CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it – Decisione n. 67 del 11/12/2015 – Luigi Repace /Federazione Italiana Giuoco Calcio

CONI – Collegio di Garanzia dello Sport - Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it – Decisione n. 67 del 11/12/2015 – Luigi Repace /Federazione Italiana Giuoco Calcio IL COLLEGIO DI GARANZIA SECONDA SEZIONE composta da - Attilio Zimatore - Presidente - Maurizio Benincasa - Oreste Michele Fasano - Patrizia Ferrari - Laura Marzano - Relatore ha pronunciato la seguente DECISIONE nel giudizio iscritto al R.G. n. 81/2015 sul ricorso, del 9 ottobre 2015, proposto da - Luigi REPACE, rappresentato e difeso come da procura speciale in calce al ricorso dagli avv.ti Francesco Falcinelli del Foro di Perugia e Luigi Chiappero del Foro di Torino, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Perugia, Corso Vannucci 30; contro la F.I.G.C. – Federazione Italiana Giuoco Calcio, con sede in Roma, Via Allegri n. 14, in persona del Presidente in carica, rappresentata e difesa, come da procura a margine della memoria di costituzione, dagli avv.ti Luigi Medugno e Letizia Mazzarelli, elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, via Panama n. 58; nonché nei confronti - della Procura Federale F.I.G.C., non costituita in giudizio, per la riforma della decisione emessa in data 23 settembre 2015 (e pubblicata in data 1 ottobre 2015) dalla Corte Federale di Appello a Sezioni Unite presso la F.I.G.C. (C.U. n. 032/CFA 2015/2016), con la quale è stata confermata l'inibizione per 4 mesi comminata dalla Sezione disciplinare del Tribunale Federale Nazionale (C.U. n. 3/TNF del 7 luglio 2015). - Uditi, nell’udienza del 2 dicembre 2015, gli avv.ti Chiappero e Falcinelli per il ricorrente e l’avv. Mazzarelli per la F.I.G.C.; - viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite; - udito il relatore, Cons. Laura Marzano; Ritenuto in fatto I. Con ricorso presentato in data 9 ottobre 2015, il Sig. Luigi Repace ha impugnato, dinanzi al Collegio di Garanzia dello Sport del Coni, la decisione della Corte Federale d’Appello a Sezioni Unite della Federazione Italiana Giuoco Calcio, pubblicata il 1 ottobre 2015, di cui al C.U. n. 032/CFA 2015/2016, con la quale è stata confermata la sanzione nei suoi confronti di mesi 4 di inibizione, chiedendone anche la sospensione in considerazione del residuo periodo di un mese, ancora da scontare. Si è costituita in giudizio la Federazione Italiana Giuoco Calcio – F.I.G.C. - con memoria del 15 ottobre 2015 contestando i motivi di ricorso e chiedendone la reiezione. La sospensione richiesta è stata tacitamente denegata, non essendo stato assunto alcun provvedimento presidenziale. All’udienza del 2 dicembre 2015, sentiti a lungo i difensori del ricorrente e il difensore della F.I.G.C., la causa è stata decisa. II. La Corte Federale d’Appello a Sezioni Unite della Federazione Italiana Giuoco Calcio, con decisione pubblicata il 1 ottobre 2015 su Com. Uff. n. 032/CFA 2015/2016 ha confermato la decisione del Tribunale Federale Nazionale — Sezione Disciplinare, pubblicata su Com. Uff. n. 3/TFN — Sez. Disciplinare 2015/2016, del 7 luglio 2015. Con tale decisione il T.F.N., in accoglimento del deferimento del Procuratore Federale a carico del Sig. Luigi Repace, Presidente pro tempore del Comitato Regionale Umbria, e dei Signori Carlo Emili, Naldino Forti, Giuseppe Palmerini, Roberto Lombrici e Mario Cicioni, tutti componenti pro tempore del Comitato Regionale Umbria (nota n. 3671/896 pf12-13 SP/blp del 25 novembre 2014), e del deferimento a carico del Sig. Luciano Paccamonti, anch'esso, all'epoca dei fatti, componente pro tempore dello stesso Comitato Regionale (nota n. 10020/250 pf14-15 SP/gb del 6 maggio 2015), ha inflitto le seguenti sanzioni: mesi 4 (quattro) di inibizione a Luigi Repace, mesi 3 (tre) di inibizione ciascuno a Carlo Emili, Naldino Forti, Giuseppe