CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it – Decisione n. 24 del 06/06/2016 – Andrea Messersì/Federazione Italiana Sport Equestri

CONI – Collegio di Garanzia dello Sport - Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it – Decisione n. 24 del 06/06/2016 – Andrea Messersì/Federazione Italiana Sport Equestri IL COLLEGIO DI GARANZIA QUARTA SEZIONE composta da Dante D’Alessio - Presidente Alfredo Storto Giovanni Iannini Cristina Mazzamauro - Componenti Laura Santoro - Relatore ha pronunciato la seguente DECISIONE Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 7/2016, presentato, in data 9 marzo 2016, dal Sig. Andrea Messersì, rappresentato e difeso dall’Avv. Vincenzo Giardino, contro la Federazione Italiana Sport Equestri (F.I.S.E.), non costituitasi in giudizio, per l’impugnazione della decisione della Corte Federale d’Appello F.I.S.E. del 12 febbraio 2016 che, nel confermare quanto statuito dal Tribunale Federale, ha irrogato, in capo al ricorrente, la sanzione della sospensione per 30 giorni e l’ammenda pari ad euro 500,00 per la violazione dell’art. 4.4 del Regolamento ECM, recante disposizioni relative ai trattamenti di urgenza, nonché delle disposizioni contenute nel paragrafo “generalità” del Regolamento Veterinario e delle disposizioni relative all’autorizzazione per l’uso di medicazioni non incluse nella Lista delle sostanze proibite del Regolamento Veterinario; nell'udienza del giorno 4 maggio 2016, il Presidente informa preliminarmente il procuratore del ricorrente sull’esistenza di una possibile questione di ammissibilità del ricorso perché i valori sia della sanzione della sospensione che della sanzione pecuniaria, comminate al ricorrente, sono inferiori a quelli minimi, previsti dall’art. 54, comma 1, del Codice della Giustizia Sportiva, per la proposizione di un ricorso davanti al Collegio di Garanzia dello Sport; l’avv. Vincenzo Giardino, per la parte ricorrente, al riguardo specifica che il petitum del ricorso è correlato principalmente al profilo della estinzione del procedimento, per intervenuta pronunzia delle decisioni nei giudizi di merito oltre i termini perentori stabiliti dal Codice di Giustizia F.I.S.E., che non potrebbe trovare altrimenti rimedio all’interno della giustizia sportiva. udito, nella successiva camera di consiglio, il Relatore, Prof. Laura Santoro. Ritenuto in fatto Il Sig. Andrea Messersì ha agito innanzi al Collegio di Garanzia dello Sport chiedendo che sia integralmente riformata la decisione della Corte Federale d’Appello F.I.S.E. del 12 febbraio 2016, che ha rigettato il reclamo avverso la decisione del Tribunale Federale, con la quale, visto l’atto di incolpazione emesso in data 17/12/2014 dalla Procura Federale, all’odierno ricorrente è stata applicata la sanzione della sospensione per 30 giorni e l’ammenda di euro 500,00 per violazione del Regolamento sul Controllo Medicazione Equini (ECM) e del Regolamento Veterinario, in ragione del fatto che, durante un controllo delle scuderie, in occasione del Concorso Nazionale Finale Campionati Cavalli Giovani – Finale Circ. Eccellenza F.I.S.E., disputatosi ad Arezzo nei giorni 7-12 ottobre 2014, lo stesso era stato rinvenuto nell’atto di somministrare vitamina B per via endovenosa al suo cavallo, senza la preventiva autorizzazione del veterinario di servizio. 1) Il ricorrente solleva in via pregiudiziale eccezione di estinzione del giudizio, ai sensi dell’art. 56, comma 4, del Regolamento di Giustizia F.I.S.E., il quale dispone che, nei casi di mancato rispetto dei termini per la pronunzia della decisione nel primo o nel secondo grado di giudizio, “il procedimento disciplinare è dichiarato estinto, anche d’ufficio, se l’incolpato non si oppone”. Sul punto l’istante rileva che l’azione disciplinare è stata avviata con atto di incolpazione del 17/12/2014, mentre la sentenza di primo grado è stata emessa in data 11/5/2015 e notificata allo stesso in data 20/5/2015, in violazione, quindi, dell’art. 56, comma 1, del Regolamento di Giustizia della FISE, secondo cui “Il termine per la pronuncia della decisione