COMITATO REGIONALE VENETO – Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 71 Del 16/03/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Ricorso A.S.D. Atleticolissaro 88 Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Padova di cui al Comunicato n. 41 del 9/3/2016 –Squalifica per quattro giornate giocatore Piazza Giacomo – Campionato 3^ Categoria

COMITATO REGIONALE VENETO - Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 71 Del 16/03/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Ricorso A.S.D. Atleticolissaro 88 Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Padova di cui al Comunicato n. 41 del 9/3/2016 –Squalifica per quattro giornate giocatore Piazza Giacomo - Campionato 3^ Categoria La Società A.S.D. Atleticolissaro 88 ha inoltrato ricorso avverso la delibera del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Padova e pubblicata nel Comunicato n. 41 del 9/3/2016 con la quale infliggeva la squalifica per quattro giornate a carico del giocatore Piazza Giacomo : “mentre si apprestava a sederci in panchina in quanto sostituito, rivolgeva ad alta voce frasi offensive verso la sfera familiare del direttore di gara”. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, preso in esame il ricorso presentato dall’a.S.D. Atleticolissaro 88; esaminata la documentazione ufficiale in atti; sentito l’arbitro per le vie brevi che ha confermato il fatto descritto nel rapporto di gara, ribadendo che le offese pronunciate dal Piazza erano rivolte a lui e non verso l’allenatore; ritenuto che il provvedimento sanzionatorio applicato dal Giudice Sportivo risulta essere congruo rispetto agli addebiti P.Q.M. la Corte Sportiva di Appello Territoriale delibera - di respingere il ricorso presentato dall’A.S.D. Atleticolissaro 88; - di confermare la sanzione della squalifica per quattro giornate a carico del giocatore Piazza Giacomo; - di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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