Palmerini, Roberto Lombrici e Luciano Paccamonti, mesi 2 (due) di inibizione a Mario Cicioni. I predetti soggetti erano stati tutti deferiti, nelle rispettive qualità, per la violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, da rispettare in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva, previsti dall'art. 1 bis C.G.S., per aver concorso tra loro a formare e per aver sottoscritto due appendici ai verbali di riunione del Comitato Regionale Umbria (verbali n. 8 del 29 marzo 2008 e n. 9 del 29 aprile 2010, il solo Mario Cicioni limitatamente a quest'ultimo verbale) da ritenersi non veridici in quanto difformi per contenuto, modalità e tempo alla realtà effettiva che invece volevano diversamente attestare, con l'aggravante della finalità illecita e del clamore avuto dalla vicenda, comportante danno all'immagine della F.I.G.C.. La decisione del T.F.N., confermata dalla decisione del 1 ottobre 2015 della C.F.A. a Sez. Un. della F.I.G.C. oggi impugnata, giungeva all'esito del giudizio di rinvio disposto dalla C.F.A. la quale, con decisione pubblicata il 25 maggio 2015, in accoglimento del ricorso della Procura Federale, aveva annullato la precedente decisione del T.F.N. (Com. Uff. n. 38/TFN — Sez. Disc. del 16 marzo 2015) che aveva accolto l'eccezione sollevata dalla difesa dei deferiti in ordine alla improcedibilità dell'azione disciplinare per violazione dell'art. 32, comma 11, del vecchio C.G.S.. La decisione della Corte Federale d’Appello a Sez. Un. della F.I.G.C. del 1 ottobre 2015 è stata impugnata innanzi a questo Collegio soltanto dal Sig. Luigi Repace il quale ne ha chiesto preliminarmente la sospensione in ragione della sussistenza, a suo dire, del fumus boni iuris, desumibile dai motivi di ricorso, e del periculum in mora, rappresentato dal fatto che, alla data del ricorso (7 ottobre 2015), egli aveva già scontato tre dei quattro mesi della sanzione irrogata dagli organi federali sicché, in mancanza di sospensione, egli sarebbe stato privato di un grado di giudizio. Considerato in diritto 1. Il ricorso è affidato a 6 motivi con i quali il ricorrente deduce: 1) Nullità della sentenza per violazione dell'art. 34 bis C.G.S. e per manifesta illogicità della motivazione nei punti relativi alla mancata declaratoria della estinzione del procedimento disciplinare. 2) Nullità della sentenza per la mancata declaratoria di prescrizione della violazione contestata. 3) Nullità della sentenza per illegittimità della produzione effettuata ai sensi dell'art. 37, comma 3, C.G.S. e dell'art. 32 quinquies, comma 3, Codice Giustizia Sportiva, dalla Procura Federale ed utilizzata ai fini della decisione. 4) Nullità della sentenza per mancanza e manifesta illogicità della motivazione nei punti relativi alla mancata assolutoria dell'incolpato perché il fatto non sussiste così come ritenuto dal Giudice Penale con sentenza di proscioglimento irrevocabile. 5) Nullità della sentenza per mancanza e manifesta illogicità della motivazione nei punti relativi alla mancata assolutoria dell'incolpato per la violazione di cui all'art. 1 bis C.G.S.. 6) Nullità della sentenza per manifesta illogicità della motivazione in ordine all'entità della pena inflitta. 2. Dato atto, preliminarmente, che sono venute meno le esigenze cautelari essendo stata, la sanzione inflitta, interamente scontata, deve darsi ingresso all’esame dei motivi di ricorso. 