F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 062/TFN del 22 Marzo 2016 (142) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: SILVIO ALESSI (Presidente del Consiglio di Amministrazione e Legale rappresentante p.t. della Società SS Akragas Città dei Templi Srl), LUIGI CAMPOCCIA (Presidente del Collegio Sindacale della Società SS Akragas Città dei Templi Srl), Società SS AKRAGAS CITTÀ DEI TEMPLI Srl – (nota n. 8824/729 pf15-16 SP/blp del 25.2.2016).
F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 062/TFN del 22 Marzo 2016
(142) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: SILVIO ALESSI (Presidente del Consiglio di Amministrazione e Legale rappresentante p.t. della Società SS Akragas Città dei Templi Srl), LUIGI CAMPOCCIA (Presidente del Collegio Sindacale della Società SS Akragas Città dei Templi Srl), Società SS
AKRAGAS CITTÀ DEI TEMPLI Srl - (nota n. 8824/729 pf15-16 SP/blp del 25.2.2016).
Il deferimento
Il Procuratore Federale, con provvedimento del 25.2.2016, a seguito di segnalazione del 3.2.2016 pervenuta dalla Co.Vi.So.C., ha deferito a questo Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare- il Sig. Silvio Alessi, Presidente del CdA e legale rappresentante pro tempore della Società SS Akragas Città dei Templi Srl, per rispondere della violazione
disciplinare ex art. 1 bis, comma 1, CGS e art. 10, comma 3, CGS in relazione all’art. 85, lett. C), paragrafi VI e VII, NOIF, non avendo depositato presso la Co.Vi.So.C., entro il termine del 16.12.2015, né la dichiarazione attestante l’avvenuto pagamento degli emolumenti dovuti in favore del Sig. Camillo Antonio Ferruccio (tesserato in qualità di preparatore atletico della prima squadra della Società SS Akragas Città dei Templi Srl), relativamente alle mensilità di settembre e ottobre 2015, né la dichiarazione attestante l’avvenuto pagamento delle ritenute fiscali IRPEF dei contributi previdenziali INPS correlati
ai predetti emolumenti. In aggiunta, il Sig. Silvio Alessi è stato deferito, unitamente al Sig. Luigi Campoccia, Presidente del Collegio Sindacale della Società SS Akragas Città dei Templi Srl, per rispondere della violazione disciplinare ex art.1 bis, comma 1, CGS e art. 8, comma 1, CGS, avendo entrambi depositato presso la Co.Vi.So.C., in data 16.12.2015, dichiarazioni non veritiere attestanti sia l’avvenuto pagamento delle richiamate spettanze economiche dovute al Sig. Camillo Antonio Ferruccio, sia l’avvenuto pagamento delle ritenute fiscali IRPEF e dei contributi previdenziali INPS relativi agli emolumenti di cui trattasi. In ordine alla condotte antiregolamentari ascritte al proprio Presidente del CdA e legale rappresentante pro tempore, nonché, per quanto di competenza, al Presidente del Collegio Sindacale, è stata deferita per responsabilità diretta e oggettiva, ex art. 4, commi 1 e 2, CGS, anche la Società SS Akragas Città dei Templi Srl, come meglio indicato nella parte motiva dell'atto di deferimento.
Il dibattimento
Nei termini di rito assegnati hanno fatto pervenire proprie memorie difensive il Sig. Silvio Alessi e il Sig. Luigi Campoccia.
Alla riunione odierna è comparso il rappresentante della Procura Federale, Dott. Giuseppe Chiné, il quale, insistendo per l’affermazione di responsabilità nei riguardi dei deferiti, ha formulato le seguenti richieste sanzionatorie: mesi 6 (sei) di inibizione a carico del Sig. Silvio Alessi; mesi 2 (due di inibizione a carico del Sig. Luigi Campoccia; penalizzazione di punti 2 (due) in classifica e ammenda di € 3.500,00 (€ tremilacinquecento/00) a carico della Società SS Akragas Città dei Templi Srl. E’ altresì presente il legale di fiducia del Sig. Silvio Alessi e del Sig. Luigi Campoccia, Avv. Marco Sabato.
