FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2014-2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato Ufficiale N. 320A del 22/06/2015 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: TIZIANO CUNICO – VICENZA CALCIO

FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2014-2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato Ufficiale N. 320A del 22/06/2015 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: TIZIANO CUNICO - VICENZA CALCIO Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 488pf12-13 adottato nei confronti del Sig. Tiziano CUNICO, all’epoca dei fatti Vice Presidente e legale rappresentante della società VICENZA CALCIO S.R.L. e della società VICENZA CALCIO S.R.L., avente ad oggetto la seguente condotta: Tiziano CUNICO, per aver, in violazione degli artt. 1 bis, comma 1 e 10, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione agli artt. 4, comma 2 e 10, commi 1 e 11 del Regolamento agenti, per aver conferito mandato, mediante sottoscrizione di incarico a mezzo di scrittura privata intestata alla società di agenti Sport Promotion s.r.l., anziché all’agente personalmente, società il cui amministratore era il Sig. Leonardo GIUSTI, all’epoca dei fatti soggetto non autorizzato in quanto sprovvisto di licenza, per la stipulazione del contratto di prestazione sportiva con il calciatore Alberto FRISON. Per aver, altresì, in violazione dell’art. 1 bis, comma 1 del C.G.S., in relazione all’art. 15, commi 1, 2 e 10 del Regolamento agenti, conferito mandato , mediante sottoscrizione di incarico a mezzo di scrittura privata intestata alla società di agenti Sport Promotion s.r.l., di cui l’agente Mauro CEVOLI deteneva il 20% delle azioni e di cui Leonardo GIUSTI era amministratore delegato, per la stipulazione del contratto di prestazione sportiva con il calciatore Alberto FRISON, determinando una situazione di conflitto di interessi, in quanto il predetto agente rappresentava il calciatore FRISON nell’ambito della medesima operazione; VICENZA CALCIO S.R.L., per responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva; vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Tiziano CUNICO e dal Sig. Dario CASSINGENA nell’interesse della società VICENZA CALCIO S.R.L., in qualità di Amministratore delegato e legale rappresentante; vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport; vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale; rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle sanzioni di 2 mesi di inibizione e di € 650,00 di ammenda nei confronti del Sig. Tiziano CUNICO e di € 6.500,00 di ammenda nei confronti della società VICENZA CALCIO S.R.L.; si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
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