3. Con il primo motivo il ricorrente deduce la nullità della sentenza per violazione dell'art. 34 bis C.G.S. e per manifesta illogicità della motivazione nei punti relativi alla mancata declaratoria della estinzione del procedimento disciplinare. Sostiene il ricorrente che la Corte Federale di Appello avrebbe errato nel non dichiarare estinto il procedimento disciplinare atteso che, al caso di specie, non potrebbe applicarsi il termine ulteriore per il giudizio di rinvio che l'art. 34 bis C.G.S. prevede solo nel caso in cui la decisione di merito sia annullata in tutto o in parte a seguito del ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport. Segnatamente, considerata come dies a quo la data della pubblicazione della sentenza della Corte Federale di Appello che annullava con rinvio quella del T.N.F. (14 aprile 2015), necessariamente la nuova decisione di primo grado sarebbe dovuta intervenire entro il 26 aprile 2015. Di conseguenza il termine di giorni 90 per la celebrazione del giudizio di primo grado a carico del ricorrente era da considerarsi ampiamente spirato alla data del 7 luglio 2015, quando il T.N.F. si è nuovamente pronunciato. In definitiva il T.F.N. non avrebbe potuto beneficiare di un ulteriore termine stante la tassatività della previsione, applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame, che stabiliva l'ulteriore periodo di 60 giorni nel solo caso del rinvio disposto dal Collegio di Garanzia dello Sport. La fondatezza della suesposta tesi sarebbe confermata dal successivo intervento del legislatore sportivo che, con CU 17/A del 17 luglio 2015, ha modificato l'art. 34 bis C.G.S., prevedendo un termine di 60 giorni anche in caso di giudizio di rinvio al primo grado disposto dalla C.F.A. Dunque il giudice di appello, con l’interpretazione data, avrebbe effettuato un intervento additivo sulla norma di cui all’art. 34 bis, in un ambito ove, tuttavia, vige il principio di tassatività omettendo di motivare in ordine agli effetti della successione nel tempo di norme e sulla necessità di applicare la legge antecedente alla novella del luglio 2015, in quanto più favorevole all'incolpato. Il motivo è infondato. Il ricorrente invoca l'art. 34 bis nel testo previgente alla modifica del comma 3 intervenuta nel luglio 2015; tale norma, non prevedendo nulla in ordine ad eventuali termini in caso di giudizio di rinvio disposto dall'Organo giudicante di secondo grado, sarebbe da interpretare a suo dire nel senso che il giudice di primo grado, in sede di rinvio disposto dal giudice di appello, disporrebbe soltanto della frazione residua dei 90 giorni assegnati dalla norma per la celebrazione di tale grado del giudizio. Il Collegio condivide l’impostazione data dalla C.F.A., con motivazione adeguata e sufficiente, secondo cui, anche nella disciplina previgente, il provvedimento di annullamento con rinvio al giudice di primo grado, travolgendo la decisione annullata e l'intero procedimento, determina la nuova decorrenza del termine. Il giudice di appello ha fatto applicazione dell'art. 37, comma 4, C.G.S. il quale stabilisce che la C.F.A. "se ritiene insussistente la inammissibilità o la improcedibilità dichiarata dall'organo di prima istanza o rileva la violazione delle norme sul contraddittorio annulla la decisione impugnata e rinvia all'Organo che ha emesso la decisione, per l'esame del merito". Come correttamente osservato dalla C.F.A., la restituzione al primo giudice presuppone o che questi non abbia provveduto ad esaminare il merito, avendo ritenuto decisiva una questione pregiudiziale, o che l'esame del merito debba essere replicato nel rispetto del principio del contraddittorio. Il Collegio giudica in linea con i principi dell’ordinamento ritenere che, laddove il giudice di primo grado debba provvedere per la prima volta, ovvero riprovvedere all'esame del merito, il processo debba potersi svolgere in un tempo ragionevolmente adeguato alle attività da compiere. Diversamente opinando si finirebbe nel paradosso che, ove il primo processo di primo grado abbia utilizzato gran parte del segmento temporale fissato dalla norma, il giudizio di rinvio – ossia quello destinato a rendere effettivamente giustizia all’incolpato – debba svolgersi nella frazione residua che potrebbe consistere anche in pochi giorni o, addirittura, in nessuno. In definitiva, nel regime del previgente testo dell'art. 34 bis C.G.S., il