tribunale Federale Nazionale – Sezione disciplinare Luciano Paccamonti, nella sua qualità all’epoca dei fatti di componente pro tempore del Comitato regionale dell’Umbria, per i medesimi fatti e con le stesse incolpazioni. I difensori dei deferiti Repace, Emili, Forti, Paccamonti e Palmerini hanno fatto pervenire memorie difensive con le quali hanno chiesto il proscioglimento dei loro assistiti. Alla riunione del 2/7/2015 i due suddetti procedimenti sono stati riuniti in ragione della loro connessione oggettiva e soggettiva. Il Procuratore Federale ha chiesto l’irrogazione delle seguenti sanzioni: 1 (uno) anno di inibizione per Luigi Repace, 9 (nove) mesi di inibizione per Carlo Emili, Naldino Forti, Giuseppe Palmerini, Luciano Paccamonti e Roberto Lombrici, 6 (sei) mesi di inibizione per Mario Cicioni. I difensori dei deferiti si sono riportati alle memorie difensive illustrando ampiamente le argomentazioni difensive di rito e di merito. Il deferito Luigi Repace ha reso dichiarazioni. In primo luogo deve essere dichiarata l’utilizzabilità dei documenti prodotti dalla Procura Federale unitamente al ricorso in grado di appello e poi, nuovamente, di fronte a questo Tribunale il 2/7/2015. Trattasi invero di documenti provenienti dalla Procura della Repubblica di Perugia e a tal proposito l’art. 32 quinquies del CGS in termini chiarissimi (in claris non fit interpretatio) dopo aver sanzionato di inutilizzabilità gli atti di indagine compiuti dalla Procura Federale dopo il termine ivi previsto, dispone che possono sempre essere utilizzati gli atti e i documenti in ogni tempo acquisiti dalla Procura della Repubblica e dalle altre Autorità giudiziarie dello Stato. É chiaro quindi che detta utilizzazione non può riferirsi alla sola fase delle indagini come strumentalmente interpretato dalla difesa dei deferiti. Inoltre, contrariamente a quanto sostenuto dai deferiti, tale documentazione risulta essere stata rilasciata alla Procura Federale solo in data 19/3/2015 alle ore 18,45, come da verbale di consegna redatto in pari data e sottoscritto dal P.M.. Pertanto non corrisponde al vero che tale documentazione fosse in possesso della Procura Federale anche in precedenza e che la mancata precedente produzione agli atti del procedimento disciplinare sia frutto di una scelta processuale. La documentazione de qua può quindi ritenersi “nuova” ai sensi e per gli effetti dell’art. 37 n. 3 CGS che consente la produzione in appello di documenti aventi tale caratteristica purché comunicati, come nel caso in questione, alla controparte. Pertanto ai fini della decisione alla luce di quanto disposto dalla CFA con il provvedimento pubblicato il 25/5/2015, questo Tribunale può utilizzare solo gli atti di indagine compiuti dalla Procura Federale entro il 31/12/2012 e gli atti acquisiti dalla Procura della Repubblica di Perugia. In ordine logico va poi esaminata l’eccezione di estinzione del procedimento disciplinare ex art 34 bis CGS. Anche in questo caso l’interpretazione data alla norma dai difensori dei deferiti non può essere condivisa. La ratio della norma è quella di porre un termine acceleratorio, determinato per fasi, entro il quale gli organi di Giustizia devono pronunciarsi. Il termine di novanta giorni dalla data di esercizio dell’azione disciplinare inizia nuovamente a decorrere ove il procedimento torni all’esame del TFN in seguito ad annullamento con rinvio da parte della Corte Federale d’appello che travolge non solo la decisione annullata ma tutto il procedimento svoltosi dinnanzi il TFN. In questo caso il dies a quo è quello della pubblicazione della decisione di annullamento della CFA che riporta il procedimento all’esame del TFN che dovrà nuovamente pronunciarsi entro lo stesso termine acceleratorio di novanta