F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 044/TFN del 15 Dicembre 2015 (21) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ANTONIO CALIENDO (Agente di calciatori – attualmente dirigente della Società Modena FC Spa), STEFANO COMMINI (Amministratore delegato della Società Modena FC Spa), ANGELO FORCINA (Presidente del CdA con potere di rappresentanza della Società FC Modena Spa dal 8.11.2013), MARJA CALIENDO (Consigliere di amministrazione della Società Modena FC Spa dal 1.12.2012 e Amministratore delegato dal 8.11.2013), Società MODENA FC Spa – (nota n. 1961/591 pf13-14 SP/blp del 25.8.2015).
F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 044/TFN del 15 Dicembre 2015
(21) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ANTONIO CALIENDO (Agente di calciatori – attualmente dirigente della Società Modena FC Spa), STEFANO COMMINI (Amministratore delegato della Società Modena FC Spa), ANGELO FORCINA (Presidente del CdA con potere di rappresentanza della Società FC Modena Spa dal 8.11.2013), MARJA CALIENDO (Consigliere di amministrazione della Società Modena FC Spa dal 1.12.2012 e Amministratore delegato dal 8.11.2013), Società MODENA FC Spa - (nota n. 1961/591 pf13-14 SP/blp del 25.8.2015).
Il deferimento Il Procuratore Federale ha deferito dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare Antonio Caliendo, Stefano Commini, Angelo Forcina, Marja Caliendo e la Società Modena FC Spa, per rispondere: 1) Antonio Caliendo, Agente di Calciatori iscritto nell'elenco della F.I.G.C. fino al 7.5.2014 ed attualmente dirigente tesserato per la Modena FC Spa in qualità di general manager: a.- della violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva (art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione) in relazione a quanto previsto dall'art. 11, comma 1 lett. a) e b) e comma 2, del Regolamento Agenti di calciatori, nonché artt. 19, comma 3 e 20, comma 9, dello stesso Regolamento, per avere svolto dal 31.3.2013 al 7.5.2014, nonostante le propria qualifica di agente di calciatori iscritto nell'elenco della F.I.G.C. e nonostante la posizione della propria figlia Marja Caliendo nello stesso periodo prima consigliere di amministrazione e poi amministratore delegato della Modena FC Spa, attività continuativa di consulente di tale Società per la selezione e designazione degli allenatori, dei direttori sportivi e dei calciatori; tanto per il tramite della Image Promotion Company s.a.m., Società della quale lo stesso era amministratore, ed in virtù di contratto tra la Modena FC Spa e tale ultima Società del 26.1.2013, nel quale lo stesso Sig. Antonio Caliendo viene indicato quale referente per l'esecuzione delle prestazioni pattuite; b.- della violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva (art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione) in relazione a quanto previsto dall'art. 11, comma 1 lett. b) e comma 2, del Regolamento Agenti di calciatori, nonché artt. 19, comma 3 e 20, comma 9, dello stesso Regolamento, per avere assunto, dal 21.2.2014 al 7.5.2014, nonostante le propria qualifica di agente di calciatori iscritto nell'elenco della F.I.G.C., una partecipazione indiretta di maggioranza nella Modena FC Spa a seguito dell'acquisto di azioni pari al 64,155% del capitale sociale della stessa da parte della World Promotion Company S.A., Società della quale era amministratore; 2) Stefano Commini, Amministratore Delegato della Modena FC Spa fino al 25.10.2013: - della violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva (art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione) in relazione a quanto previsto dall'art. 11, comma 1 lett. a) e b) e comma 2, del Regolamento Agenti di calciatori, nonché artt. 19, comma 3 e 20, comma 9, dello stesso Regolamento, quale concorrente necessario nell’attività del Sig. Antonio Caliendo che dal 31.3.2013 al 25.10.2013, nonostante la propria qualifica di agente di calciatori iscritto nell'elenco della F.I.G.C. e nonostante la posizione della propria figlia Marja Caliendo nello stesso periodo prima consigliere di amministrazione e poi amministratore delegato della Modena FC Spa, attività continuativa di consulente di tale Società per la selezione e designazione degli allenatori, dei direttori sportivi e dei calciatori; tanto