COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 3 DEL 14/07/2015 Delibera del Tribunale Federale Territoriale b) Deferimento della Procura Federale nei confronti dei signori GIGLIO Luca, calciatore attualmente tesserato per la società POZZOMAINA, all’epoca dei fatti per la società SPAZIO TALENT SOCCER, del signor ISNARDI Marco, Presidente della Società J. STARS e delle Società SPAZIO TALENT SOCCER e J. STARS per rispondere il primo della violazione di cui all’art. 1 bis coma 1 C.G.S., il secondo della violazione di cui agli artt. 1 bis comma 1 C.G.S in riferimento all’art. 23 N.O.I.F. nonché al C.U. n. 1 Settore Giovanile e Scolastico st. sp. 13-14 sez. II, punto 2.4 lett. c), la Società J. STARS per rispondere della violazione di cui all’art. 4 comma 1 C.G.S, la società SPAZIO TALENT SOCCER della violazione di cui all’art. 4 comma 2 C.G.S. Con atto del 10.4.2015

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 3 DEL 14/07/2015 Delibera del Tribunale Federale Territoriale b) Deferimento della Procura Federale nei confronti dei signori GIGLIO Luca, calciatore attualmente tesserato per la società POZZOMAINA, all’epoca dei fatti per la società SPAZIO TALENT SOCCER, del signor ISNARDI Marco, Presidente della Società J. STARS e delle Società SPAZIO TALENT SOCCER e J. STARS per rispondere il primo della violazione di cui all'art. 1 bis coma 1 C.G.S., il secondo della violazione di cui agli artt. 1 bis comma 1 C.G.S in riferimento all'art. 23 N.O.I.F. nonché al C.U. n. 1 Settore Giovanile e Scolastico st. sp. 13-14 sez. II, punto 2.4 lett. c), la Società J. STARS per rispondere della violazione di cui all’art. 4 comma 1 C.G.S, la società SPAZIO TALENT SOCCER della violazione di cui all'art. 4 comma 2 C.G.S. Con atto del 10.4.2015 la Procura Federale deferiva al giudizio di questo Tribunale Federale il sig. GIGLIO Luca per avere svolto, pur essendo regolarmente tesserato per la società SPAZIO TALENT SOCCER, attività di tecnico a favore della J. STARS come risulta dalle distinte giocatori di detta società del 17.5.2014 relative al torneo “Rudi Torroni” e del 9.3.2014, 16.3.2014, 23.3.2014, 5.4.2014, 13.4.2014, 1.5.2014 relative a gare del torneo Pulcini calcio a 5. Il sig. ISNARDI Marco per aver consentito, o comunque non impedito al sig. GIGLIO Luca, tesserato quale calciatore della società SPAZIO TALENT SOCCER per la stagione 2013-2014 di svolgere attività di allenatore, in assenza delle prescritte abilitazioni, per la J. STARS come risulta dalle distinte giocatori sopra indicate. La società J. STARS per rispondere a titolo di responsabilità diretta nell’illecito addebitato al proprio Presidente. La società SPAZIO TALENT SOCCER per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva nell'illecito addebitato al proprio tesserato. Il procedimento trae origine da una nota, del Comitato Regionale Piemonte e Valle d'Aosta, di trasmissione alla Procura Federale degli atti relativi ad un reclamo concernente una gara disputata dal POZZOMAINA in cui si segnalava l'irregolare partecipazione nelle file della suddetta società del calciatore GIGLIO Luca conosciuto per aver svolto attività di istruttore e/o dirigente per la società J. STARS. Accertato il regolare tesseramento del giocatore per la stagione sportiva in corso, veniva, tuttavia richiesto di far luce sull'attività svolta dal tesserato nella stagione precedente. Nel corso delle accurate indagini venivano interrogati Presidenti e Dirigenti delle società POZZOMAINA e J. STARS nonché il giocatore deferito. Veniva altresì acquisita tutta la documentazione utile all'accertamento dei fatti. Nella seduta del 22.5.2015, avanti a questo Tribunale Federale sono comparsi l’avv. Marco Stefanini in rappresentanza della Procura Federale ed il sig. GIGLIO. Restavano assenti il sig. ISNARDI ed entrambe le società deferite. Preliminarmente il Presidente avvertiva le parti presenti della possibilità di definire il procedimento con il c.d. patteggiamento ai sensi dell’art. 23 C.G.S e veniva formalizzato un accordo con il rappresentante della Procura Federale per l'applicazione della sanzione della squalifica per giorni 40 a carico di Luca GIGLIO. Il Procuratore Federale, previa relazione sui fatti, chiedeva altresì l’applicazione delle seguenti sanzioni: mesi due di inibizione a carico del sig. ISNARDI, ammenda per € 200,00 a carico della società J. STARS, ammenda per € 100,00 a carico della società SPAZIO TALENT SOCCER. Preso atto dell'accordo tra le parti che veniva acquisito agli atti, il Tribunale riservava la decisione al decorso del termine indicato dall'art. 23 CGS, in attesa delle eventuali osservazioni del Procuratore generale dello Sport presso il CONI al quale la Procura Federale avrebbe trasmesso l'accordo stesso. In allegato ad e mail del 22.6.2015, la Procura Federale inoltrava nota della Procura Generale dello Sport in cui si esprimeva il “nulla osserva” in merito agli accordi di cui sopra. MOTIVI DELLA DECISIONE Per quanto riguarda la posizione per cui è intervenuto l'accordo tra le parti, la sanzione ridotta per la scelta della procedura speciale appare congrua alla gravità dei fatti descritti nell’atto di deferimento e pertanto va omologata. Per quanto riguarda il sig. ISNARDI, ne deve essere affermata la piena responsabilità in ordine ai fatti per cui è stato incolpato, posto che, pur essendo verosimilmente all'oscuro del tesseramento del GIGLIO quale calciatore per altra società, ne ha consentito o comunque non impedito l'esercizio di attività di tecnico in violazione delle prescrizioni di cui all'art. 23 N.O.I.F. ovvero al C.U. n. 1 Settore Giovanile e Scolastico st. sp. 13-14 sez. II, punto 2.4 lett. c). Conseguentemente deve essere affermata la responsabilità diretta della società J. STARS per la violazione ascritta al proprio Presidente, mentre la SPAZIO TALENT SOCCER in cui il GIGLIO militava all'epoca dei fatti è oggettivamente responsabile delle violazioni ascritte al proprio tesserato. L'entità delle sanzioni richieste dal Procuratore Federale appare congrua alla gravità dei fatti e pertanto merita conferma. P. Q. M. Il Tribunale Federale, − visto l'accordo intercorso tra le parti, applica al sig. GIGLIO Luca la sanzione della squalifica per giorni 40; − dichiara il sig ISNARDI Marco ed entrambe le Società deferite responsabili della violazione loro rispettivamente ascritta e per l'effetto infligge al al sig. ISNARDI Marco la sanzione dell’inibizione per mesi due, alla società J. STARS la sanzione dell’ammenda per € 200,00 (duecento0) ed alla società SPAZIO TALENT SOCCER la sanzione dell'ammenda per € 100,00 (cento/00).
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2026 Dirittocalcistico.it