giorni. Non si tratta quindi di sospensione dei termini di estinzione bensì di nuovo decorso del termine. L’art. 34 bis comma 3 prevede invece che se l’annullamento con rinvio proviene dal Collegio di Garanzia dello Sport il nuovo termine è di sessanta giorni al pari di quello per la decisione di secondo grado. Ogni altra interpretazione viola non solo il principio di conservazione degli atti ma anche la logica, la ragionevolezza e ogni canone ermeneutico. Tra l’altro se il termine di novanta giorni per la pronuncia della decisione dovesse essere conteggiato tenendo conto dei giorni già intercorsi tra il deferimento e la prima decisione poi annullata, esso sarebbe impossibile da rispettare e introdurrebbe una abnorme causa di sospensione dei termini. Si pensi al caso di una decisione legittimamente assunta dal TFN all’ottantanovesimo giorno dal deferimento. In tal caso, adottando il criterio proposto dalla difesa dei deferiti, in caso di annullamento con rinvio da parte della CFA la decisione dovrebbe essere assunta entro un giorno. Medesimo giudizio di infondatezza va dato all’eccezione di prescrizione. Il capo di incolpazione contesta ai deferiti di aver concorso tra loro a formare e di aver sottoscritto due appendici ai verbali di riunione del Comitato Regionale Umbria (verbali n. 8 del 29/03/2008 e n. 9 del 29/04/2010, il solo Sig. Mario Cicioni limitatamente a quest’ultimo verbale) da ritenersi non veridici in quanto difformi per contenuto, modalità e tempo alla realtà effettiva che invece volevano diversamente attestare. Secondo l’ipotesi accusatoria il fatto contestato quindi non risale certo alla data delle riunioni verbalizzate bensì a epoca successiva, collocata nel luglio 2010 allorché il testo della verbalizzazione venne inviato via fax ad un consulente del Comitato, come si evince chiaramente dal testo del deferimento. É pacifico peraltro, per averlo dichiarato perfino il Repace nel corso della riunione del 2/7/2015, che le verbalizzazioni in questione siano avvenute in date successive a quelle delle rispettive riunioni, anche a notevole distanza di tempo. É bene precisare che il capo di incolpazione è preciso e ha consentito ai deferiti di svolgere compiutamente le proprie difese avendo individuato senza ombra di dubbio i fatti loro addebitati. Eventuali imprecisioni nella indicazione della data contenute nel deferimento non avrebbero quindi alcuna rilevanza. Perfino in campo processual penalistico la giurisprudenza ha più volte chiarito che la diversità della data del fatto indicata nella contestazione rispetto a quella ritenuta nella sentenza non comporta un’alterazione dell’addebito se non ha concreta rilevanza nell’esercizio del diritto di difesa. Anche nell’avviso ex art 415 bis CPP e nella richiesta di rinvio a giudizio l’epoca della falsificazione viene collocata in data compresa tra il 12 il 26 luglio 2010 e comunque in epoca antecedente e prossima al 26/7/2010. Pertanto l’ultimo atto diretto a realizzare il fatto addebitato ai deferiti è stato commesso nella stagione sportiva 2010-2011. La quarta stagione sportiva successiva è quella terminata il 30/6/2015, ma il deferimento del 25/11/2014 ha interrotto i termini. Pertanto anche l’eccezione di prescrizione deve essere rigettata. Passando al merito dell’incolpazione va esaminata preliminarmente l’eccezione secondo la quale la insussistenza dei fatti addebitati nel presente procedimento ai deferiti sarebbe stata accertata con la sentenza di non luogo a procedere emessa dal GUP di Perugia in data 13/1/2015. Effettivamente all’udienza del 19/12/2014 il GUP di Perugia, pur avendo disposto il rinvio a giudizio dei deferiti per i gravi reati di malversazione e truffa, con separata sentenza li ha prosciolti dai reati di falso loro addebitati (art. 61 n. 2, 110, 476 3 479 C.P.) perché il fatto non sussiste. Ma anche a prescindere dal fatto che si tratta di sentenza non emessa in seguito a dibattimento, il proscioglimento si basa solo ed esclusivamente sulla natura privatistica dei verbali oggetto dell’imputazione che rende la ritenuta falsità penalmente irrilevante (cfr. sentenza 13/1/2015). Pertanto il fatto accertato dalla sentenza è solo ed esclusivamente la natura privatistica dei verbali che se rende penalmente irrilevante la ritenuta falsità, non ha invece alcuna incidenza sul presente procedimento disciplinare che non deve certo stabilire se i deferiti hanno violato gli art. 476 e 479 del C.P. ma se la loro condotta ha violato l’art. 1 bis del CGS rispetto al quale la natura privatistica dei verbali in questione è del tutto indifferente. Ricordiamo infine che l’art. 1 comma 3 del CGS ribadisce l’autonomia dell’Ordinamento federale nella qualificazione dei fatti ai fini disciplinari e degli organi di giustizia sportiva nella definizione dei giudizi, indipendentemente dai procedimenti innanzi all’Autorità giudiziaria ordinaria. Passando all’esame dei fatti contestati, alcune circostanze sono pacifiche. Dall’esame della documentazione utilizzabile risulta accertato che per due volte sia stata aggiunta un’appendice ai verbali (n. 8 del 29/03/2008 e n. 9 del 29/04/2010) di due distinte riunioni del Comitato Regionale Umbro. In entrambi i casi l’aggiunta ha riguardato un argomento che non era stato preventivamente posto all’ordine del giorno, vale a dire i lavori da effettuarsi per il campo sportivo oggetto dell’inchiesta penale. In entrambi i casi risulta utilizzato, riempiendolo completamente, lo spazio libero esistente fra il verbale precedente e quello successivo, generalmente iniziato in una nuova pagina e non a seguire; in entrambi i casi l’estensione della verbalizzazione appare adattata alle dimensioni dello spazio trovato libero. Il contenuto delle aggiunte è sempre finalizzato all’erogazione del finanziamento pubblico concesso dalla Regione Umbria. Il Repace nel corso della riunione del 2/7/2015 ha confermato che, come risulta anche dagli atti dell’indagine penale, la stesura del verbale non avveniva mai contestualmente alla riunione, cioè non in tempo reale, ma a distanza di tempo, sulla scorta degli appunti presi nel corso della riunione dal Segretario, da questi elaborati solo successivamente alla stessa, talora anche a distanza di settimane o mesi generalmente in occasione della successiva riunione del Comitato Regionale, allorché il verbale della riunione precedente veniva approvato. Dalle indagini di polizia giudiziaria è emerso che una bozza del verbale n. 9 del 29/04/2010 è stata trasmessa via fax nel luglio 2010 ad uno studio di consulenza, che l’ha poi restituito al Comitato Regionale che l’ha integralmente recepito nell’appendice del verbale. Come osservato anche nella richiesta di rinvio a giudizio, la ricostruzione dei fatti fornita dai deferiti è del tutto inverosimile. Per quanto riguarda la riunione del 29/4/2010, a dar fede alle indicazioni di verbale, essa avrebbe dovuto svilupparsi nel modo seguente: l’assemblea alle ore 22:00, preso atto che tutti gli argomenti erano stati trattati, dichiarava chiusa la medesima. Successivamente l’assemblea stessa sarebbe stata ripresa per la trattazione degli ulteriori argomenti verbalizzati. Come detto il verbale, al pari degli altri, è risultato essere stato redatto solo nel corso della riunione successiva nei giorni sulla base di appunti presi dal Segretario durante lo svolgimento dell’assemblea. Quindi dopo l’approvazione, si sarebbe passati alla stampa sulle relative pagine del registro e alla firma. Non si comprende perché, allora, far figurare la chiusura del verbale, far