per il tramite della Image Promotion Company s.a.m., Società della quale lo stesso era amministratore, ed in virtù di contratto tra la Modena FC Spa e tale ultima Società del 26.1.2013, nel quale lo stesso Sig. Antonio Caliendo viene indicato quale referente per l'esecuzione delle prestazioni pattuite; 3) Angelo Forcina, presidente del Consiglio di Amministrazione con potere di rappresentanza della Modena FC Spa dall'8.11.2013: - della violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva (art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione) in relazione a quanto previsto dall'art. 11, comma 1 lett. a) e b) e comma 2, del Regolamento Agenti di calciatori, nonché artt. 19, comma 3 e 20, comma 9, dello stesso Regolamento, quale concorrente necessario nell’attività del Sig. Antonio Caliendo che dall'8.11.2013 al 7.5.2014, nonostante la propria qualifica di agente di calciatori iscritto nell'elenco della F.I.G.C. e nonostante la posizione della propria figlia Marja Caliendo nello stesso periodo prima consigliere di amministrazione e poi amministratore delegato della Modena FC Spa, attività continuativa di consulente di tale Società per la selezione e designazione degli allenatori, dei direttori sportivi e dei calciatori; tanto per il tramite della Image Promotion Company s.a.m., Società della quale lo stesso era amministratore, ed in virtù di contratto tra la Modena FC Spa e tale ultima Società del 26.1.2013, nel quale lo stesso Sig. Antonio Caliendo viene indicato quale referente per l'esecuzione delle prestazioni pattuite; 4) Marja Caliendo, Consigliere di Amministrazione della Modena FC Spa dall'1.12.2012 ed Amministratore Delegato con potere di rappresentanza della stessa Società dall'8.11.2013: - della violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva (art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione) in relazione a quanto previsto dall'art. 11, comma 1 lett. a) e b) e comma 2, del Regolamento Agenti di calciatori, nonché artt. 19, comma 3 e 20, comma 9, dello stesso Regolamento, quale concorrente necessario nell’attività del Sig. Antonio Caliendo che dal 31.3.2013 al 7.5.2014, nonostante la propria qualifica di agente di calciatori iscritto nell'elenco della F.I.G.C. e nonostante la posizione della propria figlia Marja Caliendo nello stesso periodo prima consigliere di amministrazione e poi amministratore delegato della Modena FC Spa, attività continuativa di consulente di tale Società per la selezione e designazione degli allenatori, dei direttori sportivi e dei calciatori; tanto per il tramite della Image Promotion Company s.a.m., Società della quale lo stesso era amministratore, ed in virtù di contratto tra la Modena FC Spa e tale ultima Società del 26.1.2013, nel quale lo stesso Sig. Antonio Caliendo viene indicato quale referente per l'esecuzione delle prestazioni pattuite; 5) la Società Modena FC Spa a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in ordine agli addebiti contestati ai Signori Commini Stefano, Angelo Forcina e Marja Caliendo, per quest'ultima con riguardo al periodo dall'8.11.2013 al 7.5.2014, nonché a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in ordine agli addebiti contestati alla Sig.ra Marja Caliendo per il periodo dal 26.1.2013 all'8.11.2013. Il patteggiamento Alla riunione del 3.11.2015 i Signori Antonio Caliendo, Angelo Forcina, Marja Caliendo, la Società Modena FC Spa, tramite il proprio legale, con la Procura Federale avevano convenuto l’applicazione della sanzione ex art. 23 CGS, con contestuale trasmissione dell’accordo raggiunto al Procuratore Generale dello Sport presso il CONI, così come espressamente prescritto dal richiamato art. 23, comma 2, CGS. Il Procuratore Generale dello Sport presso il CONI ha formulato osservazioni. In data 17.11.2015, la Procura Federale ha nuovamente trasmesso al Tribunale, il suddetto accordo. Alla riunione del 18.11.2015, alla luce delle osservazioni formulate dal Procuratore Generale dello Sport presso il CONI relativamente al suddetto accordo ex art. 23 CGS, i Signori Antonio Caliendo, Angelo Forcina, Marja Caliendo, la Società Modena FC Spa, tramite il proprio legale, con la Procura Federale hanno formulato un nuovo accordo ex art. 23 CGS con contestuale nuova trasmissione dell’accordo raggiunto