COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 38 DEL 26/11/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale c) Ricorso delle società ASD BORGARO TORINESE 1965 avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul comunicato ufficiale n. 27 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta del 22.10.2015 in riferimento alla ga

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 38 DEL 26/11/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale c) Ricorso delle società ASD BORGARO TORINESE 1965 avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul comunicato ufficiale n. 27 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d'Aosta del 22.10.2015 in riferimento alla gara ASD BORGARO TORINESE – G.S.D. LASCARIS del 17.10.2015 valida per il Campionato Regionale Juniores La società BORGARO reclama avverso il provvedimento del G.S. che ha decretato la perdita della gara, inflitto alla ricorrente la sanzione della ammenda di Euro 150,00, inibito fino al 22.12.2105 il dirigente responsabile Favazzo Marcello, squalificato per una gara il giocatore Feraru Robert Mihai da scontarsi dopo la regolarizzazione del suo tesseramento, in ragione della posizione irregolare del predetto in quanto non tesserato. Invero, le ragioni addotte dalla ricorrente in sede di reclamo, quelle esposte in occasione della sua audizione, la documentazione prodotta e quella acquisita da questa Corte direttamente dall'Ufficio Tesseramenti Nazionale, depongono in favore dell'accoglimento del reclamo stante la dimostrata incolpevolezza della società Borgaro nell'aver impiegato il giocatore in questione. La procedura di tesseramento del Feraru, infatti, non si è completata per cause indipendenti dalla volontà della società Borgaro che, fino alla pubblicazione del provvedimento del G.S., non poteva avere contezza che in realtà il tesseramento del suo giocatore non fosse andato a buon fine. La possibilità di dematerializzare la pratica del cartellino dilettante del giocatore in questione e la successiva stampa del suo tesserino provvisorio in ben due successive occasioni e precedenti la gara in questione, hanno tratto in inganno sul fatto che il suo tesseramento fosse andato a buon fine, quando invece sin dal 31.8.2015 (ovvero prima delle due stampe del tesserino di cui si è detto) la sua pratica era stata annullata automaticamente dal sistema informatico. In conclusione, preso atto che la società Borgaro dovrà provvedere al più presto a regolarizzare la posizione del giocatore Feraru per poterlo impiegare regolarmente, il ricorso va però accolto stante la assenza di colpa della reclamante nella vicenda in questione. P.Q.M. La Corte Sportiva d'Appello dichiara di accogliere il reclamo in oggetto e per l'effetto: dispone l'omologazione del risultato conseguito sul campo: BORGARO TORINESE 1975 – LASCARIS 4-2 Annulla tutte le altre sanzioni inflitte dal G.S. Nulla dispone in ordine alla tassa di reclamo.
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