COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 26 DEL 15/10/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale c) Ricorso della Società ASD GARESSIO avverso la decisione del Giudice Sportivo contenuta nel C.U. n. 13 del 01.10.2015 della delegazione provinciale di Cuneo, in relazione alla gara AMA BRENTA CEVA – GARESSIO disputata in data 26.09.2015, Campionato Provinciale juniores girone A
COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 26 DEL 15/10/2015
Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale
c) Ricorso della Società ASD GARESSIO avverso la decisione del Giudice Sportivo contenuta nel C.U. n. 13 del 01.10.2015 della delegazione provinciale di Cuneo, in relazione alla gara AMA BRENTA CEVA - GARESSIO disputata in data 26.09.2015, Campionato Provinciale juniores girone A Con ricorso inviato in data 02.10.2015, la società ASD Garessio si duole del provvedimento con cui il Giudice Sportivo ha sanzionato il proprio calciatore SALVATICO Emanuele con l’inibizione fino al 24.11.2015 in quanto, nella qualità di dirigente responsabile della ASD Garessio, inseriva in distinta e faceva entrare sul terreno di gioco, il calciatore Selvatico Giacomo, risultato non in regola con il tesseramento. La Società ricorrente chiede la revoca della squalifica del calciatore. Letto il ricorso ed esaminata la documentazione ufficiale si osserva. La società ricorrente sostiene che il Salvatico Samuele sia stato erroneamente indicato quale dirigente accompagnatore, in luogo dell’effettivo dirigente accompagnatore Sabatino Antonio a sua volta erroneamente indicato quale allenatore. Aldilà dell’asserita erronea indicazione, si pone in evidenza un dato, certamente rilevante quanto insuperabile. Il tesserato Salvatico Samuele ha sottoscritto la distinta quale dirigente accompagnatore, senza avere i requisiti richiesti per ricoprire la predetta mansione. Con evidente responsabilità della società ed in particolare del dirigente, dalla medesima, indicato nella persona del Sabatino Antonio. Le giustificazioni avanzate dalla società nel ricorso non trovano accoglimento, ancorchè si possa ritenere che il calciatore sanzionato (all’epoca dei fatti minorenne) non abbia avuto effettivo ruolo decisionale in merito. Per tale motivo si può ridurre la sanzione, disponendo la squalifica del tesserato fino al 24.10.2015. Al contempo, si trasmettono gli atti al Giudice sportivo affinchè adotti i provvedimenti del caso nei confronti della società Garessio e del suo dirigente per le responsabilità avute nell’ambito della vicenda in oggetto. Per tali motivi, si RIDUCE La sanzione comminata al calciatore Salvatico Samuele, disponendo che la squalifica del medesimo venga a cessare in data 24.10.2015. Con trasmissione al Giudice sportivo per i provvedimenti che riterrà opportuni nei confronti della ASD Garessio e del suo dirigente.
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