periodo di tempo per celebrare il giudizio di rinvio non poteva che coincidere, in assenza di diversa previsione, con il periodo di 90 giorni stabilito per la pronuncia della decisione di primo grado. Non può essere condiviso l’assunto del ricorrente secondo cui l’intervento del legislatore sportivo, effettuato medio tempore sull’art. 34 bis in discorso, confermerebbe la fondatezza della sua tesi difensiva: sostiene, infatti, il ricorrente che il suo caso, o meglio la censura sul punto svolta nel suo ricorso, avrebbe fatto scuola tanto che il legislatore si sarebbe avveduto del vuoto normativo e sarebbe immediatamente corso ai ripari. Tale assunto, pur suggestivo, è privo di fondamento. Ciò da una parte perché, come già rilevato, la tesi propugnata dal ricorrente contrasta con i principi immanenti all’ordinamento per i quali qualunque processo deve svolgersi in tempi “ragionevoli”, dovendosi riferire tale aggettivo non soltanto alla necessità di evitare tempi tanto lunghi da privare di utilità concreta la decisione, ma anche alla esigenza che il giudice disponga del tempo minimo funzionale agli accertamenti necessari per pervenire ad una decisione che renda realmente giustizia. Dall’altra perché, come correttamente ha ritenuto la C.F.A., l'integrazione apportata dal legislatore sportivo al testo dell'art. 34 bis (Com. Uff. n. 17/A del 17 luglio 2015), non è stata mossa da un intento additivo, ossia dalla esigenza di colmare un vuoto normativo, quanto, piuttosto, dalla avvertita necessità di uniformare il termine per la celebrazione del giudizio di rinvio davanti al primo giudice (sessanta giorni) indipendentemente dall'identità dell'Organo giudicante che tale rinvio operi (Giudice endofederale di secondo grado o Collegio di Garanzia dello Sport). 4. Con il secondo motivo il ricorrente deduce la nullità della sentenza per la mancata declaratoria di prescrizione della violazione contestata. Il ricorrente ripropone pedissequamente tutte le argomentazioni già prospettate nei precedenti gradi di giudizio senza formulare alcuna censura sulla decisione impugnata. Sul punto il Collegio deve rammentare preliminarmente che, ai sensi dell’art. 12 bis, comma 2, dello Statuto del Coni, il giudizio innanzi al Collegio di Garanzia dello Sport è un giudizio di legittimità. Pertanto gli unici motivi ammissibili innanzi a questo Collegio sono quelli che denunciano violazione di norme di diritto ovvero omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia che abbia formato oggetto di disputa fra le parti. Sotto tale profilo, dunque, il motivo è inammissibile. In ogni caso la dedotta prescrizione è anche infondata. In sintesi, secondo il ricorrente sarebbe maturato il termine di prescrizione stabilito dall'art. 25 C.G.S. il quale, per violazioni come quelle in esame (art. 25, comma 1, lett. d), C.G.S.) stabilisce che essa maturi al termine della quarta stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l'ultimo atto diretto a realizzarle. Collocandosi l’atto interruttivo nella stagione 2014/2015 (atto di deferimento del 25 novembre 2014), risulterebbe prescritta non solo la violazione disciplinare relativa alla formazione del verbale del Consiglio del Comitato Regionale Umbria del 23 marzo 2008, ma anche quella relativa al verbale del 29 aprile 2010 che, a dire del ricorrente, poiché materialmente stampato il 26 giugno 2010, risalirebbe alla stagione 2009/2010. Il Collegio, a prescindere dalla pur condivisibile impostazione secondo cui l'infrazione disciplinare di cui si discute deve essere considerata in modo unitario, rileva che, come correttamente osservato dalla Corte, in ogni caso, anche considerando partitamente le due violazioni, i termini di prescrizione non risultano maturati né con riferimento al verbale del 29 marzo 2008 né con riferimento a quello del 29 aprile 2010. Sul punto la Corte ha ampiamente e dettagliatamente