al Procuratore Generale dello Sport presso il CONI, così come espressamente prescritto dal richiamato art. 23, comma 2, CGS. Il Procuratore Generale dello Sport presso il CONI in questo caso non ha formulato osservazioni. In proposito, il Tribunale rilevata la correttezza e la congruità delle sanzioni indicate, ha adottato la seguente ordinanza. “Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, i Signori Antonio Caliendo, Angelo Forcina, Marja Caliendo e la Società Modena FC Spa, tramite il proprio legale, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS: [“pena base per il Sig. Antonio Caliendo, sanzione della inibizione di mesi 7 (sette) e giorni 15 (quindici), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a mesi 5 (cinque); pena base per il Sig. Angelo Forcina, sanzione della inibizione di mesi 4 (quattro) e giorni 15 (quindici), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a mesi 3 (tre); pena base per la Sig.ra Marja Caliendo, sanzione della inibizione di mesi 4 (quattro) e giorni 15 (quindici), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a mesi 3 (tre); pena base per la Società Modena FC Spa, sanzione della ammenda di € 30.000,00 (€ trentamila/00), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a € 20.000,00 (€ ventimila/00)]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura Federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’accordo è trasmesso, a cura della Procura Federale, al Procuratore generale dello sport presso il Coni, che, entro i dieci giorni successivi, può formulare osservazioni con riguardo alla correttezza della qualificazione dei fatti operata dalle parti e alla congruità della sanzione indicata. Decorso tale termine, in assenza di osservazioni, l’accordo è trasmesso, a cura della Procura Federale, all’organo giudicante che, se reputa corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dichiara la efficacia con apposita decisione. L’efficacia dell’accordo comporta, ad ogni effetto, la definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi nei confronti del richiedente. Rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, dispone l’applicazione delle sanzioni di cui al dispositivo. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.” Il procedimento è proseguito per il Sig. Stefano Commini. Alla riunione del 14 dicembre 2015 il rappresentante della Procura Federale ha chiesto l’integrale accoglimento del deferimento e l’irrogazione della sanzione dell’inibizione di mesi 4 (quattro) e giorni 15 (quindici) per Stefano Commini. Nessuno è comparso per il deferito. I motivi della decisione I fatti ascritti al Commini, unico deferito che non ha ritenuto di accedere alla procedura prevista dall’art. 23 CGS, sono provati documentalmente. Numerose sono le fonti di prova. Anche il collegio sindacale del Modena nella nota 5/11/2013 segnalava la necessità di chiarire la posizione di Antonio Caliendo. La Co.Vi.So.C nella relazione 27/11/2013 accertava l’irregolare situazione e poi con la nota 15/1/2014 contestava alla Società Modena la sussistenza di fattispecie disciplinarmente rilevanti che venivano sostanzialmente ammesse nella nota 7/2/2014 della Società. Medesime sostanziali ammissioni si rinvengono nelle dichiarazioni rese da Caliendo Antonio e da Forcina Angelo alla Procura federale. Poiché al momento della stipulazione del contratto con la Image Promotion Company l’Amministratore Delegato del Modena era Stefano Commini la sua responsabilità è indubitabile. Sanzione congrua, anche alla luce di quanto concordato ai sensi dell’art. 23 CGS dalla Procura Federale con gli altri deferiti, appare quella di cui al dispositivo. P.Q.M. Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, visto l’art. 23 CGS, dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni: - per il Sig. Antonio Caliendo, sanzione della inibizione di mesi 5 (cinque); - per il Sig. Angelo Forcina, sanzione della inibizione di mesi 3 (tre); - per la Sig.ra Marja Caliendo, sanzione della inibizione di mesi 3 (tre); - per la Società Modena FC Spa, sanzione della ammenda di € 20.000,00 (€ ventimila/00). Accoglie il deferimento e infligge al Sig. Stefano Commini la sanzione dell’inibizione di mesi 4 (quattro) e giorni 15 (quindici).
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