• Stagione sportiva: 2015/2016
COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 94 del 31 Marzo 2016
Delibera del Tribunale Federale Territoriale
N. 218. DEF.TO P.F. – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE, PER VlOLAZlONE DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, A CARICO DEL SIG. FERRARA ANTONIO (CALCIATORE): ART. 1 BIS, COMMI 1 E 5, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA ED ART. 40, COMMI 3 E 5, N.O.I.F.; A CARICO DEI SIGG. COIRO GIACOMO E IODICE ROSARIO (DIRIGENTI DELLA SOCIETÀ OLYMPIA CASAVATORE): ART. 1 BIS, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA ED ART. 61, COMMA 5, N.O.I.F.; A CARICO DELLA SOCIETÀ OLYMPIA CASAVATORE: ART. 4, COMMA 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA
COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 94 del 31 Marzo 2016
Delibera del Tribunale Federale Territoriale
N. 218. DEF.TO P.F. – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE, PER VlOLAZlONE DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, A CARICO DEL SIG. FERRARA ANTONIO (CALCIATORE): ART. 1 BIS, COMMI 1 E 5, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA ED ART. 40, COMMI 3 E 5, N.O.I.F.; A CARICO DEI SIGG. COIRO GIACOMO E IODICE ROSARIO (DIRIGENTI DELLA SOCIETÀ OLYMPIA CASAVATORE): ART. 1 BIS, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA ED ART. 61, COMMA 5, N.O.I.F.; A CARICO DELLA SOCIETÀ OLYMPIA CASAVATORE: ART. 4, COMMA 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA Il Tribunale Federale Territoriale, visto il suo atto di contestazione del 25 febbraio 2016, che ha fatto seguito all’atto di deferimento del Sostituto Procuratore Federale Delegato, Avv. Alessandro Avagliano, in data 19 ottobre 2015, prot. 3600/24, a carico dei tesserati e della società, di cui all'epigrafe, per le motivazioni in essa indicate; tanto premesso OSSERVA: alla riunione del 17 marzo 2016 sono risultati presenti: la Procura Federale, in persona del suo Sostituto, Avv. Alfredo Sorbo, che l’ha rappresentata in udienza. Sono risultati presenti i deferiti, sigg. Coiro Giacomo e Iodice Rosario, rappresentati dal sig. Rega Vincenzo, presidente della società Olympia Casavatore. La società Olympia Casavatore è stata rappresentata dal medesimo presidente e legale rappresentante, sig. Rega Vincenzo. È risultato assente, viceversa, il sig. Ferrara Antonio (calciatore). Il rappresentante della Procura Federale ha esposto i motivi del deferimento, precisando che oggetto del presente giudizio è il deferimento, da parte della Procura Federale, del calciatore Ferrara Antonio (nato il 31.08.1999), il quale, ancora inserito nell'organico della società Ares Casoria 2009 e senza nessuna richiesta di svincolo dalla predetta società, risulta essere stato schierato in campo dalla società Olympia Casavatore, col numero tre della distinta ufficiale, nelle gare del Campionato Regionale della categoria Allievi – Fascia A e B; dei dirigenti, sigg. Coiro Giacomo e Iodice Rosario, per aver sottoscritto l'elenco (distinta ufficiale di gara) dei calciatori partecipanti alle rispettive gare, in cui risultava il calciatore Ferrara Antonio, malgrado quest'ultimo non avesse titolo a partecipare alle gare di seguito indicate: Olympia Casavatore / Campania Ponticelli del 17.01.2015; Olympia Casavatore / San Giorgio 1926 del 31.01.2015 ed infine, Olympia Casavatore / Sporting Caivano 94 del 14.02.2015. Il Rappresentante della Procura Federale, nelle sue conclusioni ha chiesto: tre giornate di squalifica, a carico del calciatore Ferrara Antonio; mesi due di inibizione a carico del dirigente, sig. Coiro Giacomo, per aver sottoscritto due distinte ufficiali di gara; mesi uno di inibizione, a carico del dirigente, sig. Iodice Rosario, per aver sottoscritto una distinta ufficiale di gara ed infine, a carico della società, 500,00 euro di ammenda e tre punti di penalizzazione nel Campionato 2015/2016. Il Tribunale Federale Territoriale, valutate le dichiarazioni del presidente della società, sig. Rega Vincenzo, dalle quali emerge la responsabilità per la sola gara del 17.01.2015, peraltro che fosse in via di perfezionamento formale il tesseramento del calciatore Ferrara Antonio, giudica che siano congrue ed adeguate le sanzioni di seguito specificate: a) l'inibizione per quindici giorni nei confronti del sig. Coiro Giacomo; b) l'inibizione per sette giorni nei confronti del sig. Iodice Rosario; c) la squalifica per tre gare nei confronti del sig. Ferrara Antonio, con decorrenza dall’eventuale nuova data di tesseramento; d) l'ammenda di euro 100,00 (cento/00) nei confronti della società Olympia Casavatore, per responsabilità oggettiva. P.Q.M. DELIBERA in esito del deferimento in esame, di infliggere le seguenti sanzioni: quindici giorni di inibizione a carico del sig. Coiro Giacomo; sette giorni di inibizione a carico del sig. Iodice Rosario; tre giornate di squalifica a carico del sig. Ferrara Antonio, con decorrenza dall’eventuale nuova data di tesseramento; euro 100,00 (cento/00) di ammenda a carico della società Olympia Casavatore.
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Comunicato Ufficiale n. 94 del 31 Marzo 2016
Delibera del Tribunale Federale Territoriale
N. 218. DEF.TO P.F. – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE, PER VlOLAZlONE DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, A CARICO DEL SIG. FERRARA ANTONIO (CALCIATORE): ART. 1 BIS, COMMI 1 E 5, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA ED ART. 40, COMMI 3 E 5, N.O.I.F.; A CARICO DEI SIGG. COIRO GIACOMO E IODICE ROSARIO (DIRIGENTI DELLA SOCIETÀ OLYMPIA CASAVATORE): ART. 1 BIS, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA ED ART. 61, COMMA 5, N.O.I.F.; A CARICO DELLA SOCIETÀ OLYMPIA CASAVATORE: ART. 4, COMMA 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA"