F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 011/TFN del 23 Luglio 2015 (240) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIUSEPPE IODICE (all’epoca dei fatti Direttore sportivo della Società SS Ischia Isola Verde Srl), Società SS ISCHIA ISOLA VERDE Srl – (nota n. 12674/986 pf14-15 SP/gb del 25.6.2015).
F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 011/TFN del 23 Luglio 2015
(240) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIUSEPPE IODICE (all’epoca dei fatti Direttore sportivo della Società SS Ischia Isola Verde Srl), Società SS ISCHIA ISOLA VERDE Srl - (nota n. 12674/986 pf14-15 SP/gb del 25.6.2015).
Il Deferimento Con provvedimento del 25 giugno 2015, il Procuratore Federale deferiva a questo Tribunale Federale Nazionale, Sez. Disciplinare: - Il Signor Giuseppe Iodice Direttore Sportivo, all’epoca dei fatti, della Società SS Ischia Isola Verde Srl per rispondere della violazione di cui all’art. 1 bis comma 1, e dell’art. 5 comma 1 del CGS, per aver pronunciato pubblicamente espressioni lesive dell’onorabilità e della reputazione del Presidente della Lega Pro Rag. Mario Macalli e diffamatorie di tutta la Lega Pro, ledendo gravemente la reputazione dello stesso ed al contempo degli organismi operanti nell’ambito Federale, con ciò violando l’art. 1 bis, comma 1 e art. 5 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva. - La Società SS Ischia Isola Verde Srl, a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi degli artt. 4 comma 2 e 5 comma 2 del CGS, per la violazione ascritta al proprio tesserato Sig. Giuseppe Iodice. Le memorie difensive Nei termini assegnati nell’atto di comunicazione degli addebiti, i deferiti non presentavano alcuna memoria difensiva. Il dibattimento All’odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale ha richiesto l’applicazione delle seguenti sanzioni: nei confronti del Signor Giuseppe Iodice l’ammenda di € 20.000,00; nei confronti della Società SS Ischia Isola Verde Srl l’ammenda di € 20.000,00. É altresì comparso il difensore dei deferiti il quale ha invocato l’applicazione dell’istituto della continuazione in merito ai fatti pregressi già contestati dalla Procura Federale allo Iodice ed alla Società SS Ischia Isola Verde Srl. Il difensore dei deferiti ha concluso richiedendo il proscioglimento dei propri assistiti da ogni addebito, ed in subordine per l’applicazione di una sanzione dello stesso tenore di quelle precedentemente applicate dal Tribunale Federale Nazionale per fatti pressoché analoghi e già decisi. La decisione Il Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare, esaminati gli atti e le prove prodotte dalle parti, rileva quanto segue: Con due esposti presentati in data 28 e 29 maggio 2015, il Signor Archimede Pitriolo, Vice Presidente della Lega Italiana Calcio Professionistico, denunciava il comportamento del Signor Giuseppe Iodice, all’epoca dei fatti tesserato in qualità di Direttore Sportivo della Società SS Ischia Isola Verde Srl il quale, a suo dire, travalicando i limiti di un legittimo diritto di critica, ledeva pubblicamente, con una serie di affermazioni ingiuriose ed offensive, l’onore e la reputazione sia del Presidente della LEGA PRO Rag. Mario Macalli, di tutta la LEGA PRO e degli organismi operanti nell’ambito Federale. Il Signor Iodice, peraltro, non provvedeva in alcun modo a smentire le dichiarazioni rilasciate il 23 Gennaio 2015, nonché il 19 e 28 Maggio 2015, al sito Web “tuttolegapro.com” o a pubblicare rettifiche. Da una disamina delle prove prodotte dalla Procura Federale unitamente al presente Deferimento il Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare rileva che il Signor Iodice effettivamente pronunciava frasi lesive ed ingiuriose delle Istituzioni Federali sopra menzionate; tra le più gravi, emergono le seguenti dichiarazioni “…la Lega Pro è diventata la fogna del calcio professionistico e invece dovrebbe essere la base, il punto di partenza verso alti livelli. Dovrebbe essere la fabbrica di talenti e invece è la fogna del professionismo a causa di pessime gestioni.”, ed inoltre “La Lega Pro è diventata internazionale, si comporta come la FIFA: nasconde i dossier che vengono presentati sulle magagne…”. Nel corso del dibattimento il difensore dei deferiti, invocava e richiedeva l’applicazione dell’istituto della continuazione in merito a fatti, a suo dire analoghi e pregressi, già contestati dalla Procura Federale allo Iodice ed alla Società SS Ischia Isola Verde Srl, e già decisi dal Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare. Per tali motivi il difensore dei deferiti richiedeva una sanzione rimodulata, tenendo in considerazione la continuazione, con riferimento a quanto già deciso a carico dei suddetti incolpati. Ad avviso del Collegio, i fatti richiamati dal difensore dei deferiti sono frutto di contesti diversi e pertanto non può essere applicato l’istituto della continuazione. Non può trovare inoltre accoglimento il precedente giurisprudenziale invocato dal legale della deferita Società Ischia Isola Verde Srl, sulla non applicabilità della responsabilità oggettiva a carico della stessa, in quanto le frasi pronunciate dallo Iodice dovrebbero ricondursi “nel fatto personale”. In realtà, nel caso in esame, lo Iodice pone chiaramente in essere atti che possono essere ritenuti attinenti o comunque riconducibili alla sfera giuridica della Società SS Ischia Isola Verde. Alla luce delle considerazioni sopra svolte, risulta comprovato ogni oltre ragionevole dubbio, il comportamento antiregolamentare posto in essere dal Signor Giuseppe Iodice, in violazione degli art. 1 bis comma 1 e 5 comma 1 del CGS; di conseguenza, risulta acclarata la responsabilità oggettiva della Società SS Ischia Isola Verde Srl ai sensi degli artt. 4 comma 2 e 5 comma 2 del CGS, per la violazione ascritta al proprio tecnico tesserato Sig. Giuseppe Iodice. P.Q.M. Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, in accoglimento del Deferimento proposto, irroga le seguenti sanzioni: nei confronti del Signor Giuseppe Iodice l’ammenda di € 5.000,00 (€ cinquemila/00); nei confronti della Società SS Ischia Isola Verde Srl l’ammenda di € 5.000,00 (€ cinquemila/00).
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