F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 063/CSA del 22 Gennaio 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 158/CSA del 06 Giugno 2016 e su www.figc.it 5. RICORSO A.S. GUBBIO 1910 CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA, EX ART. 36 BIS, COMMA 7 C.G.S., AVVERSO LE SANZIONI: – AMMENDA €1.500,00; – OBBLIGO DI DISPUTA 1 GARA A PORTE CHIUSE, INFLITTE ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA GAVORANNO/GUBBIO 1910 DEL 17.1.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 89 del 20.01.2016)

F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 063/CSA del 22 Gennaio 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 158/CSA del 06 Giugno 2016 e su www.figc.it 5. RICORSO A.S. GUBBIO 1910 CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA, EX ART. 36 BIS, COMMA 7 C.G.S., AVVERSO LE SANZIONI: - AMMENDA €1.500,00; - OBBLIGO DI DISPUTA 1 GARA A PORTE CHIUSE, INFLITTE ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA GAVORANNO/GUBBIO 1910 DEL 17.1.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 89 del 20.01.2016) Il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti Italiana, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 89 del 20.1.2016 ha inflitto alla A.S. Gubbio 1910 la sanzione dell’ammenda di € 1.500,00 e di 1 gara da disputarsi a porte chiuse “per avere, in occasione della gara Gavorrano/Gubbio disputata in data 17.1.2016, dal 17° del secondo tempo e fino al termine della gara, propri sostenitori in campo avverso lanciato all'indirizzo di uni degli A.A. oggetti di varia natura (due bottiglie contenenti birra, barattoli di cartone, cortecce di legno), tra cui piccole pietre che lo colpivano alla gamba. Sanzione così determinata sia per la oggettiva idoneità degli oggetti lanciati a ledere l'integrità fisica dellA.A., sia in considerazione della recidiva reiterata e specifica per i fatti di cui al Com. Uff. nn. 20,25,32,71 e per la diffida di cui al Com. Uff. n. 74. (R A- R AA)”. La A.S. Gubbio 1910, in persona del Presidente sig. Notari Sauro, legale rappresentante pro tempore, ha proposto reclamo avverso detta sanzione, sostenendo: 1) Insussistenza della violazione contestata anche per la sussistenza delle esimenti di cui all'arte 13 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva; 2) In ogni caso, eccessiva afflittività della sanzione applicata. In ordine al primo punto la società ricorrente sostiene che,: a) trattandosi di una partita in campo esterno, non aveva potuto intervenire con la propria organizzazione per evitare e/o attenuare i comportamenti dei propri tifosi; b) la responsabilità dell'introduzione nell'impianto sportivo degli oggetti contundenti era da attribuirsi alla società ospitante; c) il lancio incriminato era stato posto in essere solamente da un ristrettissimo gruppo di sostenitori, nell'ordine di 2 o 3 persone al massimo fra i circa 100 presenti nel settore ospiti; d) le riportate circostanze giustificherebbero l'applicazione dell'art. 13 comma 1 C.G.S. e l'esimente da tale articolo prevista; e) l'intrinseca insussistenza della violazione contestata per la mancanza del pericolo per l'incolumità pubblica o del danno grave all'incolumità fisica di una o più persone. Con riferimento a tale ultimo motivo la stessa società ricorrente sosteneva l'esistenza di una insanabile discrasia tra quanto riferito dall'assistente di gara e quanto riportato dal commissario di campo in ordine alla gravità dell'effettivo presupposto della sanzione. In ordine al secondo punto la società ricorrente, invoca il principio di proporzionalità tra la gravità dell'illecito e la sanzione da applicare, ritenendo eccessivamente afflittiva la sanzione inflitta. La Corte Sportiva d'Appello, esaminati gli atti di causa, ritiene ampiamente provata l'antigiuridicità nell'ambito dell'ordinamento federale, delle condotte e dei comportamenti ascritti ai tifosi della A.S. Gubbio 1910, non ritenendo meritevoli di accoglimento le censure avanzate al provvedimento sanzionatorio del giudice sportivo, se non nei limiti della minima discordanza tra il rapporto dell' assistente e del Commissario di campo, che giustifica una riduzione dell'ammenda ad € 1.000,00. Per questi motivi la C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla Società A.S. Gubbio di Gubbio (Perugia), riduce ad € 1.000,00 la sanzione dell’ammenda; conferma per il resto la decisione di primo grado. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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