motivato le ragioni per le quali la prescrizione non può dirsi compiuta. Invero, poiché il termine quadriennale decorre dal compimento dell'ultimo atto diretto a realizzare l'alterazione, per la condotta relativa al primo verbale deve aversi riguardo alla circostanza della divergenza tra la data della riunione e quella del compimento dell'alterazione, che va collocata in un momento successivo e comunque in data antecedente il 4 marzo 2009, data in cui il Presidente del Comitato Regionale Umbria, a seguito della richiesta del Dirigente della Regione Umbria del 16 ottobre 2008, trasmise alla Regione, con nota datata 3 marzo 2009, l'estratto del verbale n. 8 del 29 marzo 2008 avente ad oggetto l'appendice. Dunque, collocandosi la data dell'alterazione in un arco temporale ricadente nella s.s. 2008/2009, la prescrizione sarebbe maturata, in mancanza di atti interruttivi, al 30 giugno 2013, ossia al termine della quarta stagione successiva al compimento dell'ultimo atto idoneo a commettere la violazione. Tuttavia, in data 23 aprile 2013, si è verificata l’ulteriore interruzione della prescrizione, essendo intervenuto l'atto di apertura del distinto procedimento disciplinare avente il n. 893 pf 12/13, a seguito di stralcio dal procedimento 1929 pf 10/11. Poiché, ai sensi dell'art. 25, comma 2, C.G.S, la prescrizione decorre nuovamente dal momento della interruzione, ma i termini di cui al comma 1 non possono in alcun caso essere prolungati oltre la metà, l'atto di deferimento risulta tempestivo rispetto al suddetto termine, sicché la violazione di cui al primo verbale non è prescritta. Del pari, per il verbale n. 9 del 29 aprile 2010, nel perfezionamento della condotta illecita assume rilevanza decisiva la trasmissione via fax di una bozza (tale confermata dal ricorrente in sede di audizione del 28 maggio 2015 davanti alla Procura federale) ad uno Studio di consulenza, in data 12 luglio 2010. Tale trasmissione si colloca nella s.s. 2010/2011 rispetto alla quale risulta tempestivo l'atto di deferimento intervenuto il 25 novembre 2014. 5. Con il terzo motivo il ricorrente deduce la nullità della sentenza per illegittimità della produzione effettuata dalla Procura Federale, ai sensi dell'art. 37, comma 3, C.G.S. e dell'art. 32 quinquies, comma 3, Codice Giustizia Sportiva, ed utilizzata ai fini della decisione. Riproponendo le argomentazioni già sviluppate nei precedenti gradi di giudizio, ossia ribadendo che la Procura Federale avrebbe prodotto fuori termine documentazione già in suo possesso, il ricorrente ritiene che la Corte Federale di Appello abbia commesso un errore di diritto dando una interpretazione contra legem dell'art. 32 quinquies del C.G.S.. L’errore di diritto risiederebbe nel fatto che la collocazione sistematica dell'articolo in questione deporrebbe per la sua riferibilità alla sola fase di svolgimento delle indagini, con esclusione di qualunque esegesi estensiva della norma. Seguendo, viceversa, il principio espresso dal Giudice di appello si finirebbe per ammettere una discovery parziale e parcellizzata degli atti di indagine da parte della Procura, in aperto contrasto con il diritto di difesa e del contraddittorio, così come previsto nel codice Coni e nell'art. 32 ter comma 4, del C.G.S.. Anche il suddetto motivo è infondato. Recita la norma di cui al 3° comma dell’art. 32 quinquies del Codice di Giustizia Sportiva della F.I.G.C. (Decreto del Commissario ad acta del 30 luglio 2014, approvato con Deliberazione del Presidente del Coni n. 112/52 del 31 luglio 2014), rubricata “Svolgimento delle indagini”: “La durata delle indagini non può superare quaranta giorni dall’iscrizione nel registro del fatto o dell’atto rilevante. Su istanza congruamente motivata del Procuratore Federale, la Procura generale dello sport autorizza la proroga di tale termine per la medesima durata, fino ad un massimo di due volte, eventualmente