COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 118 dell’ 16/06/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 4.3 – RICORSO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ C.S.I. S.ANTONIO AVVERSO LE SQUALIFICHE INFLITTE DAL G.S. AI CALCIATORI DIONISIO MATTIA E DABRAIO ANTONIO G.S. PUBBLICATE SUL C.U. N° 102 DEL 27.04.2016

COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 118 dell’ 16/06/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 4.3 - RICORSO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ C.S.I. S.ANTONIO AVVERSO LE SQUALIFICHE INFLITTE DAL G.S. AI CALCIATORI DIONISIO MATTIA E DABRAIO ANTONIO G.S. PUBBLICATE SUL C.U. N° 102 DEL 27.04.2016 Esaminato il reclamo proposto dalla Società C.S.I. S.ANTONIO TRICARICO avverso la squalifica inflitta ai calciatori DIONISIO MATTIAS e DABRAIO ANTONIO, come riportata sul C.U. n° 104 del 27 Aprile 2016; Letti gli atti ufficiali di gara; Ascoltata la Società ricorrente, che ne aveva fatto tempestiva richiesta, e per essa il suo Difensore, Avv. Rocco Mangiamele, intervenuto in dibattimento in forza di regolare mandato; Procedutosi ex art. 34 comma 5 C.G.S. all’audizione del D.G.; Premesso che l’accertamento dei fatti portati al vaglio dei Giudici Sportivi deve avvenire esclusivamente attraverso le risultanze degli atti ufficiali (referto arbitrale, supplemento di referto, dichiarazioni dall'Arbitro e degli Assistenti in sede di audizione rese) i quali hanno valore di “prova privilegiata”, essendo assistiti da “presunzione di verità" e non possono trovare ingresso prove, testi o mezzi probatori affidati a dichiarazioni di parte o di terzi; Accertato come le motivazioni dalla C.S.I. S.ANTONIO TRICARICO a presidio delle proprie attività difensive addotte non abbiano trovato riscontro nel comparato esame degli atti ufficiali di gara e delle dichiarazioni dal D.G. in sede di audizione rese, dal quale è stato, di converso, possibile ottenere conferma riguardo la responsabilità dei calciatori DIONISIO MATTIAS e DABRAIO ANTONIO in riferimento alla condotta agli stessi ascritta che è lecito qualificare violenta oltre che minacciosa offensiva e ingiuriosa; Ritenuto, aldilà dell’interpretazione dal ricorrente Sodalizio a mezzo del proprio ricorso e in dibattimento attribuita agli eventi per cui è reclamo, come l’escusso Arbitro abbia, per vero non senza incertezze (presenza di Forze dell’Ordine presso l’impianto di gioco - modalità di svolgimento del saluto Fair-Play), ricostruito la dinamica dei fatti e senza beneficio del dubbio confermato la natura violenta, intimidatoria e irriguardosa del comportamento dagli inibiti DIONISIO MATTIAS e DABRAIO ANTONIO avuto, addirittura al termine della partita mentre i calciatori effettuavano il saluto Fair-Play (momento evidentemente destinato al riconoscimento del reciproco valore sportivo dei contendenti) e ancora al rientro negli spogliatoi, al di fuori del contesto agonistico e quindi in assenza di compressioni emotive, ovvero di stress psico-fisico che avrebbero potuto ipoteticamente privarli di momentanea lucidità e così con la consapevolezza delle conseguenze potenzialmente lesive dell’incolumità fisica alle quali il loro comportamento avrebbe potuto esporre l’aggredito; Ritenuto, in definitiva, come la, ancorché debole, collaborazione dal reclamante Sodalizio con il ricorso e in sede di audizione offerta, a mezzo della quale è stata riconosciuta la sola intimidazione verbale, non valga ad essere apprezzata quale attenuante e come la natura dei fatti acclarati e le argomentazioni che precedono non consentano a questa CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE, in forza di anche di propria consolidata Giurisprudenza una, neanche minima, riforma della Decisione dal G.S. adottata; P.Q.M. rigetta il reclamo dalla Società C.S.I. S.ANTONIO TRICARICO avverso la squalifica inflitta ai calciatori DIONISIO MATTIAS e DABRAIO ANTONIO, come riportata sul C.U. n° 104 del 27 Aprile 2016; dispone incamerarsi la tassa reclamo se versata.
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