F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 094/CSA del 08 Marzo 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 123/CSA del 05 Maggio 2016 e su www.figc.it 1. RICORSO A.S.D. CITTA’ GIARDINO AVVERSO LE SANZIONI: – AMMENDA DI € 1.000,00 ALLA SOCIETÀ; – SQUALIFICA 3 GARE EFFETTIVE DI GARA AL CALC. POGGI EMANUELE, INFLITTE SEGUITO GARA CITTÀ GIARDINO/TIGULLIO CALCIO A 5 DEL 20.2.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 526 del 25.02.2016)

F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 094/CSA del 08 Marzo 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 123/CSA del 05 Maggio 2016 e su www.figc.it 1. RICORSO A.S.D. CITTA’ GIARDINO AVVERSO LE SANZIONI: - AMMENDA DI € 1.000,00 ALLA SOCIETÀ; - SQUALIFICA 3 GARE EFFETTIVE DI GARA AL CALC. POGGI EMANUELE, INFLITTE SEGUITO GARA CITTÀ GIARDINO/TIGULLIO CALCIO A 5 DEL 20.2.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 526 del 25.02.2016) La società Città Giardino A.S.D. proponeva reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti Com. Uff.n.526 del 25.2.2016, che sanzionava con € 1.000,00 di ammenda essa società e con la squalifica per 3 gare al calciatore Poggi Emanuele per fatti accaduti nella gara Città Giardino/Tigullio Calcio del 20.2.2016. Preliminarmente il collegio disponeva la separazione dei ricorsi non essendo le condotte censurate e sanzionate tra loro collegate. Per quanto concerne la società Città Giardino alla stessa, per responsabilità oggettiva, si addebitavano:” corali ingiurie da parte di propri sostenitori nei confronti dell’arbitro e per lancio da parte dei medesimi di un oggetto che colpiva l’arbitro numero due senza causare dolore. Al termine della gara uno dei detti sostenitori sporgendosi dalla tribuna colpiva l’arbitro numero due con una manata alla spalla senza tuttavia arrecargli dolore”. Coi motivi di reclamo ci si duole dell’eccessiva entità dell’ammenda, considerando anche che le intemperanze nei confronti della terna arbitrale provenivano dai sostenitori di entrambe le compagini. Al riguardo si chiede una congrua riduzione dell’ammenda di € 1.000,00. Il reclamo non è fondato. Le condotte censurate e sanzionate sono gravi e ledono in modo rilevante i principi e gli interessi che sono tutelati dall’art. 1 bis C.G.S.. La sanzione, poi, appare congrua tenendo conto di tutti gli elementi di cui all’art. 16 C.G.S.. Relativamente al calciatore Poggi Emanuele, il referto arbitrale segnala che alla notifica del provvedimento di espulsione, per doppia ammonizione, il calciatore Poggi tentava di aggredire il direttore di gara, non riuscendovi solo grazie al pronto intervento dei dirigenti che lo portavano con forza negli spogliatoi. Nel reclamo ci si duole della squalifica comminata al calciatore Poggi Emanuele che non avrebbe meritato la doppia ammonizione, come si sarebbe potuto verificare visionando le riprese video dell’incontro realizzate dalla trasmissione televisiva dell’emittente ligure TeleNord. Il calciatore si sarebbe limitato ad insistere chiedendo spiegazioni sulla seconda ammonizione. E ciò alla distanza di diversi metri dall’arbitro: si sarebbe limitato a protestare e a dissentire sull’operato dello stesso ma non avrebbe posto in essere alcun atto volto all’aggressione o alla minaccia fisica dell’arbitro, come dimostrano le immagini video prodotte. Il Poggi dovrebbe subire al massimo 1 o 2 giornate di squalifica. Il minimo edittale si giustificherebbe in particolare 2 per il contesto di unicità di tempo e di luogo, considerando altresì il momento di concitazione agonistica nel quale sono maturate le condotte che hanno portato all’espulsione. Nel reclamo si fa riferimento anche al concetto di tentativo mutuabile dall’art. 56 codice penale; il direttore di gara nel proprio referto non ha dato conto di quali atti idonei ed univoci il Poggi avrebbe posto in essere. Il ricorso non è fondato. Va anzitutto dichiarata inammissibile la richiesta di visionare le riprese video prodotte in quanto non rientrano nel paradigma dell’art. 35 C.G.S.. Il referto arbitrale è chiarissimo e costituisce piena prova. Il richiamo all’art. 56 c.p. è ultroneo in quanto anche il tentativo è punibile, addirittura anche nel caso di desistenza volontaria. Nel caso di specie da quanto rapportato emerge sia l’idoneità che l’univocità dell’atto in quanto l’aggressione fisica non è stata portata a compimento per il pronto intervento dei dirigenti che hanno portato il Poggi con forza negli spogliatoi. Tenuto conto di tutti gli elementi di cui all’art. 16 C.G.S., la sanzione appare congrua ed adeguata. Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Città di Giardino di Genova. Dispone addebitarsi le tasse reclamo.
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