COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 37 DEL 23/11/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Reclamo proposto dalla S.S.D. ACCADEMIA INTER TORINO avverso i provvedimenti del Giudice Sportivo contenuti nel C.U. N° 21 del 19/11/15 della Delegazione Provinciale di Torino in riferimento alla gara ACCADEMIA INTERTORINO – SPAZIO TALENT SOCCER disputata il 7/11/15 nell’ambito del Campionato Juniores Provinciali – Girone B.
COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 37 DEL 23/11/2015
Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale
Reclamo proposto dalla S.S.D. ACCADEMIA INTER TORINO avverso i provvedimenti del Giudice Sportivo contenuti nel C.U. N° 21 del 19/11/15 della Delegazione Provinciale di Torino in riferimento alla gara ACCADEMIA INTERTORINO – SPAZIO TALENT SOCCER disputata il 7/11/15 nell’ambito del Campionato Juniores Provinciali – Girone B. PREMESSO che, relativamente della gara ACCADEMIA INTERTORINO – SPAZIO TALENT SOCCER, disputata il 7/11/15, relativa al Girone B del Campionato Juniores Provinciali e non portata a compimento in quanto sospesa dall’arbitro al 17° del secondo tempo, il Giudice Sportivo emetteva le seguenti deliberazioni: 1. di mandare la gara a ripetere a data da destinarsi; 2. di squalificare per quattro gare il giocatore KEITA Dawda della società SPAZIO TALENT SOCCER; 3. di squalificare per una gara il giocatore BARBERA Sergio della stessa società, espulso per doppia ammonizione; 4. di comminare l’ammenda di euro 25,00 alla società SPAZIO TALENT SOCCER oggettivamente responsabile dell’accaduto Avverso tale delibera, propone ora tempestivo reclamo, ricevuto il 20/11/15, la S.S.D. ACCADEMIA INTERTORINO, che chiede venga revocata la decisione di far ripetere la gara, ritenendo di essere stata lesa dal provvedimento emesso dal Giudice Sportivo, perché, al momento della sospensione decretata dall’arbitro, conduceva la gara per 3 -0 ed attribuendo esclusivamente al comportamento del giocatore della squadra avversaria la decisione dell’arbitro di sospendere la gara. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, rilevato preliminarmente che, vertendo il reclamo su circostanze che potrebbero modificare il risultato della gara e che, quindi, copia dello stesso si sarebbe dovuto inviare alla controparte, come da espressa previsione normativa dell’art. 46, n° 5 del C.G.S.; constatato che al ricorso non è stata allegata prova del suddetto avvenuto adempimento; osservato che l’inosservanza delle precitata norma regolamentare preclude l’esame del merito; DICHIARA INAMMISSIBILE il ricorso in questione disponendo l’incameramento della prescritta tassa reclamo, che non risulta versata dalla società reclamante e, conseguentemente, CONFERMA tutte le decisioni del Giudice Sportivo in premessa indicate, ivi compresa quella di far ripetere la gara.
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