apporre una prima volta la firma per poi farla apporre una seconda volta. In concreto, secondo i deferiti il verbale definitivo sarebbe stato stampato per la parte asseritamente conclusasi alle ore 22.00 sottoscritta dai vari consiglieri e, successivamente stampata nella parte finale con ulteriore sottoscrizione. Tale prassi (si noti, seguita solo per i due verbali in questione) appare oggettivamente inverosimile anche in quanto l’impaginazione della seconda parte di verbale è ristretta ad arte e palesemente impostata, specie nelle firme, al fine di completarsi nella pagina medesima; l’unica spiegazione plausibile di tale impaginazione è che al momento dell’alterazione la pagina seguente era già occupata dal verbale della seduta successiva. Inoltre dalla consulenza tecnica svolta dal P.M la prima sottoscrizione del Paccamonti risulta sovrapposta alla stampa dalla prima parte del verbale e sottoposta alla stampa della parte aggiunta, prova indubitabile che la stampa della seconda parte del verbale è avvenuta in un diverso momento, successivamente alla sottoscrizione della prima parte del verbale. Inoltre le due firme del Paccamonti e del Palmerini nella prima e nella seconda parte del verbale sono state apposte con penne diverse. Infine elemento decisivo ad attestare l’inveridicità del verbale del 29/4/2010 è la circostanza che la bozza del medesimo nel luglio 2010 è stata inviata via fax, per le opportune modifiche, ad uno studio di consulenza. Quest’ultimo ha ritrasmesso il tutto con le indicazioni che risultano poi apportate “retroattivamente” nella parte aggiunta del verbale. Per quanto poi concerne il verbale n. 8 del 29/3/2008, il concatenarsi degli atti posti in essere per la corresponsione della prima rata del contributo rendono certa l’analoga natura difforme dal vero. Al di là delle identiche valutazioni sull’impaginazione, va evidenziato come tale verbale sia inconciliabile con atti apparentemente successivi. Esaminando, infatti, la corrispondenza fra la Regione Umbria ed il Comitato Regionale Umbro in merito alla documentazione necessaria per l’erogazione del primo rateo del contributo in presenza del verbale non avrebbe avuto ragion d’essere la delega al Presidente per l’attestazione dell’inizio dei lavori e quant’altro, trattandosi, infatti, di delega per il conferimento di poteri e svolgimento di attività già espletate secondo il contenuto del verbale in questione. I numerosi elementi indiziari sopra esposti sono gravi, precisi e concordanti, confortati da molteplici riscontri oggettivi. I deferiti vanno quindi dichiarati responsabili della violazione disciplinare loro contestata. La sanzione va determinata tenendo conto della natura e della gravità dei fatti anche in relazione alla posizione ricoperta all’interno della Federazione da ognuno di loro. Premesso che il presente procedimento ha per oggetto solo ed esclusivamente la vicenda dei verbali e non i fatti presupposti e successivi, oggetto di altro procedimento, ritiene questo Tribunale che vada valutata anche la circostanza che il movente della condotta tenuta non sia stato quello dell’arricchimento o del mero interesse personale bensì quello del perseguimento, sia pure con modi non conformi ai principi fondamentali dell’Ordinamento, di finalità in senso lato sportive. Ciò non esclude certo le responsabilità ma può essere valutato ai fini della congruità della sanzione come meglio definito nel dispositivo. P.Q.M. In accoglimento del deferimento infligge le seguenti sanzioni: mesi 4 (quattro) di inibizione a Luigi Repace, mesi 3 (tre) di inibizione ciascuno a Carlo Emili, Naldino Forti, Giuseppe Palmerini, Roberto Lombrici e Luciano Paccamonti, mesi 2 (due) di inibizione a Mario Cicioni.
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