di primo grado è di novanta giorni dalla data di esercizio dell’azione disciplinare”. La sentenza di primo grado è stata reclamata dal ricorrente con atto di impugnazione del 28/5/2015 recante istanza di sospensiva, che è stata rigettata dalla Corte Federale d’Appello F.I.S.E. con provvedimento dell’8/6/2015 (quando ormai comunque il ricorrente aveva già scontato due terzi della sanzione della sospensione e pagato interamente l’ammenda). La sentenza della Corte d’Appello è stata, infine, emessa in data 16/10/2015, e, quindi, ben oltre il termine di sessanta giorni che l’art. 56, comma 2, del Regolamento di Giustizia F.I.S.E., sopra citato, fissa per la pronuncia della decisione di secondo grado. L’odierno ricorrente ha presentato, quindi, istanza alla Corte Federale d’Appello F.I.S.E., per ottenere la declaratoria d’ufficio di estinzione del procedimento, e contestualmente formale esposto alla Commissione Federale di Garanzia della stessa Federazione. Con provvedimento del 22/2/2016 la Commissione Federale di Garanzia, preso atto del parere n. 1/2015 della Sezione Consultiva di questo Collegio di Garanzia, ha ritenuto che al procedimento di appello dovesse applicarsi il Regolamento di Giustizia vigente alla data di proposizione del ricorso in appello e che, quindi, era stato effettivamente violato il disposto dell’art. 56 più volte richiamato. In conseguenza la Commissione Federale di Garanzia ha comminato a tutti i componenti della Corte Federale d’Appello la sanzione del richiamo per negligenza nell’espletamento delle proprie funzioni. 2) Nel merito il ricorrente lamenta che l’impugnata sentenza è affetta da vizi logico-motivazionali perché fondata su due errori: a) in primo luogo, perché non potrebbero trovare applicazione, nel caso in specie né il Regolamento ECM, né il Regolamento Veterinario, giacché la vitamina B non è ricompresa nell’elenco delle sostanze proibite dall’ECM (cosiddette Medicazioni Controllate), né la stessa è affine ad alcuna molecola riportata nel predetto, elenco mentre, d’altro canto, essa rientra nella categoria dei farmaci autorizzati previsti dal Regolamento Veterinario; b) in secondo luogo perché la somministrazione della vitamina B sarebbe avvenuta al di fuori del lasso temporale entro il quale il Regolamento Veterinario stabilisce che possano effettuarsi i controlli antidoping, e cioè “dal momento in cui il cavallo entra nell’area che ospita l’evento e fino alla sua fuoriuscita” (v. Reg. Veterinario - Modalità di prelievo e linee guida per le analisi EAD & ECM, punto 4), posto che il cavallo in questione era stato sottoposto al controllo il giorno 10 ottobre 2014, mentre l’evento al quale aveva partecipato, ossia il Campionato Italiano Giovani Cavalli di 5 anni, era terminato il giorno precedente, data nella quale lo stesso cavallo aveva disputato la sua ultima gara. Considerato in diritto In ordine alla questione pregiudiziale, riguardante l’avvenuta estinzione del procedimento sanzionatorio, rileva il Collegio che il Regolamento di Giustizia della FISE, oggi vigente ed entrato in vigore il 1° gennaio 2015, al Titolo V, recante “Disposizioni transitorie e finali” (art. 75, comma 3), prevede che “I procedimenti pendenti davanti agli Organi di Giustizia presso la Federazione al momento dell’entrata in vigore delle presenti disposizioni continuano in ogni caso a svolgersi in base a quelle previgenti”. La Sezione Consultiva di questo Collegio è stata chiamata a fornire parere in ordine al quesito circa l’individuazione temporale del momento in cui un procedimento possa dirsi “pendente”, con riferimento alla norma transitoria presente nel Nuovo Regolamento giurisdizionale della FIPAV (il cui contenuto è perfettamente sovrapponibile a quello dell’art. 75, comma 3, sopra citato). In tale occasione, il Collegio di Garanzia, con parere n. 1/2015, prot. n. 64/15, nell’intendimento di “dar forma ad una nozione univoca di ‘pendenza del procedimento’, codicisticamente orientata e inquadrata alla luce dei principi generali dell’ordinamento, nonché valevole anche per il futuro stante