COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 24 DEL 08/10/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale b) Ricorso della società A.C. PEDONA avverso decisione del Giudice Sportivo inclusa in C.U. n. 13 del 1.10.2015 della Delegazione Provinciale di Cuneo, in relazione alla gara PEDONA – BUSCA disputata in data 16.9.2015, Campionato Giovanissimi Fascia B Cuneo I

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 24 DEL 08/10/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale b) Ricorso della società A.C. PEDONA avverso decisione del Giudice Sportivo inclusa in C.U. n. 13 del 1.10.2015 della Delegazione Provinciale di Cuneo, in relazione alla gara PEDONA – BUSCA disputata in data 16.9.2015, Campionato Giovanissimi Fascia B Cuneo I Con ricorso inviato in data 1.10.2015 la Società PEDONA si duole del provvedimento indicato in oggetto nella parte in cui il Giudice Sportivo ha sanzionato con l'inibizione fino al 31.12.2015 il dirigente accompagnatore sig. DUTTO Davide e ne chiede la riduzione. La società ricorrente, pur riconoscendo la legittimità e la correttezza delle altre decisioni, contenute nell'impugnato provvedimento in riferimento all'irregolare impiego di calciatore straniero con tesseramento non perfezionato, sostiene che la sanzione inflitta al proprio dirigente è eccessiva in quanto il comunicato in cui il medesimo veniva sanzionato per l'impiego del medesimo giocatore nella precedente gara di campionato è stato pubblicato mentre la partita in oggetto era già in corso di svolgimento. Il ricorso è fondato e merita accoglimento. La condotta sanzionata è stata realizzata allorquando la punizione precedente non era ancora conosciuta, come si può evincere dal C.U n.8 della Delegazione Provinciale di Cuneo pubblicato in data 17.9.2015 nella parte in cui il DUTTO viene inibito fino al 17.11.2015 per aver sottoscritto la distinta includente il calciatore EL BAHRAOUI Amine non in regola col tesseramento nella gara BOVES – PEDONA del 13.9.2015. Trattasi, tra l'altro, di provvedimento assunto d'ufficio dal Giudice Sportivo e non in seguito a reclamo della società avversaria e, pertanto, il dirigente non poteva esserne a conoscenza. Alla luce dei fatti esposti, appare ragionevole operare un modestissimo aumento della sanzione inflitta con il primo provvedimento rideterminando la durata dell'inibizione fino al 30.11.2015. Per questi motivi la Corte Sportiva d'Appello, in accoglimento del reclamo, RIDUCE l'inibizione a carico del dirigente DUTTO Davide determinandone la durata fino al 30.11.2015. Nulla dispone in ordine alla tassa di reclamo che non risulta versata.
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