F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 085/TFN del 27 Maggio 2016 (191) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: PIETRO PARRILLA (Presidente e Legale rappresentante della Società AS Kroton Calcio a 5) e la SOCIETÀ AS KROTON CALCIO A 5 – (nota n. 10254/1041pf14-15/LG/dl del 29.01.2016).

F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 085/TFN del 27 Maggio 2016 (191) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: PIETRO PARRILLA (Presidente e Legale rappresentante della Società AS Kroton Calcio a 5) e la SOCIETÀ AS KROTON CALCIO A 5 - (nota n. 10254/1041pf14-15/LG/dl del 29.01.2016). Il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare; rilevato che, con atto del 29 gennaio 2016, la Procura Federale ha deferito il Signor Pietro Parrilla - nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante della società AS Kroton Calcio a 5 - per la violazione, indicata specificamente in parte motiva, dell’art. 10 comma 3 bis CGS, in relazione ai punti A4) e A/6 e disposizioni finali dei Comunicati Ufficiali nn. 909 del 16 giugno 2014 e 16 del 25 luglio 2014 della Divisione Calcio a Cinque, recanti norme per la iscrizione e la conseguente partecipazione al Campionato Nazionale di Calcio a 5 Serie B Stagione sportiva 2014 – 2015, nonché la stessa Società per responsabilità diretta ai sensi dell’art.4 comma 1 CGS; rilevato che i due inadempimenti (costituenti illeciti disciplinari) erano stati comunicatialla Procura Federale dalla Co.Vi.So.D con nota del 22/29 aprile 2015 (“omesso deposito presso la Divisione Calcio a 5 entro il termine del 23 luglio 2014 della documentazione afferente il versamento della quota di iscrizione al campionato; omesso deposito presso la Divisione Calcio a 5 entro il termine del 23 luglio 2014 della documentazione comprovante il pagamento alla data del 31 maggio 2014 di almeno il 70% di indennità, rimborsi, voci premiali pattuiti con gli atleti, intendendosi per tali coloro per i quali erano state depositate presso la Divisione Calcio a 5 alla data del 31 maggio 2014 accordi economici ai sensi dell’art. 94 ter NOIF al lordo delle imposte eventualmente dovute ”); rilevato che la richiamata normativa sanziona la Società deferita con l’ammenda di € 300,00 per ogni inadempimento; rilevato che i deferiti hanno omesso di depositare entro il termine previsto dalla detta normativa (23 luglio 2014) la documentazione di cui sopra; rilevato che alla riunione odierna la Procura Federale ha insistito per l’accoglimento del deferimento con applicazione al Signor Pietro Parrilla della sanzione dell’inibizione di giorni quaranta e alla Società AS Kroton Calcio a 5 della sanzione dell’ammenda di € 600,00 (seicento); rilevato che i deferiti non sono comparsi alla riunione odierna ed hanno omesso di far pervenire a questo Tribunale memorie difensive, non potendo ritenersi tali quelle a firma dei Sigg.ri Pietro Parrilla e Sandro Oliviero Megna inviate alla Procura Federale l’11 settembre 2015; rilevato che è emendabile d’ufficio l’errore contenuto nel deferimento afferente la partecipazione della AS Kroton Calcio a 5 nella Stagione sportiva 2014/2015 al Campionato Nazionale di Calcio a 5 Serie A/2, anziché Serie B; ritenute congrue le richieste della Procura Federale, da ricercarsi in relazione alla posizione del Parrilla nell’art. 19 CGS; ritenuto che alla responsabilità del legale rappresentante della Società, cui è imputabile la violazione, consegue quella diretta della Società ai sensi dell’art. 4 comma 1 CGS; P.Q.M. commina al Signor Pietro Parrilla, nella qualità di cui sopra, l’inibizione di giorni 40 (quaranta) ed alla Società AS Kroton Calcio a 5 l’ammenda di € 600,00 (seicento/00).
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