F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 041/TFN del 04 Dicembre 2015 (54) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ENRICO LECCI (all’epoca dei fatti tesserato per la FIGC quale Ispettore federale antidoping), DOMENICO FALLONE (delegato per la sicurezza per conto della Società AS Varese Calcio 1910), Società AS VARESE CALCIO 1910 – (nota n. 3161/668 pf14-15 AM/SP/ma del 6.10.2015).
F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 041/TFN del 04 Dicembre 2015
(54) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ENRICO LECCI (all’epoca dei fatti tesserato per la FIGC quale Ispettore federale antidoping), DOMENICO FALLONE (delegato per la sicurezza per conto della Società AS Varese Calcio 1910), Società AS VARESE CALCIO 1910 - (nota n. 3161/668 pf14-15 AM/SP/ma del 6.10.2015). Il deferimento
Con atto di deferimento del 6.10.2015 il Procuratore Federale esercitava l’azione disciplinare nei confronti di Lecci Enrico, tesserato F.I.G.C. all’epoca dei fatti quale Ispettore Federale Antidoping, per violazione dell’art. 1 bis comma 1 CGS perché in occasione della gara di campionato di serie B della s.s. 2014-2015 Varese-Perugia del 16.11.2014, pur non essendo stato designato per il controllo antidoping relativo alla gara, si tratteneva, senza averne titolo, all’interno del recinto di gioco e nell’area antistante gli spogliatoi, di Fallone Giuseppe, delegato alla sicurezza per conto della Società AS Varese Calcio 1910, per rispondere della violazione dell’art. 1 bis comma 5 CGS per aver consentito l’indebito ingresso di persona non autorizzata all’interno del recinto di gioco ed in prossimità degli spogliatoi e della Società AS Varese Calcio 1910 per rispondere della violazione dell’art. 4 comma 2 e 3 CGS in conseguenza della condotta ascritta al deferito Fallone Giuseppe; Nei termini assegnati nell’atto di convocazione, gli incolpati e la Società non facevano pervenire scritti e/o memorie difensive. Il dibattimento Nella seduta del 3.12.2015, era presente il rappresentante della Procura Federale, mentre nessuno è comparso per i deferiti. Il rappresentante della Procura federale preliminarmente chiedeva di precisare che il deferito a cui fa riferimento il provvedimento del 6.10.2015 è Giuseppe Fallone e non come riportato per mero errore materiale di battitura, Domenico Fallone. Tale riconducibilità, sempre secondo la Procura Federale, trova conferma negli atti del procedimento e nello specifico nella relazione di indagine e nell’atto di avviso di conclusione indagini del 15.6.2015, trattandosi di correzione che non modifica l’essenza del deferimento. Il Collegio giudicante, al riguardo e in riferimento alla precisazione della Procura Federale, osserva quanto segue. Preso atto che sia l’avviso di conclusione indagini che l’atto di deferimento, pur essendo stati ritualmente notificati, nelle premesse e nella parte motiva indicano come soggetto deferito Fallone Domenico e non Fallone Giuseppe e, ritenuta sussistente una nullità dell’atto non sanabile in questa sede, con una dichiarazione di correzione di errore materiale, rimette gli atti alla Procura Federale per la corretta indicazione del deferito e la conseguente notifica dei relativi atti. Il rappresentante della Procura Federale, pertanto, ha concluso, ritenuta provata la responsabilità dei deferiti, chiedendo l’applicazione della inibizione per giorni 30 (trenta) ciascuno per Lecci Enrico e Fallone Giuseppe; mentre per la Società AS Varese Calcio 1910, l’ammenda di € 5.000,00 (€ cinquemila/00). Motivi della decisione Preliminarmente, il Collegio giudicante, con riferimento alla precisazione della Procura Federale, osserva quanto segue. Preso atto che sia l’avviso di conclusione indagini che l’atto di deferimento, pur essendo stati ritualmente notificati, nelle premesse e nella parte motiva indicano come soggetto deferito Fallone Domenico e non Fallone Giuseppe e, ritenuta sussistente una nullità dell’atto non sanabile in questa sede, con una dichiarazione di correzione di errore materiale, ritiene di dover stralciare la posizione del Fallone e di rimettere gli atti alla Procura Federale per la corretta indicazione del deferito e la conseguente notifica dei relativi atti. Quanto alle altre posizioni dispone procedersi oltre. Il proposto deferimento è fondato e, pertanto, va accolto. La documentazione acquisita in atti offre ampia dimostrazione circa l’addebito mosso dalla Procura Federale ai deferiti, ciascuno per le proprie responsabilità. In merito alla posizione di Lecci Enrico, tesserato F.I.G.C. quale Rappresentante Federale Antidoping, risulta provato che, in riferimento alla gara del campionato di serie B del 16.11.2014 tra Varese e Perugia, il predetto, nonostante non fosse stato designato per la gara e non avesse titolo, si intratteneva all’interno del recinto di gioco e nell’area antistante gli spogliatoi. Tale circostanza, peraltro, è stata ammessa dallo stesso deferito in sede di audizione con il Collaboratore della Procura Federale, nel quale assumeva a sua giustificazione di essere arrivato a secondo tempo in corso, ovvero quando mancavano pochi minuti alla fine della partita, per chiedere unicamente al medico presente per l’Antidoping (che è anche il suo medico curante) una prescrizione urgente di un farmaco. Ebbene, tale giustificazione oltre a non essere stata supportata da idonea prova, appare poco credibile e non può rappresentare una scriminante o, in qualche modo, può attenuare o far venir meno la violazione disciplinare commessa, atteso che, i soggetti che svolgono attività rilevante per l’ordinamento federale, sono tenuti all’osservanza delle norme e degli atti federali e devono comportarsi secondo i principi di correttezza e lealtà in ogni rapporto riferibile all’attività sportiva. Il comportamento assunto dal tesserato nella fattispecie de qua è sicuramente non osservante delle norme e dei regolamenti federali e, pertanto, deve essere sanzionato come da dispositivo, tenuto conto della lunga militanza del deferito in ambito federale e dell’assenza di altre violazioni. Dell’operato e del comportamento delle persone addette ai servizi della Società, è chiamata a rispondere anche la Società AS Varese 1910 per responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 4, commi 2 e 3, CGS, e alla stessa si infliggono le sanzioni di cui all’art. 18 CGS come in dispositivo. P.Q.M. Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare dispone lo stralcio della posizione del Sig. Fallone Giuseppe e la restituzione dei relativi atti alla Procura Federale per gli adempimenti di competenza. In accoglimento del proposto deferimento infligge: - a Lecci Enrico, la inibizione per giorni 30 (trenta); - alla Società AS Varese Calcio 1910 l'ammenda di € 5.000,00 (€ cinquemila/00).
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