COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 38 DEL 26/11/2015 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Deferimento della Procura Federale nei confronti del signor SHAHINI Jurgen arbitro effettivo presso la sezione AIA di Asti per rispondere della violazione di cui all’art. 1 bis comma 1 C.G.S. in relazione all’art. 40 Reg. A.I.A.

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 38 DEL 26/11/2015 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Deferimento della Procura Federale nei confronti del signor SHAHINI Jurgen arbitro effettivo presso la sezione AIA di Asti per rispondere della violazione di cui all'art. 1 bis comma 1 C.G.S. in relazione all’art. 40 Reg. A.I.A. Con atto del 17.9.2015 la Procura Federale deferiva al giudizio di questo Tribunale Federale il sig. SHAHINI Jurgen, arbitro effettivo presso la sez. AIA di Asti per aver: contravvenuto ai principi di lealtà probità e correttezza ed ai corrispondenti principi del regolamento arbitrale, per aver, quale direttore della gara tra COLLINE ALFIERI e ATLETICO TORINO del 28.3.2015 (Campionato Allievi B), dapprima redatto il referto in base al quale sono state comminate sanzioni ad alcuni tesserati della società ATLETICO TORINO, poi per averlo, senza alcuna giustificazione plausibile, per ben due volte rettificato e corretto – l'ultima mail di rettifica datata 4.4.2015 è intervenuta ben 7 giorni dopo la partita – determinando così l'accoglimento del ricorso nel frattempo presentato dalla società di appartenenza dei soggetti squalificati in primo grado, ATLETICO TORINO, con il conseguente annullamento dei provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo Territoriale. Il presente procedimento trae origine da una nota del 7.4.2015, inviata alla Procura Federale tramite il Presidente del Comitato Regionale Piemonte e Valle d'Aosta, con cui il Giudice Sportivo Territoriale segnalava che dopo aver adottato severi provvedimenti disciplinari nei confronti di tesserati in relazione alla gara COLLINE ALFIERI- ATLETICO TORINO, gli erano pervenute da parte dell'arbitro della gara, rettifiche che stravolgevano completamente i fatti descritti nell'originario referto e nel supplemento. Nel corso delle indagini effettuate dalla Procura Federale, veniva acquisita la documentazione utile all’accertamento dei fatti ed il sig. SHAHINI Jurgen faceva pervenire memoria in cui ammetteva gli errori in cui era incorso e porgeva le proprie scuse.. Nella seduta del 20.11.2015, avanti a questo Tribunale Federale sono comparsi l’avv. Marco Stefanini in rappresentanza della Procura Federale ed il sig. SHAHINI. Preliminarmente il Presidente avvertiva le parti della possibilità di definire il procedimento a norma dell'art. 23 C.G.S. ma nessun accordo si concretizzava tra la Procura Federale e l'arbitro deferito. Il Procuratore Federale, previa relazione sui fatti, chiedeva l’applicazione della squalifica per mesi tre a carico del sig. SHAHINI. L'Arbitro deferito richiamava il contenuto della propria memoria in cui aveva riferito di non aver assistito personalmente ai fatti descritti nei primi referti ma di aver prestato fede a quanto riferitogli da un dirigente del COLLINE ALFIERI. I rapporti successivi sono stati il frutto di un ravvedimento personale senza alcuna pressione da parte di terzi. Ribadiva altresì le proprie scuse per il danno d'immagine arrecato alla categoria arbitrale. MOTIVI DELLA DECISIONE L'ampia confessione consente di ritenere acclarata la responsabilità del sig. SHAHINI relativamente ai fatti per cui è stato disposto il deferimento. Tuttavia, considerati il ravvedimento spontaneo, le sincere scuse presentate ed il fatto che, come si rileva nell'atto di deferimento, non siano “ravvisabili nel comportamento dell'arbitro SHAINI elementi dolosi” bensì quanto accaduto appaia “...frutto di un atteggiamento superficiale, immaturo ed approssimativo”, si ritiene equo contenere l'entità della sanzione in un mese di squalifica. P. Q. M. Il Tribunale Federale dichiara la responsabilità dell'Arbitro deferito e, conseguentemente, applica la sanzione della squalifica per mesi 1 a carico del sig. SHAHINI Jurgen.
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