COMITATO REGIONALE VENETO – Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 84 Del 04/05/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Ricorso Giocatore Battocchio Francesco (tesserato U.S. S. Marco Verona) Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Verona di cui al Comunicato n. 61 del 20/4/2016 – Squalifica fino al 31/12/2017 –

COMITATO REGIONALE VENETO - Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 84 Del 04/05/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Ricorso Giocatore Battocchio Francesco (tesserato U.S. S. Marco Verona) Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Verona di cui al Comunicato n. 61 del 20/4/2016 – Squalifica fino al 31/12/2017 - Campionato di 2^ Categoria Il giocatore BATTOCCHIO Francesco – tesserato per la società U.S. S.Marco Verona - ha presentato ricorso avverso la delibera del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Verona e pubblicata nel Comunicato n. 61 del 20/4/2016, con la quale infliggeva la squalifica a suo carico fino al 31/12/2017: “in quanto espulso per grave fallo di gioco nei confronti di un giocatore avversario, alla notifica del provvedimento colpiva volontariamente e violentemente il direttore di gara con un calcio alla gamba provocandogli dolore fisico e continuava ad aggredirlo verbalmente, determinando l’arbitro alla conclusione anticipata della partita (la sanzione tiene in considerazione la sospensione estiva dei campionati)”. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, preso in esame il ricorso presentato dal giocatore Battocchio Francesco; esaminata la documentazione ufficiale in atti; sentito personalmente il ricorrente; sentito per le vie brevi il direttore di gara il quale ha confermato di essere stato colpito direttamente dal calciatore Battocchio Francesco in modo violento ed inequivocabilmente volontario e di aver subito anche un’aggressione verbale anche se non è stato in grado di esplicitarla nei termini; tenuto presente il principio secondo cui nel giudizio sportivo il rapporto di gara dell’arbitro ha valore di prova piena e privilegiata ai sensi dell’art. 35.1.1. del C.G.S.; ritenuto, questa Corte, peraltro, più congrua la squalifica fino al 18 agosto 2017 P.Q.M. la Corte Sportiva d’Appello Territoriale delibera - di accogliere parzialmente il ricorso presentato dal Calciatore Battocchio Francesco (S.Marco di Verona); - di ridurre al 18/08/2017 la sanzione della squalifica a suo carico; - visto che il ricorso è accolto parzialmente, la tassa reclamo non è dovuta.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2026 Dirittocalcistico.it