COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°53 del 05/05/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale APPELLO DELLA SOCIETA’ PACENTRO CALCIO AVVERSO LE SQUALIFICHE PER QUATTRO GARE NEI CONFRONTI DEI CALCIATORI ANTONUCCI ALESSIO E DI ROBERTO NUNZIO ADOTTATE DAL GIUDICE SPORTIVO IN MERITO ALLA GARA CASTRONOVO / PACENTRO CALCIO, DISPUTATA IL 17.4.2016 PER IL CAMPIONATO DI III CATEGORIA, GIRONE “B”, (C.U. N°40 del 21.4.16 – DELEGAZIONE PROVINCIALE L’AQUILA).

COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°53 del 05/05/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale APPELLO DELLA SOCIETA’ PACENTRO CALCIO AVVERSO LE SQUALIFICHE PER QUATTRO GARE NEI CONFRONTI DEI CALCIATORI ANTONUCCI ALESSIO E DI ROBERTO NUNZIO ADOTTATE DAL GIUDICE SPORTIVO IN MERITO ALLA GARA CASTRONOVO / PACENTRO CALCIO, DISPUTATA IL 17.4.2016 PER IL CAMPIONATO DI III CATEGORIA, GIRONE “B”, (C.U. N°40 del 21.4.16 – DELEGAZIONE PROVINCIALE L’AQUILA). Con appello ritualmente proposto, la società Pacentro Calcio ha impugnato i provvedimenti sopra specificati, adottati dal G.S. con la seguenti identiche motivazioni: per essere i due calciatori venuti alle mani con due avversari reciprocamente con calci e pugni. Ha dedotto l’appellante l’erroneità delle decisioni del primo giudice, in quanto i calciatori Antonucci e Di Roberto si erano limitati a difendersi dall’attacco che gli era stato portato dagli avversari. Ha, pertanto, concluso per la revoca delle sanzioni o, in via subordinata, per la riduzione delle stesse. Osserva la Corte che le sanzioni inflitte ai calciatori possono essere ridotte sul presupposto che i fatti loro contestati non siano di particolare gravità, non avendo, tra l’altro, causato conseguenze in danno degli avversari. Per questi motivi, la Corte Sportiva Territoriale d’Appello, DELIBERA di ridurre la squalifica inflitta ai calciatore Antonucci Alessio e Di Roberto Nunzio a tre gare, disponendo restituirsi la tassa versata.
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