l’oggettività e l’assolutezza dei contenuti”, ha affermato che “l’applicazione delle norme previgenti all’entrata in vigore delle nuove disposizioni (…) debba essere limitata ai soli procedimenti pendenti dinanzi all’organo di giustizia federale e non ancora definiti”. In questo senso, la pendenza del procedimento deve essere interpretata come riferita al singolo grado di giudizio, e non già all’intero procedimento, dal suo incardinamento alla definizione con provvedimento non più impugnabile. Dunque, alla luce dei principi sopra espressi, correttamente la Corte Federale d’Appello F.I.S.E. ha ritenuto infondato il motivo di reclamo circa la sostenuta avvenuta estinzione del procedimento, per superamento del termine stabilito dall’art. 56 del nuovo Regolamento di Giustizia, per il deposito della decisione nel giudizio di 1° grado, posto che a tale giudizio doveva continuare ad applicarsi la normativa previgente, che, nella specie, non prevedeva alcun termine decadenziale per tale adempimento. La Corte Federale d’Appello ha, invece, violato il disposto dell’art. 56, comma 2, del Regolamento di Giustizia F.I.S.E., là dove ha pronunciato la decisione di secondo grado oltre il termine di sessanta giorni ivi previsto, stante l’applicabilità in tale grado di giudizio della nuova normativa, giacché entrata in vigore prima della proposizione dell’atto di appello. Pertanto, il motivo riguardante l’avvenuta estinzione del procedimento, ex art. 56 del Regolamento di Giustizia FISE, limitatamente al secondo grado di giudizio, risulterebbe fondato. Peraltro, lo stesso art. 56 del Regolamento di Giustizia FISE, al comma 4, prevede che il mancato rispetto dei termini possa riferirsi anche ad uno soltanto dei due gradi di giudizio. La disposizione contenuta nell’art. 54 del Codice della Giustizia Sportiva, secondo la quale è proponibile ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport avverso tutte le decisioni non altrimenti impugnabili nell’ambito dell’ordinamento federale ed emesse dai relativi organi di giustizia, «ad esclusione di quelle in materia di doping e di quelle che hanno comportato l’irrogazione di sanzioni tecnico-sportive di durata inferiore a novanta giorni o pecuniarie fino a 10.000 euro…», sembra tuttavia precludere a questa Sezione, nella sua interpretazione meramente letterale, l’esame delle questioni esposte nel ricorso, tenuto conto dell’entità delle sanzioni irrogate al ricorrente. Ciò comporterebbe l’impossibilità di esaminare, tra l’altro, la suindicata questione attinente all’estinzione del procedimento disciplinare, che, come sopra detto, risulterebbe, ad un primo esame, fondata, come peraltro ha ritenuto anche la Commissione di Garanzia della FISE. Alla dichiarazione di incompetenza di questo Collegio conseguirebbe che la parte ricorrente non avrebbe altro mezzo di tutela all’interno della giustizia sportiva e potrebbe rivolgersi alla giustizia ordinaria per far valere le sue ragioni, anche solo per far dichiarare l’avvenuta estinzione del procedimento disciplinare. Ma tale soluzione appare, invero, in contrasto con il generale principio di autonomia dell’ordinamento sportivo e con la stessa funzione del Collegio di Garanzia dello Sport quale organo di ultima istanza della giustizia sportiva. Per tali motivi, data la rilevanza della questione ed i suoi riflessi sulla corretta applicazione della norma di cui all’art. 54 del Codice della Giustizia Sportiva, questo Collegio ritiene opportuno deferire la questione all’esame delle Sezioni Unite, onde ottenere un univoco principio di diritto sul punto, ai sensi dell’art. 56, comma 5, del C.G.S. P.Q.M. Il Collegio di Garanzia dello Sport Quarta Sezione Dispone la rimessione della questione alle Sezioni Unite. Nulla per le spese. DISPONE la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica. Così deciso in Roma, nella sede del Coni, in data 4 maggio 2016. IL PRESIDENTE F.to Dante D’Alessio IL RELATORE F.to Laura Santoro Depositato in Roma in data 6 giugno 2016. IL SEGRETARIO F.to Alvio La Face
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