Motivi della decisione
Il Tribunale Federale Nazionale -Sezione Disciplinare-, esaminati gli atti, osserva quanto segue. Le circostanze poste a fondamento dell’odierno procedimento appaiono pacifiche, avendo la Co.Vi.So.C. puntualmente accertato, da un lato, l’omissione del rituale deposito da parte del Sig. Silvio Alessi, entro la data del 16.12.2015, della dichiarazione attestante
l’avvenuto pagamento degli emolumenti relativi alle mensilità di settembre e ottobre 2015 dovuti al Sig. Camillo Antonio Ferruccio e della dichiarazione attestante l’avvenuto pagamento delle ritenute fiscali IRPEF e dei contributi previdenziali INPS correlati alle predette spettanze economiche, dall’altro, il deposito da parte del Sig. Silvio Alessi e del Sig. Luigi Campoccia, perfezionato in data 16.12.2015, di dichiarazioni non veritiere attestanti sia l’avvenuto pagamento dei predetti emolumenti in favore del tesserato avente diritto che delle ritenute fiscali IRPEF e dei contributi previdenziali INPS ai medesimi riferibili. Al riguardo, mette conto rilevare che il richiamato art. 85, lett. C), paragrafi VI e VII, NOIF disciplina il sistema dei controlli finalizzati alla verifica dell'equilibrio finanziario delle compagini societarie partecipanti ai campionati di calcio professionistici, con la precipua finalità di garantire il regolare svolgimento delle competizioni. Pertanto, detta disposizione, formulata in modo assolutamente chiaro nel prevedere l’obbligo di dimostrare, alle scadenze periodiche tassativamente indicate, sia l’avvenuto pagamento degli emolumenti dovuti in favore dei tesserati che delle ritenute fiscali IRPEF e dei contributi previdenziali INPS, non ammette deroghe, se non ricorrendo i presupposti di cui all’art. 85, lett. C), paragrafi VI e VII, comma 1, ultima parte, NOIF, i quali, tuttavia, nel caso di specie, esulano del tutto. Ciò premesso, il Tribunale osserva che le argomentazioni difensive dispiegate dal Sig. Silvio Alessi e dal Sig. Luigi Campoccia, non escludono e neppure affievoliscono le responsabilità disciplinari ascritte agli indicati deferiti, e per essi alla Società SS Akragas Città dei Templi Srl. Invero, sia il Sig. Silvio Alessi che il Sig. Luigi Campoccia affermano, a sostegno dei propri
assunti difensivi, che le spettanze economiche relative alle mensilità di settembre e ottobre 2015 non erano state corrisposte a beneficio del tesserato Sig. Camillo Antonio Ferruccio poiché questi, sin dal giorno 1.9.2015, si era sottratto ai propri obblighi contrattuali, omettendo di fornire la prestazione professionale oggetto del contratto stipulato con la società, per ciò stesso non risultando più legittimato, secondo la tesi difensiva, a percepire alcun ulteriore compenso a decorrere da quella data. Nel contempo, i deferiti affermano di aver provveduto al versamento dei contributi previdenziali INPS, ma non delle ritenute fiscali IRPEF riferibili agli emolumenti relativi alle mensilità di settembre o ottobre 2015 maturate e non percepite dal Sig. Camillo Antonio Ferruccio, poiché la detrazione di lavoro dipendente (disciplinata dall’art. 13, comma 1, TUIR) avrebbe “coperto” l’imposta dovuta, dando luogo così ad una vera e propria compensazione, tale, quindi, da legittimare in qualche modo il comportamento contestato. Ora, il mancato pagamento degli emolumenti riferibili alle suindicate mensilità, giustificato dai deferiti in ragione di un sorta di eccezione di inadempimento (inadimplenti non est adimplendum), contrasta con la disciplina che regola, in base a quanto espressamente prescritto dall’Accordo Collettivo di categoria relativo alla figura professionale del preparatore atletico, i rapporti negoziali tra le parti. Invero, la richiamata eccezione di inadempimento, almeno nei termini e secondo le modalità mediante cui la stessa è stata opposta al tesserato, non può trovare ingresso nell’ordinamento sportivo calcistico. A fronte del lamentato inadempimento contrattuale, sarebbe stato corretto esperire, nei riguardi del Sig. Camillo Antonio Ferruccio, il rimedio