F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2015/2016 – COMUNICATO UFFICIALE N. 6 del 13.06.2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 378 del 21.06.2016 VERTENZA:all. Giampiero Fabio CASANO / ASD BORGATA TERRENOVE (37/56) ARBITRI: sigg. Sara QUINTILIANI e Sergio FINCATTI
F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2015/2016 – COMUNICATO UFFICIALE N. 6 del 13.06.2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 378 del 21.06.2016
VERTENZA:all. Giampiero Fabio CASANO / ASD BORGATA TERRENOVE
(37/56)
ARBITRI: sigg. Sara QUINTILIANI e Sergio FINCATTI
Con ricorso datato 6 agosto 2015 e spedito a mezzo raccomandata A/R in data l° settembre 2015, l’allenatore di base Uefa B Giampiero Fabio Casano, iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della FIGC con tessera n. 122674, ha adito questo Collegio Arbitrale esponendo di aver prestato la propria attività di allenatore della A.S.D. Borgata Terrenove partecipante al Campionato Juniores A nel la Stagione Sportiva 2014/2015 a far data dal 1° agosto 2014 e fino al 30 mggio 2015. Nel ricorso il tecnico ha precisato che, con accordo tipo del 22 agosto 2014 la A.S.D. Borgata Terrenove si era impegnata a corrispondergli un premio di tesseramento annuale massimo lordo pari ad € 2.500,00, nonché un rimborso spese limitato all'importo dell'indennità chilometrica pari ad 1/5 del costo della benzina moltiplicato per il numero dei chilometri tra la residenza e/o domicilio dell'allenatore e il campo di gioco della Società, nonché alle eventuali spese autostradali debitamente documentate, per ciascuna presenza in occasione di allenamenti, partite amichevoli o ufficiali. Con il ricorso in esame il Signor Casano ha chiesto a questo Collegio di far obbligo alla A.S.D. Borgata Terrenove di corrispondergli l'importo di € 2.500,00 a titolo di premio di tesseramento annuale pattuito, nonché "rimborso spese benzina per km 1.500 da contrada Cuore di Gesù (residenza del sottoscritto) allo stadio municipale di Marsala", il tutto oltre interessi di mora ed al risarcimento del danno detivante dalla svalutazione monetaria. Il Segretario del Collegio con lettera raccomandata del 20 aprile 2016, ricevuta dalla società in data 2 maggio 2016, invitava la A.S.D. Borgata Terrenove a fornire le proprie controdeduzioni e l’allenatore il replicare eventualmente alle stesse. La società non faceva pervenire alcuna memoria nel termine ad essa assegnato.
Il Comitato Regionale Sicilia L.N.D. su richiesta del 13 maggio 2016 da parte Segretario del Collegio Arbitrale, con fax di risposta in data 17 maggio 2016 trasmetteva copia del contratto regolarmente depositato. Il Collegio, esaminata la documentazione in atti, considerato che l'allenatore Giampiero Fabio Casano ha svolto la sua attività di allenatore responsabile della conduzione tecnica della squadra della A.S.D. Borgata Terrenove partecipante al Campionato Juniores Girone A nella stagione sportiva 2014/2015 dal 1° agosto 2014 e fino al 30 maggio 2015 e che la predetta società nulla ha controdedotto, ritiene il ricorso fondato e meritevole di parziale accoglimento quanto alla sola domanda di pagamento del premio di tesseramento. Per quanto attiene alla domanda di rimborso spese chilometriche, la stessa non può essere accolta, atteso che lo stesso Casano non solo non ha fornito prove circa il numero di viaggi effettuati ed il numero di chilometri complessivamente percorsi, ha altresì omesso di quantificare l’importo richiesto a tale titolo. PQM Il Collegio Arbitrale accoglie parzialmente il ricorso dell'allenatore Giampiero Fabio Casano e fa obbligo alla società A.S.D. Borgata Terrenove di corrispondere allo stesso la somma complessiva di € 2.500,00 a saldo di quanto pattuito a titolo di premio di tesseramento annuale per la stagione sportiva 2014/2015 oltre agli interessi legali equitativanlente calcolati pari ad € 25,00. L’importo complessivo verrà maggiorato, al tasso legale fino alla data dell'effettivo soddisfo. Nulla é dovuto infine per l'invocato risarcimento da svalutazione monetaria, in difetto di prova del relativo danno, come da costante orientamento di questo Collegio. La presente delibera é inappellabile e immediatamente esecutiva. Nel rispetto dei termini modalità tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 delle NOIF e del CGS.
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