prescrivendo gli atti indispensabili da compiere. Gli atti di indagine compiuti dopo la scadenza del termine non possono essere utilizzati. Possono sempre essere utilizzati gli atti e documenti in ogni tempo acquisiti dalla Procura della Repubblica e dalle altre autorità giudiziarie dello Stato”. Come correttamente motivato dalla C.F.A., la disposizione contenuta nell'art. 32 quinques C.G.S. è di chiaro tenore letterale ditalchè essa non ammette interpretazioni di sorta (in claris non fit interpretatio). Ne discende che, alla stregua della norma in discorso, è consentita alla Procura Federale l'utilizzazione, in ogni stato del procedimento, dei documenti "in ogni tempo acquisiti dalla Procura della Repubblica o da altre Autorità giudiziarie dello Stato". Ciò che è precluso alla Procura, a pena di inutilizzabilità, è svolgere essa stessa ulteriori atti di indagine. In altri termini è la provenienza qualificata di tale materiale (nella specie, trasmesso dalla Procura della Repubblica di Perugia) a consentirne alla Procura Federale l’utilizzabilità in ogni tempo, ossia in ogni stato e grado del procedimento. Né coglie nel segno, a parere del Collegio, l’obiezione secondo cui, così opinando, si determinerebbe una lesione del diritto di difesa dell’incolpato; invero il ricorrente si è limitato ad una enunciazione di principio senza dimostrare, in concreto, in cosa sia consistita, nel caso di specie, la lamentata impossibilità di difendersi. 6. Il quarto e il quinto motivo possono essere esaminati congiuntamente poiché investono la stessa questione. Con tali motivi il ricorrente ritiene erronea la sentenza di appello nella parte in cui non ha assolto l’incolpato perché il fatto non sussiste, così come ritenuto dal Giudice Penale, né lo ha assolto per la violazione di cui all'art. 1 bis C.G.S., senza motivare adeguatamente sul punto. In sintesi il ricorrente lamenta che la C.F.A. non si sia adeguata alla pronuncia del G.U.P. di Perugia che ha giudicato insussistente il fatto, ritenendo viceversa che la condotta abbia, comunque, rilevanza in punto di violazione dei principi espressi dall'art. 1 bis C.G.S.. L’errore di diritto risiederebbe nel fatto che, una volta esclusa la configurabilità del fatto ascritto come reato, sarebbe preclusa, per lo stesso fatto, ogni valutazione in sede disciplinare; in altri termini il Giudice della disciplina sportiva non avrebbe potuto più occuparsi a nessun titolo di un fatto ritenuto insussistente dal Giudice Penale. Inoltre la ritenuta natura privatistica dei verbali del Comitato Umbro avrebbe, comunque, precluso ogni questione disciplinare atteso che l'art. 1 bis del C.G.S. sanzionerebbe soltanto comportamenti che hanno pubblica rilevanza, ossia la sola attività sportiva. 10 La C.F.A., invece, si sarebbe dilungata su una serie di considerazioni relative alla maggiore o minore logicità del dato testuale dei vari verbali del Comitato ritenendo verosimile e comunque sufficientemente provato che i due verbali, al momento della loro formazione, non avevano il contenuto che appare in seguito all'aggiunta delle due appendici. Così la Corte avrebbe privilegiato argomenti di natura puramente logica non tenendo conto delle testimonianze rese all'udienza del 17 settembre 2015. Il Collegio ritiene insussistenti i vizi denunciati. Il tessuto motivazionale su cui la Corte ha fondato il suo convincimento appare sorretto da argomentazioni assai persuasive e del tutto logiche, oltre che basate sulle risultanze di causa. Innanzitutto è pienamente condivisibile l’impostazione, seguita da giurisprudenza consolidata, che pone i due rami dell’ordinamento (quello penale e quello sportivo) su piani del tutto autonomi e indipendenti fra loro (Cass. Pen., sez. III, 20 marzo 2013, n. 39071; id., sez. V, 11 marzo 2011, n. 21301). E’, pertanto, coerente con la superiore impostazione ritenere che la sentenza di non luogo a