previsto e disciplinato dall’art. 17, comma 2, lettera e), Accordo Collettivo di categoria ai fini della declaratoria di risoluzione del contratto in essere tra il predetto tesserato la Società SS Akragas Città dei Templi Srl, per poi, ex art. 85, lettera C, par. VI, comma 1 ultima parte, NOIF, depositare presso la Co.Vi.So.C. medesima “la documentazione comprovante la pendenza della lite non temeraria dinanzi al competente organo”, per ciò stesso venendo meno, in ipotesi di verifica da parte della Co.Vi.So.C., qualsivoglia profilo di responsabilità in relazione al mancato pagamento delle spettanze economiche. Sul punto, del resto, ebbe occasione di pronunciarsi, all’epoca dei fatti, il TNAS all’esito di un procedimento arbitrale promosso da una compagine societaria professionistica che aveva lamentato l’illegittimità della sanzione della penalizzazione di un punto in classifica irrogata in stretta correlazione al mancato pagamento degli emolumenti relativi ad alcune mensilità dovuti a un proprio tesserato (calciatore), con riferimento ai quali, tuttavia, pendeva una lite non temeraria dinanzi al Collegio Arbitrale competente. Ebbene, in quella occasione il TNAS affermò che proprio l’invocata pendenza della lite, adeguatamente documentata alla Co.Vi.So.C., fosse idonea a giustificare l’omesso pagamento” (cfr. Lodo TNAS SS Virtus Lanciano 1924 Srl / FIGC del 22/06/2012). Quanto sopra, peraltro, nonostante, all’epoca dei fatti, detta sorta di clausola di salvaguardia non fosse espressamente prevista in relazione al versamento degli emolumenti, ma esclusivamente avuto riguardo al versamento delle ritenute fiscali IRPEF e dei contributi previdenziali (ex) ENPALS (attualmente INPS), a differenza di quanto invece prescrive la disciplina regolamentare domestica vigente. Avuto riguardo alla vicenda che ci occupa, vero è che la Società deferita si è rivolta al Collegio Arbitrale competente al fine di ottenere la declaratoria di risoluzione del contratto in essere con il proprio tesserato, ma si è determinata in tal senso soltanto con ricorso del 4.1.2016, dunque, ampiamente oltre il termine del 16.12.2015 perentoriamente prescritto ai fini del perfezionamento dell'adempimento di cui trattasi. Peraltro, detto procedimento arbitrale, celebrato in data 4.3.2016, è stato definito con una declaratoria di cessata materia del contendere, essendo stata la controversia definita in altra sede, ovvero mediante una rinuncia agli emolumenti relativi alle mensilità di settembre, ottobre, novembre e dicembre 2015 da parte del Sig. Camillo Antonio Ferruccio, formalizzata mediante “Accordo di rinuncia in sede sindacale”, perfezionatosi, addirittura, in data 24.2.2016 e che evidentemente, non può avere rilievo decisivo alcuno quale esimente. Ne discende che gli addebiti disciplinari contestati al Sig. Silvio Alessi in ordine all’omesso deposito, entro la data del 16.12.2015, della dichiarazione attestante l’avvenuto pagamento degli emolumenti relativi alle mensilità di settembre e ottobre 2015 in favore del Sig. Camillo Antonio Ferruccio, nonché in ordine al deposito, effettuato nel medesimo suindicato termine, di una dichiarazione non veritiera attestante la superiore circostanza, sono del tutto fondati. Ad analoga conclusione, del resto, deve giungersi anche relativamente agli ulteriori addebiti disciplinari contestati al Sig. Silvio Alessi, tuttavia, in questo caso, con esclusivo riferimento agli inadempimenti di natura fiscale (omesso versamento delle ritenute fiscali IRPEF), ma non di natura previdenziale (omesso versamento contributi previdenziali INPS), correlati al pagamento dei più volte richiamati emolumenti. Sul punto, non può essere condivisa, in assenza del benché minimo riscontro probatorio sotto il profilo documentale, la mera affermazione, da parte dei deferiti, per cui la detrazione di lavoro dipendente (disciplinata dall’art. 13, comma 1, TUIR), operata a beneficio del tesserato, avrebbe “coperto” l’imposta dovuta, dando luogo così, come già esposto, ad una vera e propria compensazione.
