FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2015-2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 59A del 23/07/2015 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: ERMETI-GIORGETTI-ESPOSITO-REALMIRAMARE
FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2015-2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 59A del 23/07/2015 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: ERMETI-GIORGETTI-ESPOSITO-REALMIRAMARE
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 717 pf 14-15 adottato nei confronti dei Sigg.ri Manuel ERMETI, calciatore della società A.S.D. REAL MIRAMARE, Massimo GIORGETTI, dirigente accompagnatore della società A.S.D. REAL MIRAMARE, Francesco ESPOSITO, dirigente accompagnatore della società A.S.D. REAL MIRAMARE, Gianni FILIPPI, Presidente e legale rappresentante della società A.S.D. REAL MIRAMARE e della società A.S.D. REAL MIRAMARE, avente ad oggetto la seguente condotta: Manuel ERMETI per aver, in violazione dell’art. 61, comma 6 delle N.O.I.F., partecipato a gare del Campionato di Promozione girone D del Comitato Regionale Emilia Romagna-L.N.D, nelle fila della società A.S.D. REAL MIRAMARE, senza averne titolo perché all’epoca dei fatti non tesserato in quanto svincolato; Massimo GIORGETTI per aver, in violazione dell’art. 1 bis, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all’art. 10, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva e dell’art. 61, delle N.O.I.F., sottoscritto le distinte gara attestanti il regolare tesseramento del calciatore Manuel ERMETI, benché lo stesso all’epoca dei fatti non fosse tesserato per la società A.S.D. REAL MIRAMARE; Francesco ESPOSITO per aver, in violazione dell’art. 1 bis, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all’art. 10, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva e dell’art. 61, delle N.O.I.F., sottoscritto le distinte gara attestanti il regolare tesseramento del calciatore Manuel ERMETI, benché lo stesso all’epoca dei fatti non fosse tesserato per la società A.S.D. REAL MIRAMARE; Gianni FILIPPI per aver, in violazione dell’art. 1 bis, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all’art. 10, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva e dell’art. 61, delle N.O.I.F., benché lo stesso all’epoca dei fatti non fosse tesserato per la società A.S.D. REAL MIRAMARE; società A.S.D. REAL MIRAMARE per responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4, comma 2, del C.G.S. − vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dei Sigg.ri Manuel ERMETI, Massimo GIORGETTI, Francesco ESPOSITO e Gianni FILIPPI, nell’interesse proprio e della società A.S.D. REAL MIRAMARE in qualità di Presidente e legale rappresentante; − vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport; − vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale; rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle sanzioni di 5 giornate di squalifica in Campionato nei confronti del Sig. Manuel ERMETI, di 30 giorni di inibizione nei confronti del Sig. Massimo GIORGETTI, di 30 giorni di inibizione nei confronti del Sig. Francesco ESPOSITO, di 90 giorni di inibizione nei confronti del Sig. Gianni FILIPPI e di 6 punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nel Campionato 2015/2016 ed € 1.200,00 di ammenda nei confronti della società A.S.D. REAL MIRAMARE. Si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
