F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 035/CSA del 05 Novembre 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 087/CSA del 03 Marzo 2016 e su www.figc.it 1. RICORSO A.S.D. SANT’ISIDORO AVVERSO LE SANZIONI: – AMMENDA DI € 1.000,00; – SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA AL CALC. ARUTA LUIGI; – SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA AL CALC. PULEO ANTONIO FEDERICO, INFLITTE SEGUITO GARA KROTON/SANT’ISIDORO DEL 10.10.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 114 del 15.10.2015)
F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 035/CSA del 05 Novembre 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 087/CSA del 03 Marzo 2016 e su www.figc.it
1. RICORSO A.S.D. SANT’ISIDORO AVVERSO LE SANZIONI: - AMMENDA DI € 1.000,00; - SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA AL CALC. ARUTA LUIGI; - SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA AL CALC. PULEO ANTONIO FEDERICO, INFLITTE SEGUITO GARA KROTON/SANT’ISIDORO DEL 10.10.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 114 del 15.10.2015)
Al termine della gara Kroton/Sant’Isidoro del 10.10.2015, valevole per il Campionato Serie B, Calcio a 5, disputata a Crotone Così come riportato nei referti degli Ufficiali di gara, alcuni tifosi della squadra ospitante, invadevano il terreno di gioco aggredendo il portiere della Società Sant’Isidoro. L’aggressione scatenava un parapiglia, cui prendevano parte – oltre ai detti tifosi del Kroton - i calciatori di entrambe le società ed alcuni sostenitori della Società Sant’Isidoro, che nel mentre entravano anch’essi nel terreno di gioco. In questo frangente venivano identificati, tra gli altri, i giocatori Aruta e Culeo, appartenenti alla Società Sant’Isidoro che avevano preso parte, come detto alla zuffa, colpendo alcuni avversari. Il Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale, con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 114 del 15.10.2015, sanzionava i giocatori con la squalifica per 3 gare effettive, nonché la Soc. Sant’Isidoro per € 1.000,00. Avverso tale decisione ha presentato ricorso la società Sant’Isidoro chiedendo il riesame di tutta la questione alla luce del fatto che i propri calciatori –nonché i propri tifosi- avrebbero tenuto un comportamento meramente difensivo e non violento, cercando di limitare i danni provocati dall’aggressione subita dal portiere della propria squadra, dopo l’invasione di campo effettuata dai tifosi del Kroton. Ciò posto osserva questa Corte come il ricorso meriti parziale accoglimento essendo per il resto divenuto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. L’impugnazione risulta infatti essere pervenuta alla Segreteria di questa Corte dopo che i calciatori Aruta e Culeo hanno interamente scontato la squalifica. A quest’ultimo proposito non si ritiene di alcuna utilità l’esame dei motivi fondanti le censure che avevano ad oggetto la squalifica stessa, in quanto qualsivoglia provvedimento di questa 2 Corte , non potrebbe avere alcuna rilevanza, in considerazione appunto dell’esaurirsi degli effetti della sanzione . Per quanto riguarda di contro l’ammenda inflitta se da un lato dall’esame dei referti è pacifica la circostanza che gli accadimenti sono stati provocati dall’indebita invasione di campo dai sostenitori della Soc. Kroton -la quale aveva tra l’altro, in quanto società ospitante la piena responsabilità della predisposizione di idonee misure di sicurezza- è altrettanto pacifico in ogni caso che all’invasione hanno preso parte anche tifosi della Soc. Sant’Isidoro. Al riguardo, quindi deve rispondere del comportamento dei propri sostenitori quest’ultima Società in misura però nettamente più attenuata. Vi è infatti da considerare che l’invasione, seppur non giustificabile, è stata determinata, appunto da finalità tese a proteggere i giocatori in un contesto in cui il portiere era stato attinto da calci e pugni, dai tifosi della Soc. Krotom. Non di meno la circostanza di giocare in trasferta può esimere la Società dal prendere tutti i provvedimenti atti a controllare la propria tifoseria. Occorre porre rilievo che la Società reclamante non ha fornito prova di aver adottato un sistema teso a prevenire ed elidere le possibili intemperanze dei propri tifosi; infatti, pur giocando in trasferta, la Società non può considerarsi esente dalle condotte ascritte alla propria tifoseria dovendo tenersi conto, comunque, del comportamento dei propri sostenitori in particolar modo per gli accadimenti che avvengono all’interno dell’impianto sportivo nell’ambito comunque di incontri che coinvolgono una cornice di pubblico ben circoscritta anche dalla dimensione del bacino di utenza della tifoseria stessa. E’ indubbio che l’invasione, a prescindere dalle finalità, da cui prendeva le mosse, poteva acuire e costituire un quadro significativo e peculiare di pericolo e vulnus ai tesserati della Società avversaria, incrementando altresì la portata delle intemperanze e violenze dei tifosi del Kroton. Non di meno non può non rilevarsi che la valutazione degli accadimenti debba essere effettuata tenendo, appunto, conto del fatto che la Società giocasse fuori casa. Se pur, come già in precedenza posto in rilievo, questo fatto non la esime dagli obblighi – e dalle conseguenze – in tal senso previsti, non di meno non può non essere apprezzata la circostanza di una diminuita possibilità di intraprendere tutte le azioni idonee ad evitare ogni accadimento dato proprio dalla circostanza di giocare in trasferta. Conseguenzialmente, sembra equo ridurre la sanzione dell’ammenda. Per questi motivi la C.S.A. dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Sant’Isidoro di Bagheria (Palermo) in ordine alle posizioni dei calciatori Aruta Luigi e Puleo Antonio Federico; lo accoglie parzialmente in relazione all’ammenda riducendola ad € 250,00. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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