procedere (perché il fatto non sussiste) pronunciata dal G.U.P. di Perugia il 13 gennaio 2015, in relazione ai delitti di cui agli artt. 61, n. 2, 110, 476 e 479 c.p., non escluda che le condotte ascritte all’incolpato, benché prive di rilevanza penale, possano rappresentare violazione dei principi espressi dall'art. 1 bis C.G.S.. Inoltre, le condotte ascritte al ricorrente, in quanto compiute nell'ambito dell'attività istituzionale svolta dal Comitato, segnatamente dal Consiglio Direttivo, sono certamente sussumibili nell'ambito di applicazione dell'art. 1 bis C.G.S. il quale fa obbligo alle società, ai dirigenti, agli atleti, ai tecnici, agli ufficiali di gara e a ogni altro soggetto che svolge attività di carattere agonistico, tecnico, organizzativo, decisionale o comunque rilevante per l'ordinamento federale, di osservare le norme e gli atti federali e di comportarsi secondo i principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva. Correttamente, dunque, a parere di questo Collegio, la Corte ha ritenuto che, dalla lettura dei verbali oggetto di alterazione (circostanza questa non contestata), emerga che le determinazioni assunte dal Consiglio direttivo del Comitato e i verbali in cui furono trasfuse, in quanto espressione dei compiti e delle prerogative che la L.N.D. svolge ed esprime per il tramite delle sue Divisioni, dei suoi Comitati regionali, delle Delegazioni provinciali e distrettuali e dei suoi Dipartimenti, ebbero ad oggetto materie riferibili all'attività sportiva in senso lato. La motivazione resa sul punto dalla Corte risulta più che convincente e adeguatamente esplicitata, ditalchè la decisione impugnata si presenta immune dai denunciati vizi. Né è consentito al Collegio, attesa la richiamata natura di mera legittimità del giudizio innanzi a questo Organo, riesaminare la vicenda nel merito. 7. Con il sesto ed ultimo motivo il ricorrente deduce la nullità della sentenza per manifesta illogicità della motivazione in ordine all'entità della pena inflitta. La C.F.A., a dire del ricorrente, affermando che la pena "non muterebbe anche qualora per mera ipotesi si volesse considerare punibile solo l'alterazione del secondo verbale del 29/4/2010", da una parte si sarebbe contraddetta lasciando trasparire la propria intima convinzione circa la prescrizione della violazione inerente il primo verbale, dall’altra non avrebbe motivato le ragioni per le quali una o due violazioni non cambierebbero comunque l'entità della pena. Il motivo è infondato. Invero deve ribadirsi che innanzi a questo Collegio, ove si celebra un giudizio di mera legittimità, non sono scrutinabili motivi con cui si muovono censure di merito alla congruità della sanzione comminata. Ciò posto, alla stregua delle deduzioni formulate in ricorso, questo Collegio non rileva, nel capo della decisione che ha confermato la sanzione di 4 mesi di inibizione, alcuna violazione di norme di diritto, peraltro neanche dedotta, né alcun vizio di motivazione né, tanto meno, la dedotta intrinseca contraddittorietà, non ravvisandosi comunque, nell’entità della sanzione inflitta al ricorrente, profili di palese incongruità o sproporzione. Conclusivamente, per le suesposte ragioni, il ricorso deve essere respinto. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. P.Q.M. il Collegio di Garanzia dello Sport, Seconda Sezione, definitivamente pronunziando sulla controversia in epigrafe, rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente alle spese del giudizio che liquida in € 1.000,00 (mille) in favore della FIGC, oltre accessori di legge. Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica. Così deciso in Roma, nella sede del Coni, in data 2 dicembre 2015. Il Presidente F.to Attilio Zimatore Il Relatore F.to Laura Marzano Depositato in Roma in data 11 dicembre 2015. Il Segretario F.to Alvio La Face
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