F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 125/CSA del 10 Giugno 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 029/CSA del 20 Ottobre 2015 e su www.figc.it 1. RICORSO S.S.D. SAMBENEDETTESE ARL AVVERSO LE SANZIONI: – AMMENDA DI € 3.000,00; – SQUALIFICA CAMPO DI GIOCO PER 1 GARA EFFETTIVA CON DISPUTA A PORTE CHIUSE, INFLITTE ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA DI PLAY-OFF, SAMBENEDETTESE/S.NICOLÒ CALCIO TERAMO DEL 20.5.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 148 del 21.5.2015)
F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 125/CSA del 10 Giugno 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 029/CSA del 20 Ottobre 2015 e su www.figc.it
1. RICORSO S.S.D. SAMBENEDETTESE ARL AVVERSO LE SANZIONI: - AMMENDA DI € 3.000,00; - SQUALIFICA CAMPO DI GIOCO PER 1 GARA EFFETTIVA CON DISPUTA A PORTE CHIUSE, INFLITTE ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA DI PLAY-OFF, SAMBENEDETTESE/S.NICOLÒ CALCIO TERAMO DEL 20.5.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 148 del 21.5.2015)
Con reclamo del 22.5.2015 la S.S.D. Sambenedettese impugnava la delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale di cui al Com. Uff. n. 148 del 21.05.2015 relativa alla gara Sambenedettese/San Nicolò Calcio Teramo del 20.05.2015 con la quale le era stata inflitta la sanzione della ammenda di Euro tremila nonché quella di una gara da disputarsi a porte chiuse. A sostegno dell’impugnazione si deduceva che non vi era stato alcun atto di violenza da parte dei tifosi i quali si sarebbero limitati a proteste mentre l’atteggiamento di alcuni dirigenti pur ritenuto “non consono” non avrebbe dovuto considerarsi censurabile. Quanto all’atteggiamento dei tifosi si sosteneva che gli stessi si erano sì accalcati sulla rete ma senza tentativo di sfondamento tanto che, si aggiungeva, le forze dell’ordine non avevano contestato alcun reato né operato alcun fermo. Il ricorso è manifestamente infondato. Di là dalle generiche affermazioni contenute nel reclamo le quali, in buona sostanza, confermano il verificarsi dei comportamenti che hanno costituito il fondamento della sanzione, pur tentandone una lettura più indulgente, il referto arbitrale è particolarmente accurato e segnala puntualmente gli episodi di violenza verbale di numerosi responsabili della società e i comportamenti più che censurabili del pubblico. Da qui la piena giustificazione della sanzione inflitta che induce ad una piena conferma della decisione del giudice Sportivo. Il ricorso pertanto deve essere respinto. Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società S.S.D. Sambenedettese di San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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