Ora, se il versamento dei contributi previdenziali INPS da parte della Società deferita è stato correttamente perfezionato, come emerge alla luce della documentazione versata in atti, non altrettanto può dirsi quanto al versamento delle ritenute fiscali IRPEF, dovendosi in ogni caso considerare, per mera completezza espositiva che quand’anche si provveda al pagamento di una sola delle voci contributive (nel caso di specie, i contributi previdenziali INPS, ma non le ritenute fiscali IRPEF), detta circostanza non elide o affievolisce minimamente i profili di responsabilità in capo ai soggetti deferiti, quasi che la sanzione prevista in ordine all’inadempimento ex art. 85, lett. C), par. VII, NOIF possa essere irrogata solo nel caso in cui il mancato pagamento concerna entrambe le predette voci contributive. Alcun dato letterale o argomento logico depone, infatti, nel senso di subordinare la irrogazione della sanzione alla necessaria concorrente violazione dei termini di pagamento di tutte le voci, essendo, di contro, sufficiente, anche il solo omesso versamento, come nella specie, delle ritenute fiscali IRPEF. Pertanto, la responsabilità del Sig. Silvio Alessi si estende necessariamente anche in relazione all’omesso deposito, entro la data del 16.12.2015, della dichiarazione attestante l’avvenuto pagamento delle sole ritenute fiscali IRPEF, nonché, in questo caso unitamente a quella dl Sig. Luigi Campoccia, nelle sua qualità e per quanto di pertinenza, in relazione al deposito, perfezionato nel richiamato termine, di dichiarazioni non veritiere aventi ad oggetto la predetta circostanza. Alle responsabilità disciplinari individuate nei riguardi dei deferiti, conseguono, inevitabilmente, in via diretta e oggettiva, quelle della Società SS Akragas Città dei Templi Srl, senza che tuttavia le condotte ascritte a detta Società possano affatto configurare l’ipotesi di recidiva invocata dal Procura Federale ex art. 21, comma 1, CGS, atteso che il procedimento contraddistinto dal n. 859 bis (cfr. CU n. 17/TFN del 20.8.2015) concerne na infrazione disciplinare avente diversa natura e titolo rispetto a quella oggetto dell’odierno procedimento disciplinare. Sanzioni congrue appaiono quelle di cui al dispositivo. Il dispositivo Per questi motivi, il Tribunale Federale Nazionale -Sezione Disciplinare-, in accoglimento
del deferimento, irroga a carico del Sig. Silvio Alessi e del Sig. Luigi Campoccia rispettivamente, le sanzioni della inibizione per mesi 4 (quattro) e mesi 2 (due) , nonché, a carico della Società SS Akragas Città dei Templi Srl, quelle ulteriori della penalizzazione di punti 2 (due) in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva 2015/2016, e dell’ammenda di € 3.000,00 (€ tremila/00).
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